Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26896 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26896 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 810
CC – 21/05/2025
R.G.N. 1732/2025
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza in data 14/11/2024 del Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14 novembre 2024 il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame presentata dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza in relazione al reato degli art. 81 cpv cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato al legale rappresentante NOME COGNOME) e art. 81 cpv cod. pen., art. 5, lett. a), art. 25 quinquiesdecies , comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato alla società).
La società, in persona del legale rappresentante p.t., ricorre per cassazione sulla base di due motivi, entrambi per violazione di legge, di norme processuali e per vizio di motivazione, il primo per violazione del bis in idem cautelare, il secondo per difetto di motivazione sul periculum in mora .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso riguarda la formazione di una preclusione cautelare dovuta
al fatto che con ordinanza in data 10 ottobre 2024 il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo entrando nel merito e aveva disposto la restituzione di quanto in sequestro, ordinanza rispetto alla quale il P.m. aveva preferito disporre un sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal G.i.p., piuttosto che ricorrere per cassazione. Il motivo Ł infondato. Nella prospettiva difensiva, sviluppata nel primo e nel secondo motivo, siccome l’annullamento era stato disposto per ragioni di merito, non era possibile disporre un altro sequestro. L’assunto Ł erroneo. Il Tribunale del riesame ha accertato che l’annullamento era stato disposto per motivi formali, mancando la motivazione del periculum in mora. Il primo Collegio, infatti, soffermandosi solo sulla mancanza della motivazione del periculum , aveva ritenuto che, nel primo provvedimento, fosse stato genericamente indicato ‘ un concreto, ragionevole e attuale pericolo di dispersione patrimonial e’, ma tale pericolo ‘ non Ł collegato ad alcuno specifico indicatore di tale possibilità ‘ perchØ il G.i.p. si era limitato solo a un riferimento alla natura del denaro e dei beni che sarebbero stati facilmente alienabili, occultabili o disperdibili. Tale circostanza non Ł stata efficacemente confutata dalla ricorrente. Che il vizio di motivazione sul periculum in mora, che integra la violazione degli art. 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, 324, comma 7, cod. proc. pen., sia formale e non determini una preclusione cautelare Ł stato affermato dalla giurisprudenza in plurime occasioni (tra le piø recenti, si vedano Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 28654501 e Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, NOME COGNOME, Rv. 285747 – 01) e dev’essere in questa sede ribadito. Pertanto, correttamente nell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha stimato, dopo aver verificato che non ricorreva un’ipotesi di litispendenza, che nulla ostava all’adozione di un nuovo sequestro preventivo, emendato dai suoi vizi originari.
Il secondo motivo, che attiene alla mancanza di motivazione sul periculum in mora nel nuovo sequestro non integrabile dal Tribunale del riesame, Ł inammissibile. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). In tema di impugnazioni cautelari reali, poi, non Ł consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora , nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza Ł causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, NOME COGNOME, Rv. 285747 – 01, cit.), ma Ł ben possibile che il tribunale, invece, valorizzi anche condotte successive alla commissione dei reati contestati. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con motivazione chiara ed esauriente, da pag. 18 a pag. 28, ha spiegato le ragioni per cui la motivazione del provvedimento impugnato non potesse essere ritenuta assente o apparente, sottolineando come il Giudice avesse fatto riferimento al complesso meccanismo fraudolento per 45 milioni di euro messo in piedi da vari indagati con il coinvolgimento di tre cartiere. Nel corso delle indagini era emerso il collegamento degli indagati con esponenti della criminalità organizzata lucana. Le cartiere erano amministrate o partecipate da prestanomi che, privi di competenze specifiche per la gestione delle imprese, erano gravati da numerosi precedenti penali e di polizia per associazione ai sensi dell’art. 416bis cod. pen. e per estorsione aggravata in concorso e collegati al clan COGNOME, attivo in Pignola e comuni limitrofi con proiezioni in tutta la provincia di Potenza. La ricorrente era tra le principali beneficiarie del predetto meccanismo fraudolento e aveva evaso un’IVA di euro 177.017,37. Il Tribunale del riesame
ha specificamente osservato che il patrimonio sociale era incapiente, ma il fatto era grave ed era prevedibile la dispersione dei beni. Tanto basta ai fini della motivazione sul periculum in mora , dal che consegue che la seconda censura esorbita dai limiti propri della cognizione del giudice di legittimità nella cautela reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., risolvendosi in un vizio di motivazione piuttosto che nella violazione di legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME