Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1905 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1905 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 28 dicembre 2021, che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 640 quater cod. pen., sui beni e valori nella disponibilità di COGNOME NOME, per un valore equivalente al profitto materialmente realizzato da altri indagati, con il consapevole contributi del COGNOME, in relazione al delitto di fraudolenta percezione di aiuti comunitari in agricoltura.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’assoluta carenza di motivazione circa il periculum in mora; il Tribunale del riesame aveva
erroneamente affermato che, in ragione della natura obbligatoria della confis cui era funzionale il disposto sequestro preventivo, non era richiesta alc profilo della sussistenza del periculum in mora, così equivocando il tenore delle decisone a Sezioni unite n. 36959/2021 che, invece, aveva espressamente chiarito l’opposto principio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio del motivazione, in relazione al profilo dell’assoggettamento a sequestro dell’int somma corrispondente al profitto percepito da altro indagato (material percettore degli aiuti), pur in presenza di condizioni fattuali, che escludevan percezione di alcun profitto in via diretta da parte del COGNOME, e dell’esp previsione contenuta nel decreto di sequestro dell’assoggettamento dei soli ben diversi dal denaro, alla misura cautelare disposta per equivalente nell’ipote incapienza dei beni nella disponibilità degli indagati che avevano realizzat profitto.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazion in relazione al profilo della sussistenza del fumus delicti; la misura era stata disposta nei confronti del COGNOME in relazione al delitto contestato al capo vicenda rispetto alla quale il ricorrente non aveva fornito alcun contributo; qu all’imputazione cautelare riguardante i contributi percepiti dal COGNOME, d atti di indagine era emersa la sicura circostanza della conduzione dei fondi indi da parte del COGNOME, che aveva poi subconcesso a terzi il godimento di quei terre finendo poi per richiedere al soggetto che aveva istruito le pratiche pe concessione degli aiuti comunitari – una volta venuto meno il rapporto con proprietari dei fondi – di annullare quelle pratiche (soggetto che, invece, a autonomamente istruito le pratiche e le aveva poi inoltrate in modo fraudolento
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale d riesame ha fornito risposta adeguata ed esauriente rispetto alla critica sol dal ricorrente, chiarendo che il limite indicato nel provvedimento genetico, qua all’esecuzione del sequestro per equivalente ed al suo oggetto (beni diversi denaro o da quelli acquistati con il denaro proveniente dal delitto di contestato), concerneva unicamente la posizione dei soggetti percettori contributi fraudolentemente richiesti; diversamente, per la posizione del ricorr (così come per altro soggetto ritenuto corresponsabile nella predisposizione meccanismo fraudolento) la misura cautelare era stata disposta nella previsio della confisca di valore e, dunque, avente ad oggetto qualsiasi bene, senza al
limite di individuazione. Rispetto a tale il ricorrente reit medesime censure e, soprattutto, non allega né deduce che la misura de sequestro, eseguito nei suoi confronti, ecceda la misura dell’omologa misu disposta nei confronti del correo che ha percepito indebitamente l’ai comunitario, unico limite che non poteva essere superato.
1.2.11 terzo motivo, pur deducendo in astratto un profilo di violazione di leg di fatto si risolve in una differente ricostruzione dei dati fattuali e delle va operate con il provvedimento genetico (ove erano indicati gli elementi dichiarat che sconfessavano la tesi dell’indagato, riferibili sia al proprietario dei fond terzo che lo stesso COGNOME aveva indicato come intermediario nel consentire conclusione di contratti di affitto o godimento in suo favore dei fondi) e l’ordinanza del Tribunale del riesame, così ponendosi al di fuori del perimetro d censure che possono essere formulate in sede di legittimità in materia di mis cautelari reali.
1.3. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono, invece, fondate.
Nel provvedimento impugnato si afferma che il principio di diritto enunciat dalla sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 36959 del 24/06/20 Ellade, Rv. 281848 – 01) non troverebbe applicazione nelle ipotesi di confi obbligatoria.
L’errore di diritto è evidente, in quanto l’arresto ha espressamente chi che la necessità di indicare le ragioni per le quali, nella prospettiva dell’ese della confisca all’esito del giudizio, si renda necessario anticipare gli effe misura sottoponendo a vincolo le cose destinate ad essere confiscate, non p trovare differente regolamentazione in virtù della natura, facoltat obbligatoria, della confisca in questione (§§ 6.3. – 6.4. della motivazione).
La rilevata violazione impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce, sezione del riesame le misure cautelari reali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce – sezione per riesame delle misure cautelari reali – per nuovo esame.
Così deciso il 19/10/2022