Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 392 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 27/05/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e la restituzione dei beni in sequestro
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/05/2022, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 12/04/2022 dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, finalizzato alla confisca del provento del reato associativo contestato: sequestro avente ad oggetto una parte dei beni già precedentemente assoggettati ad autonomo vincolo cautelare, finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributar contestati all’imputato.
In particolare, con lo stesso provvedimento in data 12/04/2022, il G.u.p. aveva dichiarato cessata l’efficacia di tale vincolo (come richiesto dallo stesso P.M.,
P’
IIP
alla luce della intervenuta definizione della procedura di accertamento con adesione), ed aveva contestualmente disposto “il sequestro ex art. 416-bis, 416bis1, 240 c.p., 321 c.2 c.p.p. dei beni dettagliatamente indicati dal P.M. nel parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento” (peraltro, con successivo decreto in data 20/05/2022 emesso su richiesta del P.M., il G.i.p. aveva corretto l’erroneo riferimento all’art. 416-bis, anziché al reato di cui all’art. cod. pen., effettivamente contestato al ricorrente al capo a della rubrica: cfr. sul punto pagg. 5 segg. dell’ordinanza impugnata).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo (all’esito di una dettagliata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende processuali culminate nel provvedimento qui impugnato):
2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione, nel decreto del G.u.p., della mancanza di un’autonoma valutazione degli elementi addotti a sostegno della richiesta di misura. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale sostenuto trattarsi di una mera estensione del sequestro già in origine disposto con riferimento al profitto del reato associativo, con conseguente possibilità di assolvere gli oneri motivazionali con un semplice richiamo al decreto originario. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, se davvero il G.u.p. avesse compiutamente preso visione del decreto originario, non avrebbe potuto commettere l’errore di disporre la misura per i reati di cui agli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen. (mai contestati ma erroneamente richiamati nella richiesta conclusiva del P.M., e non anche nella relativa motivazione). Errore successivamente corretto, ma spiegabile solo con un’operazione di “copia-incolla” della domanda cautelare svolta in totale assenza dell’autonomo vaglio cui il giudicante era tenuto, secondo la costante giurisprudenza.
2.2. In via subordinata, violazione di legge con riferimento al periculum in mora. Si censura l’ordinanza per non aver tratto le necessarie conclusioni dall’assenza di autonoma valutazione, da parte del G.u.p., anche in ordine a tale profilo, laddove invece si sarebbe dovuto adeguatamente valutare l’intervenuta definizione dei reati tributari e il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, da parte del ricorrente, in tutto il periodo in cui era stato socio della RAGIONE_SOCIALE. Si rileva inoltre che Tribunale aveva richiamato, come parte dei proventi del reato associativo, alcuni profitti derivanti da attività illecite senza considerare l’intervenuta definizione c l’RAGIONE_SOCIALE, risultando poi autoreferenziale l’affermazione per cui il ricorrente avrebbe “dimestichezza con i meccanismi investigativi” idonei a concretare il periculum.
2.3. Violazione di legge con riferimento ai principi di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale parametrato il profitto del reato associativo al valore di mercato della
società RAGIONE_SOCIALE venduta al fondo olandese, e ai già richiamati proventi RAGIONE_SOCIALE attività illecite (calcolati senza tener conto dell’intervenuto accertamento con adesione). Al riguardo, si deduce invece che si doveva aver riguardo al solo profitto riferibile alla BRANCH ITALIA (e non al prezzo di vendita della società in tutte le sue articolazioni), secondo i parametri utilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamento con adesione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. E’ opportuno prendere le mosse, per un verso, dall’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operat dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa» (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01).
Per altro verso, viene in rilievo l’ulteriore indirizzo interpretativo espres dalla giurisprudenza di legittimità, ribadito anche in epoca recentissima, secondo il quale «l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario» (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 – 01. Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 30697 del 19/05/2022, Dal BO’).
In tale condivisibile ottica interpretativa, il provvedimento impugnato non resiste alle censure veicolate con il primo motivo di ricorso.
Deve invero osservarsi che il decreto applicativo della misura reale consta di una parte motiva di undici righe, nelle quali il G.u.p. – dopo aver ricordato di essere stato individuato dal Presidente di Sezione quale giudice tabellarmente competente, ed aver precisato che restava impregiudicata ogni valutazione di merito, prosegue ritenendo “condivisibili e qui integralmente richiamate le motivazioni espresse nel parere del P.M. sia con riguardo al dissequestro parziale
dei beni per le ragioni indicate nel parere sia con riguardo alla disposizione di sequestro preventivo dei beni per come specificamente richiesti”.
In tale proposizione si compendia e si esaurisce il percorso motivazionale del G.u.p., che all’evidenza risulta del tutto privo di passaggi idonei a comprovare una effettiva autonoma valutazione della richiesta cautelare del P.M., inserita tra l’altro in un parere espresso sull’istanza difensiva di dissequestro: parere che è stato oggetto di un indistinto, integrale richiamo da parte del G.u.p., certamente non rispettoso RAGIONE_SOCIALE indicazioni giurisprudenziali in precedenza richiamate. Sul punto, la difesa ha anzi condivisibilmente sottolineato che lo stesso errore materiale concernente il reato contestato, successivamente corretto, era indicativo del ricorso alla tecnica del copia-incolla (peraltro in un provvedimento scritto a mano), dal momento che analogo errore era contenuto anche nella richiesta cautelare del P.M.
Il Tribunale ha disatteso la censura difensiva ritenendo che il provvedimento impugnato costituisse una mera estensione di quello originario, e che l’obbligo motivazionale potesse perciò ritenersi assolto “attraverso il semplice richiamo al sequestro originario del G.i.p.” (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata).
La tesi non può in alcun modo essere condivisa, non solo perché il totale mutamento del vincolo cautelare su un bene (in precedenza sequestrato ad altri fini, non più attuali) dà luogo ad un nuovo esercizio del potere cautelare reale, che implica la necessità di una specifica motivazione in ordine sia alla persistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze preventive originariamente individuate in altro provvedimento, sia alla effettiva necessità di soddisfarle anche con l’ulteriore apprensione, in tutto o in parte, dei beni oggetto della richiesta) ma anche perché, nel decreto oggetto di riesame, il G.u.p. non ha minimamente ritenuto di richiamare e far proprie le considerazioni -b5Itta a suo tempo svolte nell’altro decreto, essendosi limitato come detto – ad un generalizzato rinvio al parere del P.M.
Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze prospettate, ed impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.u.p., con conseguente restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.