Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11265 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11265 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, nata ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso lÕordinanza del 7 novembre 2025 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo lÕaccoglimento del ricorso e lÕannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 23 settembre 2025, finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro 8470,00, quale profitto del reato di riciclaggio provvisoriamente contestato a NOME COGNOME, poichŽ, stante lÕassenza di qualsivoglia motivazione, ancorchŽ concisa, delle ragioni che rendevano attuale e concreto il pericolo che,
nel tempo necessario per pervenire ad accertamento di merito, la futura esecuzione della confisca potesse essere vanificata da atti di dispersione del patrimonio da parte dellÕindagata, ha ritenuto di non potere procedere alla integrazione della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen., annullando conseguentemente il decreto di sequestro preventivo.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 309, comma 9, cod. proc. pen., 324, comma 7, cod. proc. pen., 322ter cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari sulla base dellÕerroneo presupposto che quest’ultimo non avesse motivato sulla sussistenza del periculum in mora e di non poter integrare suddetta motivazione mentre, invece, alle pagine 35 e 44 del decreto annullato, il giudice avrebbe adeguatamente motivato sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella fattispecie è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro 8470,00, quale profitto del reato di cui allÕart. 648bis cod. pen. provvisoriamente contestato allÕindagata.
2.1. La giurisprudenza di legittimitˆ richiede che il sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., contenga la concisa motivazione anche del ” periculum in mora “, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
In continuitˆ con lÕinterpretazione delle Sezioni Unite Ò Ellade Ó la giurisprudenza ha chiarito che, nella motivazione del periculum in mora si deve escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (tra le tante: Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286671 Ð 01; Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286021 Ð 01).
2.2. Con riferimento ai poteri del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, la Corte ha chiarito che si applicano le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell’art. 309
cod. proc. pen. – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchŽ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01).
Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla Corte che, con specifico riferimento alla motivazione sul periculum in mora , ha affermato che, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora , nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullitˆ del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747 – 01; Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, COGNOME, Rv. 242268 – 01).
2.3. Tanto premesso, nella fattispecie, la motivazione posta a fondamento del sequestro risulta fare riferimento essenzialmente alla natura fungibile del denaro ed ai connessi rischi di sottrazione o dispersione.
Si tratta, dunque, di una motivazione che non risulta conforme ai principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite Ò ElladeÓ e dalla successiva giurisprudenza di legittimitˆ, secondo cui non è sufficiente fondare il periculum in mora sul mero richiamo alla natura fungibile del denaro, trattandosi di parametro non pertinente al giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, il quale è tenuto a specificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa senza rendere la confisca successivamente impraticabile.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potere procedere alla integrazione della motivazione sul periculum in mora , in quanto mancante.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso. La natura di parte pubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cos’ è deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME