Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9049 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9049 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME AMOROSO
SENTENZA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per
Sul ricorso presentato da: NOME COGNOME, nato a Fushe Kruje (Albania) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale della libertà di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale della libertà di Udine rigettava il riesame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo friulano in data 16/09/2025 ai sensi dell’articolo 85bis d.P.R. 309/1990.
Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il COGNOME.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 109 e 143 cod. proc. pen., per non avere il provvedimento impugnato tenuto conto della documentazione bancaria albanese prodotta dall’imputato, che dimostrava la provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto dell’autovettura sequestrata, affermando che non era utilizzabile in quanto non tradotta in lingua italiana, contrariamente a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, che impone al giudice l’onere di disporne la traduzione.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia mancanza e vizio di motivazione in relazione al periculum in mora , essendosi il Tribunale del riesame limitato a evidenziare lo «spessore criminale» del ricorrente, senza addurre le motivazioni che avrebbero reso necessario l’effetto anticipatorio dell’ablazione patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł inammissibile.
2.1. Coglie nel segno il ricorrente laddove afferma che la giurisprudenza consolidata della Corte Ł nel senso che l’obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo,
dei quali il giudice deve disporre la traduzione ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261111 – 01; Sez. 3, n. 21021 del 19/03/2003, COGNOME, Rv. 225230 – 01).
Questa Corte ha anche affermato che, per gli atti e i documenti già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma 2, e 242, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro traduzione Ł obbligatoria solo se l’utilizzazione di essi possa pregiudicare i diritti di difesa dell’imputato e sempre che quest’ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata commutazione linguistica (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261936 – 01).
2.2. Tuttavia, in primo luogo, come evidenziato dal P.G., la giurisprudenza della Corte (Sez. 2 n. 46439 del 15/09/2023, Rv. 285520 – 01; Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010, Arcadi, Rv. 248503 – 01) ha chiarito come nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l’inefficacia della misura, sia onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale.
2.3. In secondo luogo, il ricorrente ha omesso di effettuare la c.d. «prova di resistenza». Ed infatti (v. Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, TanŁ, Rv. 276978; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452), quando con il ricorso per cassazione si contesti l’utilizzabilità di un elemento a carico (o, come nel caso di specie, si deduca la rilevanza di un elemento a discarico), il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento sulla decisione; si tratta, per l’appunto, della «prova di resistenza», essendo necessario valutare se le altre risultanze processuali, in caso di espunzione di quella inutilizzabile (o, nel caso di specie, di introduzione di quella asseritamente utilizzabile), risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (ovvero a scardinarne l’apparato argomentativo).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha considerato che il provvedimento impugnato, a pagina 7, per un verso evidenzia come l’affermazione secondo cui i coniugi effettuassero lavoretti «in nero» Ł meramente labiale; per altro verso, sottolinea che della somma di 9.500 euro prelevata tramite POS dalla Rryci – coniuge del ricorrente – Ł ignota la provenienza, che altra somma di poco superiore ad euro 6.000 Ł stata prelevata prima del prelievo contestato e che sul conto della donna risultano diversi accrediti con la causale «donazioni di famiglia».
Del resto, a pag. 8, l’ordinanza precisa che Ł la stessa difesa a rappresentare che i danari utilizzati sono pregressi rispetto al 2024, mentre i movimenti dedotti dal ricorrente sono tutti del 2024.
Il motivo di ricorso non si confronta con tale motivazione, limitandosi a censurare l’omessa traduzione dei documenti prodotti, per ciò solo presentandosi come inammissibile.
Il secondo motivo Ł inammissibile.
Secondo questa Corte, il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240bis cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora , che non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l’oggetto del vincolo Ł costituito da un bene fungibile quale il denaro (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 – 01).
Come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle
ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Ha ribadito la citata sentenza 45268/2024, che, se il criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto l’indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un’esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. In definitiva – hanno concluso le Sezioni Unite -, Ł dunque il parametro della «esigenza anticipatoria» della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum , le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
Con particolare riferimento alla c.d. «confisca allargata», si Ł affermato che i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca di cui all’art. 240bis cod. pen. (richiamata dall’art. 85-bis d.P.R. 309/1990) e alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416bis , comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora , illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283810 – 01).
Nel caso di specie, l’ordinanza ritiene, succintamente motivando, che la gravità del reato e la personalità dell’imputato rendono altamente probabile attività di occultamento del veicolo, circostanza che legittima l’apprensione anticipata dello stesso.
Trattasi, in tutta evidenza, di motivazione non assente o meramente apparente ma, in ipotesi, insufficiente, e come tale non impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325 cod. proc. pen..
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME