Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48824 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
-7 D I C 2023
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME
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nel procedimento a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME e altri;
avverso la ordinanza del 18/05/2023 del tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME:
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa in data 18 maggio 2023, il tribunale di Salerno, adito nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante legale COGNOME NOME, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e in subordine per equivalente, emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania in relazione al reato di cui all’art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, rigettava l’istanza.
Avverso l’ordinanza del tribunale la società RAGIONE_SOCIALE, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell’art. 324 comma 7 cod. proc. pen. in relazione all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen. La decisione del tribunale sarebbe intervenuta oltre i dieci giorni dalla data in cui sarebbero pervenuti gli atti inviati dalla Procura. Siccome la decisione è intervenuta il 18 maggio 2023 mentre gli atti relativi alla richiesta di riesame sarebbero pervenuti il 4 maggio 2023 e non in data 11 maggio 2023, come scritto dal collegio della cautela.
Ciò perché 11 11 maggio 20234 sarebbero pervenuti ulteriori atti trasmessi dal P.M. senza che essi avessero attinenza con la richiesta di riesame, siccome inerenti ad attività successive alla istanza e riguardanti la trasmissione di un dissequestro parziale dei conti correnti e la concentrazione del sequestro in un unico conto corrente.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente, nulla avendo detto i giudici sulla specifica posizione della RAGIONE_SOCIALE nel contesto generale, a fronte della assenza di elementi indiziari, compresi quelli di tipo captativo, in grado di coinvolgere realmente la ricorrente nella contestata attività di indebita compensazione. Trascurando, sul punto, le medesime considerazioni critiche formulate dalla difesa con memoria. Quanto al periculum in mora, il tribunale non avrebbe potuto formulare, come invece fatto, una integrazione della motivazione del decreto di sequestro, attesa la completa assenza di motivazione sul punto, laddove secondo il collegio della cautela il Gip avrebbe espresso una motivazione succinta ed implicita senza tuttavia illustrarla, così impedendo di comprendere se davvero vi fosse stata una tale motivazione seppur succinta e se quindi la motivazione fosse o meno inesistente come sostenuto dalla difesa. Quanto ai motivi sul punto formulati dai giudici, la motivazione sarebbe apparente. In particolare, per spiegare il periculum i giudici rappresentano che dagli atti emergerebbe come il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, avrebbe, a vantaggio della società, già sottratto somme all’erario, così erroneamente dando per scontata la relativa condanna per i reati contestati, e quindi anticipando un giudizio di merito. Quindi, la motivazione sul punto della condotta della COGNOME sarebbe slegata da qualsivoglia emergenza giustificativa del periculum in questione. In realtà inesistente, a fronte dell difficoltà di disperdere le ingenti somme di denaro in contestazione. Da utilizzarsi, peraltro, previa autorizzazione. Inoltre si sarebbe omessa ogni verifica sul patrimonio della COGNOME, che se realizzata avrebbe condotto a riscontrare che la stessa è proprietaria di beni immobili capaci di garantire il recupero delle somme contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile. E’ indubbio, alla luce degli atti disponibili, che gli ulteriori documenti indicati come non in grado, per il relativo contenuto, di far decorrere il termine di 10 giorni entro cui il tribunale doveva pronunziarsi, sono invece inerenti alla richiesta di riesame attivata dalla società ricorrente: per i semplice rilievo per cui si tratta di documenti, comprensivi di verbale di sequestro preventivo effettuato presso la Deutsche Bank, afferenti l’intervenuto sequestro della intera somma assunta come indebitamente compensata, e seguente ad espressa richiesta dell’interessata società di procedere in tal senso, a seguito di sua deliberata integrazione, su un unico conto corrente, della somma originariamente sequestrata e limitata a circa 25.000 euro. Cosicchè, è indubbio che atti dimostrativi della specifica effettuazione e consistenza del sequestro, su cui si chiedeva una delibazione da parte del tribunale del riesame, non potessero che ritenersi significativi ai fini della stessa. In proposito, è utile innanzit ricordare, per meglio comprendere il rilievo degli ulteriori atti pervenuti secondo quanto immediatamente prima affermato, che in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza, ex art. 324 cod. proc. pen. – e analogamente, deve ritenersi, per l’impugnazione del provvedimento originario di sequestro -, è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gl stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi. (Sez. 3 – n. 132 del 25/02/2021 Rv. 281241 – 01).Dunque tutto ciò che attiene alla portata e perimetro del sequestro non può che rientrare nel giudizio affidato al tribunale del riesame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né la rilevanza degli atti da sindacare da parte del collegio della cautela , ai fini della loro individuazione nella prospettiva del calcolo del tempo di arrivo dall’ufficio che ne dispone, va stabilita sul contenuto della domanda, che non costituisce parametro e limite degli atti rilevanti per il giudizio del riesame essendo necessario piuttosto, a fronte del principio della completa devoluzione del “thema decidendum” cui è informato il rimedio del riesame ( cfr. Sez. F, Sentenza n. 38037 del 28/08/2014 Rv. 261188 – 01), che si tratti di atti che assicurino una completa cognizione per il tribunale adito, sotto ogni aspetto necessario per la stessa, atteso anche che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013 Rv. 255581 – 01) “il tribunale può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti posti a sostegno della misura”…la quale deve necessariamente essere resa sulla base di
un compendio documentale completo..”; il quale ultimo, per quanto sopra evidenziato quanto alla rilevanza, ai fini decisori, del profilo dell’interesse ad impugnare, comprensivo anche, come tale, della stessa estensione di quanto in vinculis, non può che coinvolgere ogni atto afferente anche a tale ultimo aspetto. Come nel caso in esame. Coerentemente con quanto sopra rilevato, e quindi con l’affidamento al collegio della determinazione degli atti necessari alla decisione, è stato anche affermato che “il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti” (Sez. 6 – n. 47883 del 25/09/2019 Cc. (dep. 25/11/2019 ) Rv. 277566 – 01; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015 Rv. 265571 – 01.
2. Riguardo al secondo motivo, esso è fondato. Va considerato il più recente indirizzo in corso di sviluppo presso questa Suprema Corte, quanto agli spazi critici consentiti al terzo interessato che impugni una decisione di sequestro: per cui non può escludersi che ai fini della tutela del proprio interesse lo stesso oltre ad argomentare sulla sua estraneità e buona fede, possa anche sviluppare osservazioni sul profilo oggettivo del fumus del reato come del periculum in mora, nella misura in cui esso appaia correlato alla dimostrazione della piena estraneità al reato e della buona fede. In particolare come risulta dalla notizia n. 7 del 2023 della decisione della terza sezione penale di questa Suprema Corte, udienza camerale del 10 ottobre 2023, è affermativa la riposta al quesito se, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario l’ente proprietario del bene sequestrato possa dedurre in sede di riesame – e quindi come nel caso di specie in sede di conseguente ricorso avverso la decisione di rigetto – questioni relative tanto al fumus del reato quanto al periculum in mora.
Rimanendo pur sempre inalterato in tal modo il principio quindi per cui il terzo non può interloquire, esplicando una sorta di intervento ad adiuvandum, su personali profili di colpevolezza del ritenuto, distinto autore del reato.
Tanto premesso quindi, ammessa la praticabilità del motivo qui in esame, deve preliminarmente esaminarsi prima del tema sollevato in ordine al funnus, quello inerente il profilo del periculum, atteso che la relativa rilevanza prevale e assorbe ogni disquisizione sul fumus del reato.
Ebbene, in proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il AVV_NOTAIO avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo – erroneo – per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l’indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 – , n. 39846 del 13/05/2022 Rv.
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283831 – 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del 14 marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U – , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 – 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del AVV_NOTAIO costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, cosicchè, la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/05/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/05/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, il 16.11.2023.