Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; “ttntite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilità
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME espone i motivi di gravame ed insiste nell’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
1.NOME ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame di Como del 19/12/2023 nell’ambito COGNOMEa procedura incidentale di cui all’art. 324 cod. pro pen., che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il Tribuna di Como, finalizzato alla confisca, nei confronti di COGNOME NOME in relazione alle fattisp
di reato e agli importi seguenti, per quanto di interesse in questa fase:
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, sino alla concorrenza di euro 140.520, 40 quale profitto del reato;
sottrazione fraudolenta al pagamento COGNOMEe imposte, sino alla concorrenza di euro 140.520,20, profitto del reato;
dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sino concorrenza di euro 11.058,60, profitto del reato;
dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sino concorrenza di euro 60.047,23, profitto del reato;
3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.NOME COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4.La difesa COGNOMEa ricorrente ha depositato memoria scritta di motivi aggiunti, con allegazi documentali, a sostegno del ricorso.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi generici, non consentiti in sede legittimità e manifestamente infondati.
1.1.In primo luogo, il motivo di ricorso – che assume nel complesso la pretermissione COGNOMEe deduzioni difensive proposte con il riesame – finisce per dare corpo ad un vizio del motivazione che s’appalesa, all’evidenza, in questa sede non deducibile. Come noto, in tema di riesame COGNOMEe misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto essere proposto ricorso per cassazione a norma COGNOME‘art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano, invero, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656); e nel perimetro così delineato, l’omessa disamina COGNOMEe argomentazioni difensive da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni dive potenzialmente decisive, non sussistendo, in radice, il preteso vulnus quando gli argomenti ivi sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato non avrebbe espressamente preso posizione, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, che li abbia ritenuti comunque incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (ex multis Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670).
Ora, la ricorrente rappresenta l’omessa ponderazione COGNOMEe proprie deduzioni alternative a percorso accusatorio e COGNOMEa documentazione esibita – che risulta tuttavia confutat dall’incedere enunciativo COGNOME‘ordinanza impugnata, che ha reputato le allegazioni di part comunque inidonee a compromettere la tenuta razionale ed appropriata del provvedimento impositivo ed ha persuasivamente elencato (pag.4: in estrema sintesi, la dicitura sulle fascet COGNOMEe banconote, la riconducibilità a COGNOME di talune garanzie degli orologi, il compossess COGNOMEe chiavi COGNOMEa cassaforte di casa, il rinvenimento di effetti ed indumenti maschili e dei t del viaggio all’estero con indicazione del numero di telefono del COGNOME) gli indicat indiziari convergenti, che depongono per la riconducibilità all’indagato COGNOME COGNOMECOGNOMEappartenenza del denaro e COGNOME disponibilità di fatto degli orologi sequestrati, in line le esegesi da tempo radicate nella giurisprudenza COGNOMEa Corte di Cassazione, secondo le quali per un verso – il terzo che, assumendo di esserne proprietario, invochi la restituzione COGNOME cose sequestrate ha l’onere di provare i fatti costitutivi COGNOMEa sua pretesa (sez. 1, n.
17/10/2013, COGNOME, Rv. 258394) e – per altro verso – la “disponibilità” del bene, qual presupposto del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 12 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 – riferita quest’ultima, si fumus dei reati tributari e non del reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale no prevista la confisca per equivalente (da ultimo, sez.5, n. 31186 del 27/06/2023, COGNOME, Rv 285072) – non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera deg interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramit terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispon al diritto di proprietà (Cass. sez.6, n. 32581 del 11/05/2022, COGNOME, Rv. 283725; Cass. sez.3, n. 4887 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 274852; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 – dep. 20/04/2012, COGNOME e altri, Rv. 252378; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 – dep. 23/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 255950). Sul punto, la caotica e sommaria esposizione COGNOMEe ragioni di ricorso è volta sostanzialmente a contrapporre una diversa valutazione dei fatti quella fatta propria dal Tribunale. Non è superfluo allora ribadire che, in tema di controllo s motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione COGNOMEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica COGNOMEa pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri moCOGNOMEi d ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rili esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato COGNOME‘intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato legittimità è limitato alla verifica COGNOMEa coerenza strutturale del provvedimento in sé e p considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi d cui esso è “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altr (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2.In secondo luogo, anche in sede di riesame dei provvedimenti cautelari vale il principio d diritto secondo il quale “il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamen specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per c dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza COGNOMEa motivazione, m anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo” (sez.1 n. 41738 del 19/10/2011,COGNOME, Rv. 251516; conf. sez.5, n. 21914 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284517). La ragione di ricorso invoca, invero del tutto genericamente e confusamente, la mancata consultazione – e di conseguenza una forma di travisamento COGNOMEa prova per omissione – di risultanze investigative e di documenti che s sostengono prodotti all’udienza dinanzi al Tribunale COGNOMEa cautela, ma non li indic specificamente, non ne allega gli esemplari e, peraltro, non ne chiarisce l’efficacia infirman COGNOMEa solidità COGNOMEa motivazione COGNOMEa decisione impugnata. Né risultano valutabili in questa sed i documenti allegati ai motivi nuovi, stante il consolidato indirizzo COGNOMEa giurisprudenz
vertice, COGNOME in COGNOME base, al COGNOME quale COGNOME “nel COGNOME giudizio COGNOME di COGNOME legittimità COGNOME non COGNOME possono COGNOME essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado d esibire nei precedenti gradi di giudizio” (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902); essi non possiederebbero, comunque, alcuna portata disarticolante rispetto al costrutto argomentativo COGNOME‘ordinanza impugnata, trattandosi di un contratto cessione d’azienda che non introduce elementi concludenti e COGNOMEa documentazione relativa alla separazione legale formalmente intercorsa tra i coniugi, circostanza pacifica in questa sede. 1.3.Quanto alla presunta inefficacia di parte del sequestro per mancata convalida nei termini d legge, perspicua ed ineccepibile è la risposta del Tribunale di Como al relativo motivo d gravame, dal momento che il decreto di sequestro preventivo del g.i.p. ha fatto esplicito distinto riferimento alla strumentalità COGNOME‘ablazione alla confisca in forma diretta equivalente, estendendo la portata e l’oggetto di quest’ultima “in caso di incapienza dei con correnti bancari, titoli, depositi, carte di debiti o simili o in assenza di denaro con dunque, di tutta evidenza, anche agli oggetti di pregio economico come gli orologi. Del resto in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il decreto del giudi può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l’individuaz specifica dei beni da apprendere e la verifica COGNOMEa corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, dovendo escludersi che sia necessario procedere a convalida del vincol reale apposto dalla polizia giudiziaria nei termini fissati dall’art. 321, comma 3-bis, cod. pen. (sez.3, n. 17087 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275944; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 26428201; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 260148-01; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254918-01). 1.4. Quanto, infine, alla doglianza che lamenta la sproporzione COGNOMEe somme e dei valori sequestrati rispetto all’entità degli importi costituenti il profitto del reato e cristall misura reale genetica, in disparte i connotati esplorativi ed indeterminati che la caratterizza il Tribunale del riesame ha correttamente apprezzato, da un lato, che l’ammontare COGNOMEe somme non eccede il quantum oggetto del decreto di sequestro e dall’altro, a riguardo del valore intrinseco degli orologi, che l’indisponibilità in atti di dettagliate informazioni peraltro, la parte interessata sarebbe innanzitutto onerata di fornire (sez. 2, n. 26340 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882) – non consente, allo stato, di operarne una puntuale quantificazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna COGNOMEa ricorrente al pagamento COGNOMEe spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento COGNOME somma di euro 3000 a favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro 3000 in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso in Roma, il 18/04/2024
re estensore COGNOME
Il Presidente