Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46031 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46031 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Austria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 16 giugno 2023 emessa dal Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso il decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso in data 24 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze e ha disposto il sequestro
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preventivo, diretto e per equivalente, nei confronti di NOME COGNOME sino alla concorrenza della somma 126.483,61, quale profitto dei reati di peculato contestati.
NOME COGNOME, nella propria qualità di Sovraintendente della RAGIONE_SOCIALE nonché rappresentante legale e unico organo di gestione dell’ente, è sottoposto ad indagine per undici episodi di peculato, per aver fruito di rimborsi e aver effettuato spese non consentiti dal contratto di collaborazione professionale stipulato e dall’art. 23 del regolamento della fondazione e che, comunque, esulavano dalle funzioni svolte.
In particolare, è contestato all’indagato di aver ottenuto il rimborso di spese personali e di aver utilizzato la carta di credito della fondazione per pagare spese non inerenti alla sua funzione e non rimborsabili, quali le spese per trasloco (capo 1), per pernottamenti in alberghi (capo 2, n. 1, 2 e 3, capo 3), per voli aerei o con elicottero (capi 3, 4, 5 e 8), taxi (capi 6, 9, n. 1 e 2) e treno (capo 7); all’indagat è, inoltre, contestato di avere ottenuto il pagamento diretto, da parte di due fondazioni estere, del canone di locazione della propria abitazione personale, elargito anche per la sponsorizzazione del RAGIONE_SOCIALE musicale (capo 10 e 11).
AVV_NOTAIO ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore deduce l’omissione di motivazione in relazione al fumus commissi delicti.
Rileva il difensore che il Giudice per le indagini preliminari non aveva fornito una dettagliata analisi di tale presupposto per adottare la misura cautelare reale, in quanto aveva rigettato la richiesta di sequestro in ragione del rilievo, ritenuto assorbente, della carenza del periculum in mora.
Il Tribunale di Firenze, invece, pur disponendo il sequestro preventivo, avrebbe, invece, solo apparentemente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto si sarebbe limitato a una mera sintesi delle undici imputazioni contestate al COGNOME, senza operare alcun riferimento ad atti di indagine o confutare le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio e le censure formulate nella memoria depositata.
Ai fini dell’individuazione del fumus commissi delicti, del resto, non sarebbe sufficiente postulare l’esistenza del reato, ma occorrerebbe un rigoroso accertamento fattuale in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta oggetto di accertamento.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, dunque, sarebbe meramente apparente, in quanto non chiarirebbe il percorso logico seguito dal Tribunale nel disporre la misura cautelare reale.
2.2. Con il secondo motivo il difensore censura l’errata applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Firenze avrebbe affermato la sussistenza del periculum in mora in modo apodittico e, dunque, con motivazione meramente apparente.
Il Tribunale del riesame, infatti, nell’affermare l’incapienza del patrimonio del COGNOME, avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla situazione patrimoniale del ricorrente in territorio italiano; rileva, tuttavia, il difensore che il COGNOME è citta austriaco, che risiede in Austria e ha notoriamente svolto incarichi di sovraintendente e di direttore artistico, lautamente remunerati, in Italia, Austria e Svizzera.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, affermato l’insufficienza del patrimonio del COGNOME, considerando l’ammontare lordo della retribuzione ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE dal 2002 all’aprile 2023 (240.000 euro) e, dunque, un importo maggiore di quello percepito; nel corso del suo incarico, peraltro, il ricorrente si sarebbe limitato a spendere, del tutto legittimamente, il proprio stipendio e sarebbe irragionevole inferire dall’elevato tenore di vita dell’indagato, peraltro adeguato al suo ruolo e alle sue frequentazioni, una volontà dissipatoria.
Del resto, la conoscenza da parte del COGNOME delle interrogazioni presentate da alcuni consiglieri regionali in data 17 febbraio 2022 e 24 maggio 2022 e dell’ordine di esibizione della Procura di Firenze presso la sede della RAGIONE_SOCIALE eseguito in data 7 giugno 2022 non potrebbe comprovare la volontà del ricorrente di dissipazione dei propri beni, in quanto altrimenti ogni persona soggetta ad indagine dovrebbe astenersi dal disporre legittimamente dei beni che compongono il proprio patrimonio.
Da ultimo, il difensore deduce che non sarebbe stato dimostrato che, dopo tali eventi, il COGNOME abbia movimentato, con maggior frequenza, il proprio conto corrente o abbia posto in essere operazioni distrattive o, comunque, sospette.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
Con il primo motivo il difensore ha dedotto la carenza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti, in quanto il Tribunale avrebbe integralmente obliterato l’esame delle deduzioni e delle produzioni svolte dalla difesa.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fumus commissi delictí per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (ex plurimis: Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 (dep. 2020), Gheri, Rv. 278152 – 01); nella valutazione del fumus commissí delictí il giudice deve, dunque, verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927).
Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell’ipotesi di accusa, il giudice deve, dunque, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 270815 – 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), COGNOME, Rv. 251848 – 01) e procedere, dunque, alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.
Parimenti, in tema di impugnazione di misure cautelari, il giudice, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, d violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938 – 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260765 – 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza camerate fissata per il giudizio di riesame).
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, infatti, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delictí, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata «violazione di legge», cui consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME Laurentiis, Rv. 285189 – 01).
4. Il Tribunale di Firenze non ha osservato tali consolidati principi, in quanto, nella valutazione relativa al fumus commissí delictí, si è limitato a iIi proporre
una sintesi delle imputazioni contestate in sede cautelare, senza specifico riferimento alle risultanze investigative.
Nell’ordinanza impugnata, inoltre, il Tribunale ha integralmente omesso di confrontarsi con le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini nell’interrogatorio reso, con i documenti prodotti in tale sede e con le contestazioni svolte dai difensori nella memoria depositata in data 10 giugno 2023.
Le argomentazioni e le censure proposte dalla difesa in sede di riesame sono, peraltro, astrattamente decisive, in quanto sono volte a confutare integralmente la prospettazione accusatoria e a dimostrare la piena liceità della condotta del COGNOME e l’insussistenza dei presupposti per adottare il sequestro preventivo.
Il Tribunale per il riesame ha, dunque, disposto la misura cautelare reale senza fornire, nei limiti propri del sindacato cautelare, motivazione alcuna circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti e, in tal modo, ha eluso l’obbligo di motivazione.
Sussiste, dunque, la violazione di legge denunciata, cui consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. ad altra sezione del Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25/10/2023.