Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Cremona il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 20/07/2023 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l’indagata la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 20 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e ha confermato il sequestro preventivo emesso in data 14 marzo 2023 dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.
L’indagata ricorre per cassazione eccependo la violazione di legge e di norme processuali, perché era stato sottoposto a sequestro denaro della società acquisito in data successiva alla commissione del reato dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, in assenza di qualsivoglia nesso di derivazione, anche mediata o
indiretta, con il reato contestato (primo motivo) e perché non era stato motivato
t GLYPH il periculum in mora (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E’ di immediata evidenza che il [1c:orso sia fondato con riferimento al secondo motivo relativo al periculum in mora, ciò che solleva questo Collegio dall’analisi dei profili relativi al fumus commissi delicti.
Il decreto di sequestro preventivo non risulta motivato in merito al periculum ma il Tribunale del riesame ha ritenuto di ovviare a tale carenza, integrando la motivazione, in spregio a Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01 che impone, invece, che già il provvedimento del GIP debba contenere la concisa motivazione anche del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.
Nel caso in esame, il primo Giudice si è limitato unicamente a illustrare i motivi per i quali, in base alla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di confis di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta, mentre nulla ha spiegato in merito alle ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con conseguente assenza motivazionale assoluta non integrabile da parte del giudice del riesame. Pertanto, il Tribunale del riesame ha esercitato un potere sostitutivo, non integrativoconfermativo della motivazione precluso dall’art. 309 e 324 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265365 – 01 e Sez. n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Riv. 272596-01, che richiamano tutte le Sezioni Unite Capasso, Rv. 266789-01 in merito all’equiparazione tra la cautela reale e quella personale per effetto del rinvio dell’art. 324, comma 7, all’art. 309, comma 9 cod. proc. pen.).
S’impone, pertanto, l’annullamento sia dell’ordinanza del Tribunale del riesame che del decreto di sequestro preventivo con immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla
Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede pe quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente