Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41193 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza n. 16/25 Seq del Tribunale di Palermo del 10 febbraio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e ì ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentito, altresì, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, il quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
Deposita in Cancelleria
Ogg i,
2 3 DICI 2025
GENERALE n. 14035 del 2025
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo, operando in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, solo in parte, accolto il ricorso presentato da COGNOME NOME, in qualità di terzo interessato, avverso il provvedimento emesso il precedente 8 novembre 2024 con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di taluni beni nella titolarità della predetta COGNOME, coniuge di tale COGNOME NOME, nella convinzione che gli stessi siano stati acquistati con il provento della attività delittuosa, afferente ad un’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché ad una serie di reati fine da detta associazione realizzati, posta in essere dal Li COGNOME.
In particolare, il Tribunale del riesame – preso atto che, per ciò che concerne la COGNOME il sequestro preventivo ha avuto ad oggetto un immobile sito in INDIRIZZO di Palermo; un terreno, adibito a mandarineto, sito in Palermo; un’autovettura TARGA_VEICOLO, e che quest’ultimo bene è stato oggetto di sequestro anche di tipo impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in quanto utilizzato per la commissione di due dei reati scopo della associazione – ha osservato, quanto ai primi due beni sequestrati ed alla autovettura, nel limite in cui la stessa è stata assoggettata a sequestro funzionale alla cosiddetta confisca allargata, che il provvedimento genetico non ha esplicitato le ragioni, relative al pericolo nel ritardo, che avrebbero giustificato l’adozione del provvedimento cautelare; esso è stato, nei limiti dianzi indicati, pertanto, revocato dal giudice del riesame,
Diversamente per quanto attiene al sequestro impeditivo avente ad oggetto la ricordata autovettura; con riferimento a questa, infatti, il Tribunale ha rilevato che la stessa, è stata utilizzata per la realizzazione di due delle ipotesi criminose attribuite al COGNOME, in particolare essa è stata utilizzata da questo per recarsi in due distinte occasioni sul luogo ove è stato eseguito il trasbordo dei tabacchi lavorati esteri illecitamente importati nel territorio nazionale dagli autoarticolati con i quali essi erano stati introdotti in Italia a taluni furgoni per il loro successivo trasporto; ha altresì segnalato che il rapporto di pertinenzialità non occasionale fra l’autovettura e le condotte criminose era ricavabile dalla circostanza che il COGNOME ha utilizzato la vettura in questione nel delicato svolgimento del suo compito all’interno del sodalizio criminoso.
Quanto alla sussistenza del pericolo derivante dalla perdurante disponibilità dell’autovettura in questione, ha ritenuto il Tribunale che questa potrebbe agevolare la reiterazione di analoghe condotte criminose, dovendo ritenersi che il COGNOME traesse le proprie fonti di sostentamento economico dallo svolgimento del contrabbando dei tabacchi.
Avverso l’ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria della COGNOME, munita di procura speciale, rilevando che il provvedimento impugnato era statd emesse / in assenza degli elementi 4t , legittimati la conservazione della misura cautelare e che la motivazione della medesima era contraddittoria e lacunosa.
In particolare, è stato rilevato che non vi erano elementi per ritenere che vi fosse stato un asservimento del bene in questione alla realizzazione del reato, stante la episodicità del suo utilizzo e la assenza di qualsivoglia modificazione dell’autoveicolo onde consentire una migliore realizzazione degli illeciti.
In sostanza la ricorrente difesa ha fatto leva sulla dedotta mera occasionalità dell’utilizzo a fini illeciti dell’automezzo, per altro in proprietà di soggetto (la ricorrente) non attinto da alcuna indagine, per escludere che sussistessero gli elementi legittimati il suo sequestro impeditivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Va premesso che non è in discussione che l’autovettura di cui si tratta, una TARGA_VEICOLO Tipo TARGA_VEICOLO, sia di proprietà della ricorrente, soggetto, quanto meno allo stato, estraneo alla ipotesi delittuosa oggetto di contestazione a carico di COGNOME NOME.
Parimenti indiscusso è che il predetto veicolo sia stato attinto, per quanto ora interessa, dalla misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. con finalità “impeditiva” della commissione da parte del COGNOME di altre condotte delittuose in tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quanto lo stesso è stato utilizzato dal citato COGNOME per portarsi, unitamente ad altro correo, in un parcheggio ubicato in INDIRIZZO in occasione dello svolgimento delle operazioni di trasbordo dall’autoarticolato con il quale esso era stato trasportato a taluni furgoni nella disponibilità del Li COGNOME di un carico, appunto, di tabacco di contrabbando pervenuto a Palermo proveniente dall’Est europeo.
Tanto considerato, osserva questa Corte come sia giurisprudenza riconosciuta che ai fini della adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato, ove questo sia finalizzato ad evitare la commissione di ulteriori condotte delittuoso ovvero la protrazione di un reato in atto non è necessario accertare. l’esistenza di un rapporto di derivazione fra il bena da sequestrare ed il reato commesso, in quanto il concetto di pertinenza enunciato dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. deve essere riferito non solo alle cose sulle quali o per mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il profitto, il prodotto od il prezzo, ma anche a quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9149, rv 266454); tale principio va, peraltro, inteso nel senso che la finalità volta alla tutela di un interesse di carattere AVV_NOTAIO alla prevenzione dei reati ovvero all’impedimento della protrazione di quelli già in corso è tale da prevalere anche rispetto alla esigenza di rilevare un diretto collegamento di carattere dominicale fra il bene suscettibile di sequestro e l’autore del crimine, dovendo, pertanto, affermarsi la possibilità che gli effetti ablatori del provvedimento vadano a cadere su di un bene nella titolarità di un soggetto non direttamente implicato nella realizzazione dell’illecito, il quale sia, pertanto, rispetto ad esso un soggetto “terzo”.
Come è stato, infatti, ben scolpito da questa Corte il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica la esistenza di un collegamento fra il reato e la cosa oggetto della misura e non fra questa e l’autore dell’illecito, ben potendo, pertanto, costituire bene suscettibile di essere sequestrato un bene di proprietà di una terzo, anche, estraneo all’illecito e di buona fede nel caso in cui la libera disponibilità di esso sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero sia tale da poter agevolare la commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 giugno 2024, n. 24065, rv 286552).
E’, peraltro chiaro, come da questa Corte segnalato – richiamando un non recente precedente che, tuttavia, appare ancora meritevole di essere inteso come espressivo di un principio tuttora attuale – che il concetto di cosa pertinente al reato, secondo la previsione di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è affidato alla interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all’istituto nell’ambito del quale il concetto è utilizzato, sicché ai fini del sequestro preventivo è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla
possibile reiterazione dell’attività criminosa; invero, poiché in astratto ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a finì preventivi è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri, ovvero che la hanno acquisita per effetto del ripetuto uso.
In altri termini, il rapporto di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non meramente occasionale; ciò per evitare di allargare a dismisura, e quindi sostanzialmente secundum libitum judicis, il concetto di sequestrabilità, poiché l’istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i dìritti patrimoniali dei cittadini – ovviamente tanto più questa esigenza è sentita in quanto questi ultimi non appaiano direttamente implicati nell’illecito ma terzi rispetto ad esso – sottraendo a questi la disponibilità di cose che è in se stessa lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l’attività criminosa (-osì: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 aprile 2019, n.42129, n. m., la quale, a sua volta, rimanda a: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 marzo 1993, n. 337, rv 193403).
D’altra parte, come è stato nella medesima occasione anche precisato, pure la confiscabilità facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacché il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna (argomento questo, mutatis mutandis, ripreso anche da Corte di cassazione, Sezione III penale, d4 marzo 2016, n. 9149, rv, 266454, laddove si precisa, proprio in relazione alla ipotesi di sequestro preventivo di un autoveicolo adoperato per un’attività di carattere illecito, che, onde legittimarne il sequestro impeditivo, era necessario che lo stesso risultasse “abitualmente” adibito a tale funzione).
Nel caso in esame l’esistenza di siffatto necessario vincolo- se non di vero e proprio asservimento della cosa al fine illecito quanto meno di suo non sporadico utilizzo – fra il bene ad il delitto appare giustificato in termini privi di razionalità da parte del Tribunale di Palermo; infatti – premessa la descritta unicità dell’accesso di COGNOME NOME presso il luogo ove doveva essere eseguito il trasbordo dei tabacchi lavorati esteri dall’autoarticolato con il quale essi erano stati introdotti nel territorio dello Stato ed i furgoni utilizzati per i successivi trasferimenti della res illicita il giudice del riesame del sequestro deduce il vincolo di pertinenzialità fra il bene ed il reato, vincolo del quale era
stata espressamente lamentata in sede di impugnazione cautelare la mera occasionalità, con l’affermazione che il veicolo “è stato certamente utilizzato da COGNOME nello svolgimento del suo delicato ruolo operativo ed organizzativo e, dopo l’arresto del padre, anche direttivo in seno al sodalizio criminale”.
Ora, al di là della circostanza che la esposta certezza dell’avvenuto utilizzo del mezzo è meramente postulata dal Tribunale di Palermo, si osserva, altresì, come i compiti che il predetto organo giudiziario ha attribuito al citato COGNOME NOME – cioè tenuta della contabilità delle giacenze di tabacchi e dei profitti del sodalizio, gestione dei rapporti con la frazione napoletana della compagine criminale, materiale trasbordo dei carichi di tabacchi sui furgoni e scorta degli stessi fino ai depositi in uso al sodalizio (attività quest’ultima che in una sola circostanza avrebbe visto l’utilizzo della vettura in esame) – non risultano comportare (ove si eccettui la attività di scorta che, però, si caratterizza per la sua unicità) l’uso di alcuna autovettura, quindi neppure di quella del cui sequestro si sta trattando.
In tale senso, giova chiarire, la motivazione della ordinanza impugnata appare del tutto apparente, non consentendo la ricostruzione del ragionamento che ha condotto il Tribunale del riesame ad adottare il provvedimento impugnato; fattore questo che, ridondando nella violazione di legge, ne consente l’attuale sindacato anche in occasione dell’impugnazione di fronte a questa Corte di un provvedimento cautelare reale (Corte di cassazione, Sezione II penale, 11 settembre 2023, n. 37100, rv 285189).
La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riferimento alla assenza di effettiva motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della abituale adibizione del veicolo sequestrato alla commissione dei reati per cui si indaga e, pertanto, dell’effettiva pertinenzialità del bene al delitto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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