Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Firenze in data 15 settembre 2023, con il quale erano stati sequestrati valori e somme di denaro sino alla concorrenza dell’importo di 227.000 euro, nei confronti del ricorrente e di altri indagati, beni destinati alla confisca, diretta o per equivalente, trattandosi del profitto del reato di truffa aggravata. Si contesta al ricorrente (quale direttore dei
lavori), unitamente ai proprietari di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione e al legale rappresentante dell’impresa affidataria di quei lavori, di aver ottenuto crediti fiscali inesistenti predisponendo richieste e documenti a supporto delle richieste stesse indirizzate all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, attestanti l’esecuzione di lavori edili mai eseguiti.
2. Ha proposto ricorso la difesa di COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., in punto di ravvisata sussistenza del fumus commissi delícti in ordine all’ipotizzato reato di truffa aggravata, attesa la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugNOME, con particolare riguardo all’omessa valutazione degli argomenti difensivi e della documentazione prodotta nel corso della fase incidentale; era rimasta indimostrata l’affermazione del Tribunale secondo cui gli stati di avanzamento dei lavori, redatti da un professionista mai indagato per condotte di reato attinenti alla falsità di quei documenti, erano falsi nella misura in cui attestavano l’esecuzione dei lavori ivi descritti; al contrario, l documentazione prodotta dalla difesa (relativa alle pratiche amministrative necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai contratti di subappalto stipulati ed eseguiti, con pagamento delle relative prestazioni, alle forniture di materiali destinati all’esecuzione dei lavori nel corso del tempo oggetto di accertamento) dimostrava l’avvenuto avvio dei lavori e la loro esecuzione; rilevava ancora che, dal punto di vista del procedimento amministrativo tributario, il riconoscimento dei crediti fiscali richiedeva quale condizione l’avvio dei lavori, e non anche il loro completamento prima dell’emissione di documenti fiscali e di esecuzione contrattuale (fatta eccezione per i crediti relativi al c.d. super bonus, per il quale erano richiesti gli stati di avanzamento dei lavori, esistenti nella specie); erano stati prodotti, inoltre, documenti provenienti dalla committenza che attestavano l’esecuzione di opere, anche oltre quelle previste originariamente dal contratto di appalto; di tali specifiche circostanze fattuali e della loro incidenza sull’assunto accusatorio non vi era traccia nella motivazione del provvedimento impugNOME, che aveva tralasciato di valutare la rilevanza delle dedizioni difensive. Tale carenza integra il vizio di apparenza della motivazione, deducibile in sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per il vizio della motivazione relativo al profilo del periculum in mora; anche in relazione a tale capo del provvedimento la relativa motivazione era meramente apparente, poiché fondata su eventi futuri del tutto incerti (desunti dalla propensione dell’indagato e degli altri soggetti nel conseguire illecitamente somme di denaro, agevolmente destinabili a finanziare analoghe attività produttive) che non corrispondevano ad alcuna seria prognosi di capacità
di dispersione delle somme di denaro oggetto del vincolo, fondata solo su congetture e affermazioni apodittiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge, rappresentata dal difetto della motivazione (in quanto apparente) rispetto alle specifiche censure sollevate in sede di riesame, supportate nella prospettiva difensiva dalla produzione documentale relativa sia ai procedimenti autorizzatori, sia alle vicende contrattuali e alle operazioni inerenti la fornitura di materiali per l’esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto per la ristrutturazione dell’immobile.
Va ricordato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, «specularmente a quanto avviene in tema di riesame di misure personali, la verifica della esposizione e della autonoma valutazione elementi , nell’ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è (…) oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito dell motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo” (n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 – 01). Da ciò discende il potere-dovere del Tribunale del riesame di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413 – 01); con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800 – 01; così, ad esempio, in ipotesi di produzione di consulenza tecnica prodotta dalla parte, in contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare: Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, PMT, Rv. 281721 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, il tema centrale dell’accertamento del fumus commissi delicti, pur se solo in astratto, riguardava l’omessa esecuzione dei lavori per i quali erano stati riconosciuti i crediti fiscali; dovendosi escludere pacificamente l’inesistenza assoluta dei lavori, doveva esser approfondito il tema dell’esecuzione parziale, sia per accertare se tale parziale esecuzione fosse ostativa al riconoscimento del credito fiscale, sia per individuare esattamente la misura dell’eventuale profitto conseguito dagli indagati, per effetto di una rappresentazione dei lavori
parzialmente difforme da quanto effettivamente realizzato; in questa direzione, la documentazione depositata nella fase incidentale (e che il ricorrente ha nuovamente allegato al ricorso) appare potenzialmente idonea a dare prova dell’esecuzione (quand’anche parziale) dei lavori, tenuto altresì conto dell’assenza di elementi obiettivi per affermare la falsità degli stati di avanzamento certificati da un professionista abilitato, oltre che dell’instaurazione di un procedimento civile cautelare, le cui sorti e il cui esito non è stato specificato e considerato per valutare la dimensione quantitativa e qualitativa dei lavori eseguiti.
Il Tribunale non ha fornito alcuna argomentazione che dia conto dell’esame di quella produzione documentale e della relativa capacità di contrastare l’ipotesi di accusa, dovendosi così ritenere integrata la denunciata violazione di legge.
1.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura, logicamente dipendente dalla risoluzione del profilo della sussistenza del fumus delicti.
Dalle statuizioni che precedono discende l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze che dovrà rinnovare il giudizio, valutando gli argomenti difensivi supportati dalla documentazione prodotta e accertando se gli stessi siano concretamente in grado di avversare l’ipotesi di accusa, considerando l’insieme dei dati indiziari raccolti nel corso delle indagini.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 7/2/2024