Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27590 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27590 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAZIONALE NOME nato a SAN GREGORIO D’IPPONA il 22/11/1952
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
uditoyfénsore
L’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME espone i motivi di gravame ed insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il 19 luglio 2024, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di re dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva dispost convalida del sequestro preventivo in via d’urgenza di due appartamenti di proprietà di NOME COGNOME ma nella disponibilità del figlio NOME COGNOME al quale era contestato il d di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Con ordinanza del 27 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ter interessata, avverso l’ordinanza di rigetto emessa dalla corte territoriale.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha dichiar inammissibile l’appello in ragione del «giudicato cautelare, essendo state già dedotte e respin in sede di riesame» tutte le argomentazioni proposte, senza, tuttavia, considerare g «elementi nuovi» prodotti successivamente al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, rappresentati dall’esito delle consulenze di parte e delle investiga difensive, che davano riscontro della titolarità, in capo alla Razionale, di entrambi gli imm sequestrati.
Invero, dai suddetti elementi risultava non solo – come dichiarato dai soggetti coinvolti – ch era stata la Razionale ad attivare, presso gli uffici competenti, tutte le pratiche amministr volte alla realizzazione degli immobili, ma anche che la stessa aveva una congrua e adeguata capacità reddituale – come dimostrato dalle consulenze tecniche di parte a firma dell’architett NOME COGNOME e del commercialista NOME COGNOME -, sicché la circostanza che in uno degli immobili vivesse la famiglia del figlio NOME COGNOME e che nell’altro lo stesso ave fissato la sua residenza, non rappresentavano ex se ragioni sufficienti e idonee a giustificare il sequestro degli stessi.
Con motivi aggiunti, depositati in data 12 maggio 2025, il difensore della ricorrente ribadito che, nei provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame e dalla Corte territoriale, mancato il vaglio degli «elementi nuovi» – dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti; consulenz tecniche di parte; investigazioni difensive -, in quanto allegati, per la prima volta, all’ist revoca del provvedimento di sequestro, presentata alla Corte d’appello, e all’appello proposto dinanzi al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Con memoria del 27 maggio 2025, la difesa ha evidenziato che, all’esito dell’udienza del 20 maggio 2025, la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., così pronunciando una sentenza strettame connessa all’ordinanza in verifica.
A sostegno del proprio argomentato, la difesa ha prodotto:
richiesta di rinvio a giudizio articolata dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Catanzaro n confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui agli art pluriaggravato, 629 pluriaggravato e 512-bis aggravato;
avviso di udienza del giorno 20 maggio 2025, dinanzi alla Sesta sezione della Corte di Cassazione;
dispositivo di sentenza (per la verità privo di intestazione, data e firma) con il quale è annullata, con rinvio al giudice di merito per il nuovo giudizio, la pronuncia emessa dalla Cor d’appello di Catanzaro nei confronti di NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In merito alla possibilità d’impugnazione della statuizione non definitiva di confisca parte del terzo proprietario del bene che sia rimasto estraneo al processo, la giurisprudenza d legittimità (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938) ha evidenziato, per un verso, che la sentenza con cui viene disposta la confisca non muta il titolo giuridico in base quale il bene è, in quel momento, sottoposto a vincolo – titolo che, fino al passaggio i giudicato della sentenza, è costituito sempre dal sequestro preventivo -; per altro verso, che la natura incidentale del procedimento cautelare consente che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione, poiché non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice del processo principale e, dunque, non vincola, né rischia di contraddire, la decisio definitiva dello stesso.
Ne deriva che, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro, poiché esso costituisce, allo stato l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021 COGNOME, Rv. 281476; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, COGNOME, Rv. 283634; Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946).
La statuizione di confisca contenuta in sentenza costituisce, dunque, una conferma del perdurare dei presupposti del sequestro – diversamente, il giudice avrebbe dovuto revocarlo, indipendentemente da una richiesta di parte – e, al pari di qualsiasi decisione in materi cautelare, in pendenza della relativa impugnazione o del termine assegnato dalla legge a tal fine, essa preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sui medesimi elementi gi valutati dal giudice che l’ha emessa o, comunque, a disposizione di esso.
Inoltre, l’esigenza di coerenza sistematica della disciplina impone di ritenere che il perdur dei presupposti del sequestro sia suscettibile di verifica se e fin quando sia in discussione il merito della relativa statuizione, sicché l’istanza di revoca di tale misura non potrà più ess
proposta quando la statuizione di confisca, come nel caso di specie, sia stata confermata con la sentenza d’appello e il residuo tema controverso riguardi soltanto la legittimità della relat decisione.
Ne deriva che, nell’ordinanza in verifica, i giudici della cautela hanno fatto buon govern del principio di diritto secondo cui «In tema di misure cautelari reali, l’istanza di revo sequestro preventivo e l’appello cautelare avverso l’eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decision condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca» (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285903).
Quanto all’intervenuta decisione di annullamento con rinvio della sentenza di condanna di NOME COGNOME assunta dalla Sesta sezione penale di questa Corte in data 20 maggio 2025, deve evidenziarsi che la censura, in questa sede, è priva di rilievo, in quanto eccentric rispetto al thema decidendum che, invece, riguarda un provvedimento di sequestro di beni, poi confiscati.
Tanto premesso, quanto al motivo di ricorso, che involge il mancato vaglio degli «elementi nuovi», in quanto allegati, per la prima volta, all’istanza di revoca del provvediment di sequestro, presentata alla Corte d’appello, e all’appello proposto dinanzi al Tribunale d riesame di Catanzaro, va osservato che la ricorrente ha omesso di produrre sia l’ordinanza genetica della misura ablativa, sia il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, così consentendo la valutazione, in sede di legittimità, in merito al se gli elementi addotti riguardino effettivamente aspetti non valutati dal giudice per le indagini preliminari al momento del convalida del sequestro preventivo in via d’urgenza dei due appartamenti di proprietà della Razionale, né, tantomeno, in relazione all’eventuale decisività degli stessi rispetto a quanto g valutato in occasione del sequestro.
A fronte di un provvedimento, quello in verifica, idoneamente motivato, l’allegazione dei documenti alla memoria difensiva del 27 maggio 2025, autorizzano la ricorrente ad adire, al più, i giudici del riesame, ma nulla impongono in questa sede.
Dalle sesposte considerazioni consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di cui in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2025.