Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9560 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/01/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 117/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC Ð 23/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 33746/2024
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nata a Oppido Mamertina lÕ11/09/1967
avverso lÕordinanza del 16/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito lÕavv. S. COGNOME che ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, ha respinto lÕistanza di riesame proposta da NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dellÕart. 321 comma 1,
cod.proc.pen., delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, nella sua disponibilitˆ, in relazione al reato di cui allÕart. 452 cod.pen. contestato al legale rappresentante della societˆ.
Avverso lÕordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 257, 324 cod.proc.pen. e 24, 111 Cost. e 6 Cedu
Argomenta la ricorrente, terza estranea al reato, che lÕordinanza impugnata avrebbe respinto la richiesta di riesame ritenendo di non dovere esaminare i presupposti per lÕapplicazione del sequestro preventivo da parte del terzo estraneo, ma soltanto dedurre la propria titolaritˆ o disponibilitˆ del bene sequestrato e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato.
LÕordinanza non avrebbe tenuto conto del più recente della giurisprudenza di legittimitˆ, secondo cui anche al terzo estraneo al reato è legittimato a contestare il periculum in mora. Ancora di recente, la corte di cassazione con la pronuncia n. 32272 del 2024, ha ribadito la legittimazione del terzo a contestare sia il profilo del fumus che del periculum in mora. LÕordinanza impugnata che ha escluso la legittimazione della ricorrente ed ha rigettato lÕistanza di riesame ritenendo sussistenti, oltre allÕintestazione fittizia, anche indizi di concorsualitˆ nel reato con lÕindagato, deve essere annullata. La circostanza che la COGNOME sia proprietaria di una minima quota sociale e che sia la moglie dell’indagato non dimostrerebbero la sussistenza dell’interposizione fittizia o indizi di compartecipazione della ricorrente nell’attivitˆ contestata al coniuge in assenza di elementi ultronei asintomatici della gestione da parte dell’indagato dei diritti sociali della ricorrente ovvero del coinvolgimento di questa e la condotta illecita costituente il fumus commissi delicti. D’altro canto, nell’istanza di riesame era stata sostenuta l’assoluta estraneitˆ della ricorrente al reato proprio perchŽ negli atti di indagini non erano indicati elementi investigativi a sostegno della sussistenza di relazioni concorsuale con l’indagato. Pertanto, l’ordinanza impugnata sarebbe affetta anche da violazioni di legge e ci˜ in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe esaminato i motivi oggetto dell’istanza inerenti la contestazione del fumus commissi delitti e del periculum in mora.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., art. 452 cod.pen. e artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu.
In applicazione dei su enunciate principi, lÕordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive svolte nellÕistanza e nella memoria in relazione alla configurabilitˆ della condotta illecita contestata allÕindagato NOME nonchŽ sul sia con riferimento all’assenza di nesso strumentale ma anche in relazione all’assenza di attualitˆ della presunta esigenza cautelare da salvaguardare e alla violazione dei principi di adeguatezza gradualitˆ e proporzionalitˆ. In particolare, la difesa aveva svolto argomentazioni in punto incompatibilitˆ tra la fattispecie concreta contestata all’indagato e quella ipotizzata dagli organi inquirenti ovvero il concorso nel delitto di cui all’articolo 452 quaterdecies cod.pen. nell’arco di tempo nel quale la societˆ RAGIONE_SOCIALE, affidataria del servizio di raccolta e trasporti rifiuti di carta e cartone, aveva subdelegato la predetta attivitˆ alla RAGIONE_SOCIALE. Infatti, il mero subaffidamento del servizio di raccolta e trasporto di carte cartone di per sŽ non costituirebbe attivitˆ di intermediazione nŽ attivitˆ di gestione illecita di rifiuti come rilevato dal consulente della difesa. La contestazione mossa a NOME COGNOME si fonderebbe su unÕerrata interpretazione della normativa e segnatamente dellÕart. 183 e 185 d.lgs n. 152 del 2006.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod.proc.pen., e artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu.
Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in relazione al periculum in mora con riferimento sia al nesso strumentale che all’attualitˆ dell’esigenza cautelare ritenuta sussistente nonchŽ al mancato rispetto dei principi di adeguatezza proporzionalitˆ e gradualitˆ del sequestro in relazione ai quali il tribunale del riesame non avrebbe dedicato alcun argomento. La sua omessa valutazione integrerebbe una violazione di legge deducibile anche dal terzo interessato perchŽ legittimato a reclamare la restituzione del bene in difetto dei di uno dei presupposti fondamentali per la validitˆ del sequestro. In particolare, per garantire le medesime esigenze cautelari sarebbe stato sufficiente disporre il sequestro dei soli autocarri utilizzati per il trasporto parametrando il sacrificio patrimoniale imposto col sequestro al contributo effettivamente fornito in modo tale da non sacrificare i diritti dell’istante, come argomentato nellÕistanza di restituzione.
Il difensore ha depositato memoria con motivi nuovi insistendo nellÕaccoglimento del ricorso rilevando che con ordinanza n. 233-R24 R.T.L. emessa il 19.12.2024 e depositata il 20.12.2024, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dellÕappello proposto dal ricorrente ai sensi dellÕart. 322 bis c.p.p., ha revocato il sequestro preventivo delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE di proprietˆ del geom. NOME COGNOME
1. Il ricorso risulta inammissibile.
Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza oggetto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 1, cod.proc.pen., qual è quello si cui si discute, implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore e pu˜ essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchŽ esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilitˆ, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286552 Ð 01; Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264473 Ð 01; Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246864 Ð 01).
Si è anche precisato che il sequestro preventivo non implica nemmeno la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicchŽ, alle condizioni sopra evidenziate, non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l’individuazione del responsabile del reato per il quale si procede, poichŽ la misura pu˜ colpire anche cose di proprietˆ di terzi estranei ad esso, purchŽ la loro libera disponibilitˆ possa favorire la prosecuzione del reato (Sez. 4, n. 28188 del 24/06/2009, Serreti, Rv. 244689 Ð 01).
L’appartenenza del bene al terzo estraneo al reato (come allega la ricorrente e risulta dal provvedimento impugnato dal momento che lÕindagato è NOME COGNOME quale legale rappresentante della societˆ) non è, dunque, di per sè elemento ostativo alla legittimitˆ del sequestro preventivo, nemmeno pro-quota.
Allo stesso modo si è affermata, quanto alla tipologia dei beni passibili di vincolo, la legittimitˆ del sequestro preventivo delle quote di una societˆ, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell’ipotizzata attivitˆ criminosa, poichŽ ci˜ che rileva in questi casi non è la titolaritˆ del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si pu˜, d’altra parte riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino).
Quanto alla posizione del terzo estraneo, si è affermato che, ai fini della necessaria legittimazione, funzionale alla quantomeno astratta possibilitˆ di ottenere la disponibilitˆ del bene in caso di accoglimento della domanda, è
necessario che nellÕassumere di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, il terzo deduca non solo la propria effettiva titolaritˆ o disponibilitˆ del bene stesso, ma anche l’inesistenza di legami concorsuali nel reato Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME Daniele, Rv. 286439. In altri termini, non è sufficiente la sola titolaritˆ del bene e il diritto alla restituzione, ma anche lÕinesistenza di legali concorsuali nel reato commesso da altri.
Ora provvedimento impugnato, che ha escluso la legittimazione della ricorrente ritenendo sussistenti, oltre allÕintestazione fittizia delle quote sociali, anche indizi di concorsualitˆ nel reato con lÕindagato NOME NOME, coniuge della ricorrente, è genericamente censurato dalla ricorrente in punto inesistenza di legami concorsuali, positivamente argomentati, sicchè non ha allegato elementi a sostegno della sua legittimazione quale terza estranea alla restituzione delle quote sociali.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME