Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51304 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51304 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Fiershegan (Albania) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/06/2023, il Tribunale di Potenza rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 7/06/2023.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 321, comma 2, cod.proc.pen. per motivazione inesistente e meramente apparente in ordine al fumus commissi delicti., lamentando che il Tribunale non aveva assolto all’obbligo motivazionale, limitandosi a richiamare le valutazione espresse dal Giudice per le indagini preliminari in sede di emissione dell’ordinanza genetica e non esaminando le allegazioni difensive che evidenziavano elementi escludenti la partecipazione del Misaku al sodalizio criminoso (assenza di contatti tra il ricorrente ed i vertici dell’associazione e tra questi a gli altri sodali; brevità del periodo temporale degli episodi contestati; non disponibilità di criptotelefonini; assenza di captazioni, telefoniche o ambientali, specificamente mirate al ricorrente); era stato preternnesso l’accertamento fattuale diretto a verificare la sussumibilità delle condotte del ricorrente nelle fattispecie criminose contestate, essendosi il Tribunale limitato alla verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti per come ricostruiti dal Giudice per le indagini preliminari.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 321, comma 2, cod.proc.pen. per motivazione inesistente e meramente apparente in ordine al periculum in mora, lamentando che il Tribunale non aveva motivato, se non in maniera apparente, in ordine alle ragioni che rendevano necessario anticipare l’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio; inoltre, e erronea l’affermazione che l’importo da sequestrare sarebbe stato legittimamente determinato facendo riferimento all’arco temporale in cui l’organizzazione criminosa avrebbe posto in essere le sue attività illecite e non, invece, alla date di commissione dei reati-fine; infine, non era stato considerato che la difesa aveva dimostrato la provenienza lecita delle somme di denaro in sequestro. .
Chiede, pertanto, annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare si sostanzia nella valutazione di sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 – 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 – 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serietà degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5, n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 – 01).
Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censure meramente contestative e di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento della valutazione di sussistenza del fumus commissi delicti.
Il Collegio cautelare, nell’ordinanza impugnata, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione agli elementi fattuali dimostrativi della esistenza del sodalizio criminoso dedito al narcotraffico e della stabile partecipazione allo stesso da parte del ricorrente nonchè della commissione del reato-fine contestato, valutando e disattendendo anche le avverse deduzioni difensive (pp. da 21 a 126 dell’ordinanza impugnata).
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la
motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
E’, invece, fondato, il secondo motivo di ricorso.
Va osservato che le Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l’istituto del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., l’indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio AVV_NOTAIO cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
Le Sezioni Unite hanno ribadito la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso COGNOME c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso COGNOME c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell’Unione (art. 52, § 1, CFDUE; Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 3/12/2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»). Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall’art. 1, § 3, del
Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (in particolare dai “considerando” n. 17 e n. 18). Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio.
Con riferimento all’obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite hanno affermato che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura “obbligatoria” della confisca non rende “obbligatorio” anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell’art. 321, co. 2, cod. proc. pen., norma AVV_NOTAIO e onnicomprensiva, il giudice “può”, e quindi non “deve”, adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, co. 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura “proteiforme” della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità -d -et- bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca “per equivalente”), dall’altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall’altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto con riferimento al denaro oggetto del sequestro finalizzato alla confisca (obbligatoria ex artt. 73, comma 7 bis, e 74 comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990) che il periculum in mora sia in re ipsa, essendo
insito il pericolo di dispersione nella stessa natura del bene. Tale motivazione risulta apparente ed apodittica perché il pericolo di dispersione non può essere coincidere con la natura del bene ma da deve essere desunto da elementi concreti che evidenzino un reale pericolo di dispersione (cfr in termini, Sez. 3, n. 41602 del 2023, 14/09/2023, COGNOME, secondo cui la sussistenza del periculum non può essere dedotta dalla natura del bene quale fungibile: si è affermato che «Trattasi, tuttavia, di giustificazione argomentativa non sufficiente a fondare la configurabilità del periculum la motivazione sulla cui sussistenza, come chiarito dalle Sezioni Unite “Ellade”, deve prevedere l’esplicita specificazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa -nella specie, il denaro-, suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l’immediata apprensione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impraticabile», nonchè Sez. 4, n. 41861 del 2023, 14/09/2023, COGNOME, non massimata, che ha affermato che è meramente apodittica e, dunque, solo apparente, la motivazione che si limiti a richiamare la natura fungibile del denaro, senza dare atto dell’esistenza di elementi concreti da cui desumere un reale pericolo di dispersione, tale da legittimare una apprensione anticipata del bene, rispetto al giudizio e alla affermazione di responsabilità).
Risulta, pertanto, integrato il vizio di violazione di legge dedotto, dovendosi ritenere omessa la motivazione sul punto relativo al presupposto di applicabilità della misura cautelare reale costituito dal periculum in mora.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, s’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata sul punto relativo alla sussistenza del periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame, al fine di colmare il deficit argomentativo evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Potenza.
Così deciso il 21/11/2023