Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1904 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1904 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NARDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO depositata via pec il 3 ottobre 2022.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 28 dicembre 2021, che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 640 quater cod. pen., sui beni e valori nella disponibilità di COGNOME NOME, indagato per il delitto di fraudolenta percezione di aiuti comunitari in agricoltura. Con l’istanza di riesame l’indagato aveva dedotto l’insussistenza del fumus commissi delicti, possedendo i requisiti richiesti per formulare la domanda
di percezione dei contributi in ragione della conduzione di fondi agricoli attestata da contratti riguardanti i fondi per cui la domanda era stata avanzata.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al profilo della sussistenza del fumus delicti; il Tribunale del riesame non aveva valutato e considerato la produzione documentale del ricorrente, che aveva indicato l’esistenza di contratti e attestazioni in grado di dimostrare la qualità d conduttore di fondi agricoli, così smentendo le dichiarazioni dei proprietari dei medesimi fondi che avevano escluso di aver mai concesso la disponibilità degli stessi fondi a terzi o al COGNOME.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio della motivazione, carente quanto all’indicazione delle ragioni giustificatrici del disposto sequestro, mancando alcuna argomentazione in ordine al profilo del periculum in mora.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate; esse attengono all’omessa valutazione di profili dedotti con l’istanza di riesame e che il Tribunale del riesame ha superato considerando la valenza di quanto dichiarato dai proprietari dei fondi che il ricorrente aveva indicato nella domanda di aiuti comunitari, ossia che nessun contratto di godimento era stato in passato concluso a favore di terzi soggetti; dichiarazioni che il Tribunale del riesame ha valutato come attendibili e prive di intenti calunniosi, in grado di smentire quanto rappresentato attraverso contratti e altri documenti privi di capacità probatoria (trattandosi di dichiarazioni unilaterali, ovvero di contrat disconosciuti dai legittimi proprietari).
1.2. GLYPH Il secondo motivo è invece fondato.
Nel provvedimento impugNOME non vi è traccia di motivazione che riguardi il profilo del periculum in mora, a fronte del pacifico obbligo per il giudice del riesame, investito della relativa richiesta, di esaminare – in forza dell’ “effe devolutivo” del riesame – ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro,
indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente (e quindi, in tenia di sequestro preventivo, sia il profilo del fumus commissi delicti, sia quello del periculum in mora), restando escluso l’obbligo di procedere all’analisi di aspetti ulteriori relativi a dati fattuali non espressamente dedotti (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, COGNOME, Rv. 282023 – 01).
L’obbligo della motivazione in punto di periculum in mora non viene meno, come diversamente ritenuto dal P.G. nelle sue conclusioni, nelle ipotesi di confisca obbligatoria; l’arresto a Sezioni unite della Corte (n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848 – 01) ha espressamente chiarito che la necessità di indicare !e ragioni per le quali, nella prospettiva dell’esecuzione della confisca all’esito del giudizio, s renda necessario anticipare gli effetti della misura, sottoponendo a vincolo le cose destinate ad essere confiscate, non può trovare differente regolamentazione in virtù della natura, facoltativa o obbligatoria, della confisca in questione (§§ 6.3. 6.4. della motivazione).
Il provvedimento deve pertanto essere annullato, con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce che provvederà a rinnovare il giudizio, valutando l’esistenza di condizioni, di fatto o di natura logica, che potessero giustificare l’anticipazione dell’effetto ablativo nel momento dell’applicazione della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce – sezione per il riesame delle misure cautelari reali – per nuovo esame.
Così deciso il 19/10/2022