Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CROTONE nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a COTRONEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO ÀA k €~ GLYPH 12, GLYPH ” 1 “”-‘eeet , t-Lti. a o al , GLYPH AD 3gte: GLYPH /vi/
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone presenta ricorso avverso l’ordinanza n. 13 del 2023 del Tribunale del riesame di Crotone ; depositata in data 9.02.2023, con la quale veniva annullato il sequestro preventivo disposto, nell’ambito delle indagini per disastro aviatorio ex art. 449 cod. pen., su richiesta del pubblico ministero, dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, con decreto del 6.09.2023, avente ad oggetto la “RAGIONE_SOCIALE” sita in Cotronei, località villaggio COGNOME, al fine di prevenire la commissione di altri reati contro l’incolumità individuale alla luce delle anomalie riscontrate su tale RAGIONE_SOCIALE dove il 17.07.2023 il velivolo ultraleggero con due persone a bordo, condotto da NOME si schiantava in un’area boscata antistante l’RAGIONE_SOCIALE stessa gestita dal ricorrente COGNOME NOME, provocando lesioni personali alla passeggera COGNOME NOME
Il lubblico ministero impugnante lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione in particolare dell’art. 321 cod. proc. pen. i osservando che il t ribunale ha ritenuto quale motivo di annullamento, definito dalla stessa ordinanza “assorbente”, la mancata descrizione del fatto contestato all’indagato COGNOME, ovvero la mancata formulazione di un’imputazione provvisoria sia nella richiesta del pubblico ministero sia nel decreto applicativo del sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari.
.3. GLYPH Sostiene il Oubblico ministero ricorrente, al riguardo, che il ‘tribunale abbia travalicato i limiti del proprio sindacato ed applicato erroneamente l’art. 321 cod. proc. pen. che non prevede la necessaria formulazione di un’imputazione provvisoria nella richiesta di sequestro preventivo e conseguentemente nel decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari. c
A 4. Inoltre, ritiene il ricorrente che GLYPH sufficiente l’astratta indicazione della riconducibilità della fattispecie ad un paradigma normativo e che non competél. comunque al giudice del riesame una valutazione critica in merito alla sussistenza e alla gravità degli indizi di colpevolezza. Peraltro, osserva il bubblico ministero che, pur mancando la formulazione di un’imputazione provvisoria nella richiesta di sequestro preventivo, comunque sono stati descritti gli elementi di fatto su cui si fondava la richiesta, sia come fumus commissi dell’eri sia come periculum in mora, prospettazione accolta dal giudice.
Osserva, infine, il ricorrente che il “tribunale del riesame è entrato nel merito dei fatti e si è pronunciato anche sulla sussistenza del fumus commissi
delicti, sostenendo l’insussistenza del reato di disastro e così ingenerando un’evidente contraddizione tra la prima parte della motivazione, dove si evidenzia la mancata contestazione provvisoria, e l’affermazione dell’insussistenza del reato di disastro colposo di cui all’art. 449 cod. pen..
L’annullamento del decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone, quindi, a parere del ricorrente, è fondato su un segnalato difetto di formulazione di un’imputazione provvisoria indicato nell’ordinanza come ragione assorbente dell’annullamento mentre il medesimo provvedimento si sofferma sulla valutazione negativa dei gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza del reato di disastro colposo.
E (, 7. Il procuratore generale ha “concluso chiedendo l’àccoglimento del ricorso. La difesa ha presentato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e devesi disporre l’annullamento dell’ordinanza del tribunale del riesame per i seguenti motivi.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che il decreto di sequestro preventivo, annullato dal ìribunale del riesame di Crotone, ha per oggetto il velivolo ultraleggero biposto marca Flight design 2000, matricola n. 17032, di proprietà di NOME nonché dell’RAGIONE_SOCIALE NOME, lunga circa 650 m e larga circa 30 m, ubicata in località villaggio COGNOME del Comune di Cotronei di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE. Tale decreto è stato impugNOME da COGNOME NOME, indagato in concorso con NOME NOME quale pilota del velivolo, soltanto relativamente al sequestro dell’RAGIONE_SOCIALE e non anche del velivolo.
L’ordinanza prende in considerazione le critiche dell’indagato ricorrente COGNOME e sviluppa un iter logico che non resiste alle critiche del p.m. procedente.
In primo luogo, in linea con la lettera della norma e la giurisprudenza, si badi che né l’art. 321 cod. proc. pen., né altra disposizione, prevedono quale requisito formale del decreto di sequestro l’espressa formulazione ancorché provvisoria di un capo di incolpazione.
Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un fatto penalmente illecito sul quale il pubblico ministero abbia iniziato le indagini, anche se sono ignoti gli autori del fatto e anche se è ancora provvisoria la qualificazione giuridica del fatto stesso. Tant’è che il sequestro può essere disposto anche dalla polizia giudiziaria, di iniziativa, che non ha certo la disponibilità di formulare una seppur provvisoria incolpazione. In tema di sequestro
preventivo, l’ipotesi di reato addebitato, verificabile sotto il profilo probatorio alla conclusione del procedimento, è sufficiente che, nei termini delineati dall’accusa, corrisponda ad una fattispecie astratta prevista dalla legge come reato. Ne consegue che il fumus, cioè la probabilità di commissione, riguarda la verificazione del fatto, giammai la sussistenza e l’applicabilità di una determinata norma penale. (Sez. 6, Sentenza n. 3074 del 20/08/1992, Fiorito, Rv. 191735 – 01).
Pertanto, poiché l’ipotesi di reato in base alla quale il pubblico ministero formula la richiesta di sequestro preventivo è ancora in itinere, potendo essere modificata fino all’imputazione definitiva, il giudice per le indagini preliminari o del riesame può dare al fatto un nomen juris diverso da quello ipotizzato dal pubblico ministero nella sua richiesta, ma solo ai fini del procedimento cautelare, lasciando impregiudicato l’autonomo potere del pubblico ministero di formulare l’imputazione nel procedimento principale (Sez. 3, Sentenza n. 1897 del 29/04/1997, COGNOME, Rv. 208698 – 01). Infatti, oggetto di riesame da parte del Tribunale e di verifica da parte del giudice di legittimità è la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 321 nuovo cod. proc. pen. e tra questi del fumus del reato, senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla insussistenza del reato stesso (Sez. 3, Sentenza n. 972 del 0.9/06/1992, COGNOME, Rv. 190940 – 01).
Atteso che non necessita di una formale imputazione e che il nomen iuris non vincola il vaglio dei presupposti, in una prima ipotesi il sequestro si fonda sulla pertinenza del bene rispetto al fatto che può ancora sviluppare conseguenze dannose o pericolose, quale corteo di effetti del fatto per cui si procede, che deve essere interrotto. Il p.m. (di iniziativa o nella richiesta al giudice) quindi prospetta nelle indagini una fattispecie di reato (nel caso, art. 449 cod. pen.), che costituisce, innanzi tutto, non un onere formale ma il parametro per verificare la pertinenza della res rispetto alla possibilità di ulteriori conseguenze dannose o pericolose del fatto per cui si procede.
.6. GLYPH È evidente che in tema di sequestro preventivo l’oggetto del giudizio di riesame e del giudizio a seguito di ricorso per cassazione concerne la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di cui all’art. 321 cod. proc. pen., e tra questi l’ipotizzabilità in termini sommari e provvisori del reato, senza alcuna possibilità di apprezzamento in concreto del reato stesso. (Sez. 6, Sentenza n. 2791 del 11/10/1993, Caron, Rv. 196045 – 01), nonché deve vertere sulla pertinenza e sulla potenzialità del bene di aggravare o protrarre le conseguenze del fatto, dovendosi valutare se quel bene può ancora contribuire a produrre altro danno o ingenerare ulteriori pericoli per i beni giuridici già lesi e per quelli contigui, conseguenziali o pertinenti al fatto per cui
si procede, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto stesso (che potrà fisiologicamente mutare o addirittura svanire in esito alle indagini preliminari) o dalla formulazione provvisoria di un’imputazione.
Al riguardo l’ordinanza del Tribunale del riesame che ritiene di concludere per l’inesistenza del disastro aviatorio (ma qualifica il fatto “un mero sinistro aviatorio”) e al contempo ritiene assorbita la valutazione sul fumus delicti presenta un evidente vizio logico e una palese contraddizione: in primo luogo, anche a voler dare una diversa qualificazione giuridica, rimane comunque accertato allo stato degli atti che si è verificato un incidente aereo, che ha causato lesioni personali a una passeggera, in un’area direttamente pertinente l’RAGIONE_SOCIALE caratterizzata dalla presenza di una pista di go-kart, assenza di sistemi di registrazione dei movimenti, posizionamento di una delle due maniche di vento a ridosso della vegetazione e degli alberi, assenza di una terza manica e di aree di sicurezza lungo il fine pista, assenza di un piano di sicurezza, della segnaletica orizzontale e verticale, della delimitazione della zona di atterraggio, della mancanza del piano di volo. Ancorché alcune di tali condizioni non costituiscano violazione di obblighi in ragione della natura privata e turistica della pista, e concretamente possano non aver avuto un ruolo causale in relazione all’incidente verificatosi (come prospettato dalla difesa tecnica del ricorrente)W significa che il complesso dell’RAGIONE_SOCIALE così caratterizzata non sia idonea a costituire pericolo per altri eventi come quello verificatosi. Si tratta, infatti, di condizioni che comunque, specificamente e concretamente, delineano un quadro topografico e funzionale di pericolo di reiterazione di reati contro beni e persone, sotto il profilo dell’incolumità individuale e collettiva.
Di conseguenza, l’ordinanza trascura la ratio essendi del sequestro preventivo imperniata non sulla formulazione di un capo di imputazione o incolpazione ma sulla necessità di prevenire ulteriori danni o pericoli, occasionati dalla disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE e dall’uso funzionale della stessa per il traffico di velivoli, nelle medesime condizioni in cui si è verificato il fatto per cui si procede.
Tutto ciò vale anche per la seconda ipotesi di sequestro preventivo, nel caso in cui la disponibilità della cosa, pur sempre pertinente al fatto per cui si procede, “possa…agevolare la commissione di altri reati” come recita l’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. Tale seconda ipotesi ha la funzione di sottrarre a chi ne dispone una res che, nel contesto oggettivo o soggettivo emerso nelle indagini preliminari, potrebbe riproporsi come elemento anche solo concausale o occasionale Idoneo a indurre un qualsiasi altro reato. È evidente che in tale ipotesi a nulla rileva se in ordine al reato per cui si procede vi siano gravi indizi di colpevolezza che abbiano prodotto la formulazione di una imputazione. Ciò
che col sequestro va impedito è la disponibilità di un bene che potrebbe agevolare un qualsiasi altro reato ) che quindi deve essere prevenuto.
.10. GLYPH Se la funzione del sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. è volta anche a prevenire qualsiasi altro reato, e non soltanto le ulteriori conseguenze di quello per cui si procede, la polizia giudiziaria o l’organo requirente (nel sequestro di GLYPH iniziativa) o il giudice e quindi l’eventuale giudice dell’impugnazione (nel valutare la richiesta e il provvedimento di sequestro) sono chiamati a verificare sempre la pertinenza della res rispetto al fatto per cui si procede ma a ipotizzare (e prevenire) un possibile uso del bene anche in funzione di qualsiasi altra fattispecie.
Nel caso del sequestro emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Crotone non è emerso alcun tema riguardante la pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto al reato di disastro aviatorio (che non è infatti oggetto di impugnativa) ma non può essere trascurata la valutazione circa la strumentalità dell’RAGIONE_SOCIALE rispetto a qualsiasi altro reato.
Nel caso concreto le mere condizioni topografiche dell’RAGIONE_SOCIALE, con la fascia boschiva che lo riguarda, a prescindere dal ruolo almeno concausale o occasionale della caduta del velivolo proprio sull’area boscata antistante l’RAGIONE_SOCIALE e quindi delle lesioni cagionate alla passeggera, costituiscono permanenti fattori di pericolo per il traffico dei velivoli e quindi per il realizzarsi di eventi dannosi o pericolosi contro l’incolumità individuale, come già avvenuto, o contro l’incolumità pubblica, come prospetta il pubblico ministero con l’iscrizione del fatto nel registro degli indagati ex art. 449 cod. proc. pen.
Non avendo l’ordinanza impugnata osservato gli esposti principi, si impone l’annullamento della stessa e il Collegio rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Crotone.
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il consigliere estensore