Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50042 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50042 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Carlantino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 29 maggio 2023 dal Tribunale di Roma nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione iche con sentenza del 21 novembre 2022 aveva annullato l’ordinanza resa in sede di rinvio da parte del tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che il 3 luglio 2020 aveva respinto l’istanza di dissequestro dei beni mobili di proprietà dei coniugi; beni sottoposti a sequestro preventivo il 16 novembre 2012, giusta provvedimento del GIP del Tribunale di Roma aveva ad oggetto una polizza vita e un conto corrente intestati al COGNOME in relazione ai quali la NOME, moglie del COGNOME, era beneficiaria e delegata ad operare.
La sentenza della Corte di Cassazione del 21 novembre aveva annullato con rinvio poiché non vi era stata da parte del tribunale, in relazione al pericolo di dispersione occultamento o trasferimento, una valutazione della composizione del patrimonio
dell’imputato o l’accertamento della presenza di altri beni mobili o immobili il cui valore potesse eventualmente garantire in eguale misura il debito verso lo Stato, proprio alla luce della proposta formulata dalla difesa di sostituire il sequestro preventivo del denaro con una fideiussione o ipoteca su uno degli immobili dei coniugi.
Il tribunale con il provvedimento oggetto del presente ricorso ha nuovamente respinto l’appello proposto dalla difesa, preso atto della produzione da parte della ricorrente di documentazione in ordine ai beni immobili di cui la stessa e il marito sono titolari, rilevando che, a fronte di un profitto confiscabile pari ad oltre due milioni di euro, sono state sequestratf somme di denaro per un valore complessivo di euro 1.100.000; che gli altri beni non possono essere ritenuti egualmente idonei a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal reato, in quanto non è stata prodotta alcuna documentazione fiscale relativa ai redditi del COGNOME e i movimenti bancari dimostrano che i flussi sul conto derivano dall’importo della vendita di un bene immobile e sono comunque relativi ad anni non recenti, mentre i diversi immobili, oggetto di visure comunque non recenti, non sono stati stimati, con la conseguente impossibilità di attribuire loro un effettivo valore di mercato.
Il tribunale ha inoltre affermato che gli unici dati potenzialmente utili sono quelli rifer ad un conto corrente e ad un contratto per titoli che tuttavia espongono valori di gran lunga inferiori rispetto a quanto in sequestro.
Avverso detto provvedimento propone ricorso la difesa deducendo che il provvedimento di rigetto non ha fatto corretta applicazione del principio espresso dalla sentenza rescindente della Suprema Corte nonostante dalla documentazione depositata dalla difesa emerge che i beni di proprietà dei coniugi sono ictu °cui/ ben superiori alla somma in sequestro e ben avrebbero potuto essere sostituiti da idonea polizza fideiussoria, considerato peraltro che la somma in sequestro non serviva per far fronte ai bisogni ordinari di vita e che non vi sono state nel corso degli anni condotte di depauperamento del patrimonio immobiliare dell’imputato, sicchè non emergono elementi a sostegno del fumus essendo trascorso un periodo temporale di oltre 10 anni dall’apposizione del vincolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice. (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269656 – 01)
In verità non ricorre alcuna violazione di legge poiché, come già evidenziato dai provvedimenti emessi da questa Corte, il sequestro preventivo non ha una durata predeterminata per legge oltre la quale perde efficacia e , nel caso in esame, la consistente entità del patrimonio offerto dall’imputato non consente di sostituire l’oggetto del sequestro, costituito da somme di denaro agevolmente liquidabili, con altre garanzie altrettanto liquide.
Il provvedimento impugnato ha fornito esaustiva risposta al quesito posto dalla sentenza rescindente nel rispetto del principio di cui all’art. 627 cod. proc.pen. e ha concluso che nonostante il patrimonio della ricorrente e del marito sia certamente cospicuo, il compendio immobiliare dell’imputato non è tale da poter garantire la liquidazione con la medesima facilità dell’eventuale somma da confiscare; inoltre ricorre il periculum in mora che legittima la persistenza del vincolo cautelare, proprio in ragione della natura volatile del bene sottoposto a sequestro, una polizza vita, che ha la funzione di accumulo di denaro e nel tempo produce interessi.
Il ricorso non si confronta con questa motivazione e reitera le medesime censure incorrendo anche nel vizio di genericità.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in ragione del grado di colpa palesata nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 15 novembre 2023