Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22903 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22903 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME COGNOME nato a Taurianova il 15/02/1966; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 23/12/2024 del tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite. le conclusioni del Pubblico Ministero, dr. NOME COGNOME che ha chie dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, avv. COGNOME COGNOME sost. proc. dell’avv NOME COGNOME che ha insistito per il rinvio e comunque l’accoglimento d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Regg Calabria accoglieva parzialmente la domanda di riesame proposta nell’interess di NOME NOME COGNOME, riducendo il sequestro preventivo disposto in ordin alla fattispecie ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, con restituzione all’avente della differenza decurtata.
Avverso la suindicata ordinanza COGNOME COGNOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motiv impugnazione.
3.Deduce con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, rilevan come il tribunale non avrebbe preso in considerazione documentazione prodotta
dalla difesa e funzionale a dimostrare un credito Iva tale da ridurre l’ammontare di Iva dovuta per l’anno di imposta considerato, del 2017, così da rientrare al di sotto della soglia di punibilità di cui all’art. 5 citato. Si fa riferimen particolare all’intervenuto deposito del registro IVA, acquisti carburante, bar tabacchi e ristorante, tutti del 2017, così che il prospetto Iva pure citato dal tribunale risultava suffragato da ulteriore e specifica documentazione utile, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale stesso. Il collegio della cautela quindi, non avrebbe spiegato la ragione della irrilevanza dei predetti registri, funzionali per la difesa per determinare un credito IVA di oltre 214.000 euro, tale da dovere essere compensato con il ritenuto debito IVA di euro 198.991,76, con conseguente assenza del fumus del reato. Si conclude che l’imposta non pagata avrebbe dovuto ridursi a circa 15.000 euro.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione apparente. Nel rispondere alla eccezione difensiva sul ricorso a meri criteri presuntivi, il tribunale avrebbe omesso ogni motivazione circa i documenti depositati con memoria dalla difesa e precedentemente richiamati, a fronte del fatto che con essi si sarebbe superato, nei termini di cui al precedente paragrafo, il valore di ogni procedimento presuntivo posto in essere in sede investigativa.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione. Il tribunale non avrebbe spiegato le ragioni del suo ricalcolo sull’iVA a credito poi riconosciuta in favore del ricorrente, laddove ha fatto ricorso alla aliquota del 16% invece che del 22%, per un importo di costi di poco più di 900.000 euro, osservandosi che, ricorrendo a tale ultima percentuale, si sarebbe determinato un ammontare IVA al di sotto della soglia di punibilità. Inoltre, alla luce della documentazione contabile disponibile, il tribunale avrebbe anche dovuto escludere il fumus in ordine al dolo specifico di evasione
Sono stati presentati ulteriori motivi a supporto delle ragioni di cui sopra con documenti allegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere respinta la richiesta di rinvio dell’udienza, atteso che la domanda trova fondamento nei riferimento ad altra e distinta procedura cautelare che come tale non può giustificare il richiesto rinvio.
Il ricorso è fondato. Alla luce delle risultanze istruttorie cui ha accesso questa Corte, emergono documenti depositati presso il tribunale del riesame,
con memoria trasmessa il 20.12.2024 in vista della udienza del 23.12.2024, riferiti a registri quali quelli sintetizzati nel primo motivo di ricorso, rispet
quali non si rinviene una compiuta valutazione del tribunale, limitatasi invece alla sola verifica di un “prospetto”, per cui emerge una motivazione carente essendo
invece necessaria una completa valutazione della documentazione presentata dalla difesa. Il presente rilievo appare assorbente rispetto ad ogni altra
deduzione critica.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio
al tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c. p. p.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di
Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324 co. 5, c. p. p.
Così deciso, il 15.04.2025