Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50501 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50501 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad Altamura il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 26/06/2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME ; udite le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio; COGNOME NOME che ha insistito per udite le conclusioni del difensore, avv.to l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 giugno 2023, il tribunale del riesame di Salerno adito nell’interesse di NOME quale titolare della RAGIONE_SOCIALE NOME avverso l’ordinanza del 14 marzo 2023, con la quale il Gip del tribunale di Vallo della Lucania aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato oltre al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di NOME NOME, rigettava l’istanza.
Avverso tale ordinanza NOME nella predetta qualità, mediante il proprio difensore ha proposto ricorso deducendo tre motivi di impugnazione;
Con il primo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in ordine al rigetto della istanza con riferimento alla dedotta assenza della motivazione sul periculum in mora nell’ambito dell’ordinanza genetica. Il tribunale avrebbe invece dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, né sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale con il relativo richiamo a due sentenze di questa Suprema Corte nella parte in cui si sostiene che il AVV_NOTAIO avrebbe pur sempre formulato una motivazione, seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui, in caso di confisca, non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum. Ciò in quanto le pronunce di legittimità richiamate afferivano al caso diverso per cui la decisione del Gup era intervenuta prima della decisione delle Sezioni Unite cd. “Ellade” con cui è stata invece affermata la necessità della motivazione anche per il sequestro finalizzato alla confisca.
Con il secondo motivo, deduce vizi di violazione di legge anche processuale per essere la motivazione del provvedimento gravato apodittica, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, non avendo tenuto conto del caso concreto ma essendosi limitata a ipotizzare fatti futuri ed incerti peraltro trascurando, nella parte in cui fa riferimento alle condotte illecite ipotizzate a carico del ricorrente per suffragare il periculum, il principio di presunzione di non colpevolezza.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale per l’inesistenza, nell’ordinanza gravata, di ogni motivazione in ordine al motivo di riesame relativo alla estensione del vincolo cautelare anche alle somme pervenute sul conto corrente e sul deposito amministrativo della ditta RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, successivamente alla commissione o all’accertamento del delitto o successivamente al sequestro.
Il ricorso è fondato. In proposito, questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il AVV_NOTAIO avrebbe espresso una motivazione riguardo al cd. periculum, seppur sub specie del rilievo – erroneo per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l’indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 – 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi,
ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U – , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 – 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dall Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, cosicchè, la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto.
GLYPH Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativa al sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente come sopra illustrato nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/05/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio, l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, in Roma, il 05.12.2023.