Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6069 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6069 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POTENZA PICENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 30254 del 15 luglio 2025, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha riqualificato come appello il ricorso per saltum proposto in data 28 maggio 2025 da NOME COGNOME, terza interessata, avverso l’ordinanza del 03 giugno 2025 con la quale il Tribunale di Rovigo aveva rigettato l’istanza di restituzione della somma di 15.000,00, della quale ricorrente rivendicava l’esclusiva titolarità, sequestrata nell’ambito del procedimento a c del genero NOME COGNOME, indagato in ordine ai delitti di associazion delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e abusiva attività bancaria.
In particolare, con la citata ordinanza il Tribunale di Rovigo, dopo aver riqualificato l’a della COGNOME come richiesta di revoca di sequestro, aveva dichiarato l’inammissibilità del stessa sia in quanto proposta personalmente dalla COGNOME – la quale, portatrice di un interes di natura civilistica, avrebbe potuto stare in giudizio solo con il ministero di un dif munito di procura speciale -, sia perché reiterativa di motivi sui quali lo stesso tribunale pronunciato in occasione di una precedente richiesta di riesame del sequestro, risalente al 2 marzo 2023 e, ancora, di due richieste di revoca del sequestro, risalenti al 07 dicembre 2023 al 16 ottobre 2024.
A seguito della decisione assunta dalla Quinta sezione di questa Corte, la difesa di NOME COGNOME ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Rovigo, formulando quattro motivi di ricors con i quali deduceva:
la confusione nella quale era incorso il giudice della cautela nell’attribuire alla ablatoria finalità sia cautelari, sia sanzionatorie proprie della confisca obbligator di specificare a quale tipologia di sequestro ricondurre il provvedimento applicato, nonché argomentare in merito all’attualità del pericolo;
l’omessa valutazione delle allegazioni documentali, nonché di ogni indicazione in merito al titolarità della somma di denaro, alla natura, solo formale o anche sostanziale, della stessa ancora d alla sussistenza di un reale collegamento tra il denaro e le condotte criminose ascrit all’indagato NOME COGNOME;
la nullità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice della cautela aveva tenuto con del parere del pubblico ministero, espresso in epoca antecedente al deposito dell’istanz cautelare;
l’omessa valutazione dell’effettiva disponibilità della somma in sequestro, rinvenuta nell’abitazione nella quale la COGNOME conviveva con la figlia, il genero e il nipote, risparmi destinati ai futuri studi di quest’ultimo, lamentando che, al momento dell’esecuzi del provvedimento, gli inquirenti non avevano provveduto alla registrazione dei numeri di seri delle banconote, utile all’individuazione dell’epoca di emissione delle stesse e, dunque,
valutare la compatibilità o meno di tale periodo con quello di commissione dei fatti addebi all’indagato.
Con ordinanza del 03 ottobre 2025, il Tribunale di Rovigo ha rigettato l’appello, in quanto
i motivi proposti esorbitavano dal thema decidendum sottoposto al primo giudice e non si confrontavano con l’ordinanza del 03 giugno 2025 che, correttamente, aveva dichiarato inammissibile l’istanza perché proposta personalmente dalla COGNOME;
i motivi articolati erano coperti da giudicato cautelare, in quanto, in assenza di ele nuovi, erano meramente ripropositivi di argomenti già valutati in precedenti decisioni;
il parere del pubblico ministero era stato espresso correttamente in data 28 maggio 2025, giorno nel quale era stata inoltrata l’istanza della COGNOME, in quanto il timbro riportante del 29 maggio 2025 era riferito alla ricezione del detto parere presso il Tribunale e no deposito dell’istanza della COGNOME.
Avverso l’ordinanza del 03 ottobre 2025, il difensore di NOME COGNOME ricorre cassazione, articolando due motivi.
4.1 Con il primo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il giud del riesame ha omesso:
di argomentare in merito alla dedotta lesione al diritto di difesa determinata dalla manc registrazione, in occasione del sequestro, dei numeri seriali delle banconote, limitandos richiamare i precedenti provvedimenti di rigetto;
di valutare le prove documentali prodotte, rappresentate da conti correnti e libretti pos intestati alla COGNOME, comprovanti l’esclusiva disponibilità e riconducibilità alla stes somma di denaro in sequestro, frutto di risparmi destinati ai futuri studi del nipote;
di argomentare in merito all’eccessiva durata del sequestro, pari a circa ventotto mesi.
4.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge, lamenta che con l’ordinanza in verific giudici d’appello hanno rigettato la richiesta di revoca del sequestro sul presupposto che questione fosse coperta da giudicato cautelare, senza tenere conto della documentazione prodotta, comprovante l’esclusiva riconducibilità del denaro sequestrato alla COGNOME.
In sintesi, la difesa lamenta che l’ordinanza del 03 ottobre 2025 non ha dato risposta motivi con i quali si era contestato sia il provvedimento di sequestro, in quanto relat denaro nella esclusiva titolarità della ricorrente, sia la modalità con la quale lo stesso era eseguito.
Q0
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’atto che sorregge l’appello in relazione al quale il Tribunale di Rovigo ha emess l’ordinanza oggi impugnata, è rappresentato dal ricorso per saltum che NOME COGNOME, terza interessata, ha proposto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, avverso l’ordinanza del 03 giugno 2025 del Tribunale di Rovigo, in merito alla quale la Quinta sezione della Corte cassazione si è pronunciata disponendo, previa riqualificazione dell’impugnazione come appello, la trasmissione degli atti al tribunale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre violazione di legge nel caso in c motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo quei requisiti minimi idonei a rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato, sicché, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Nell’ambito di un procedimento per plurimi fatti di bancarotta patrimoniale a carico di dive soggetti, tra cui NOME COGNOMECOGNOME è stata sottoposta a sequestro anche l somma di euro 15.000,00, rinvenuta, assieme a documenti bancari e a libretti postali di pertinenza della COGNOMECOGNOME all’interno di una cassetta di legno, riportante la dicitura «sc preziosi di NOME COGNOME e NOME COGNOME» (rispettivamente nipote e figlia dell ricorrente), sistemata nella cassaforte ubicata in un locale dell’abitazione, in cui l’ind viveva con la moglie, il figlio e la suocera, munito di sistemi di sorveglianza intestati e unicamente dalla COGNOME.
Dagli atti trasmessi a questo ufficio, sembra potersi ritenere che il sequestro in discussi riguardi il profitto di una serie di reati fallimentari.
Premesso che la nozione di profitto indica come requisito imprescindibile la derivazione de bene dall’illecito, cioè il nesso di pertinenzialità del profitto rispetto al reato cui i accede, pertinenzialità che può essere anche indiretta, nel senso che di profitto può parlar anche quando sia specificamente dimostrato che un bene costituisca il frutto del reimpiego immediato di una somma di denaro proveniente da reato (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 02), altro requisito necessario per la confiscabilità (e, p ancora, per la sequestrabilità) del profitto è che esso sia effettivamente entrato nel patrim del destinatario della misura.
L
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affernnatofdi recente che «in tema di r fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del r bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento
trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell’autor del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il rea fallimentare» (Sez. 5, n. 17718 del 30/04/2025, COGNOME, Rv. 288011).
Nel caso di specie, il Tribunale di Rovigo, nel ritenere, a fronte del ricorso formulato COGNOMECOGNOME la sussistenza di un giudicato cautelare – che tuttavia non rileva in ragione de posizione di terzo rivestita dalla stessa -, ha omesso di rispondere in merito al collegamen tra il denaro sottoposto al vincolo reale e i reati contestati all’indagato e di spiegare sul di quali emergenze indiziarie il denaro in sequestro fosse riconducibile a NOME COGNOME COGNOME non invece a NOME COGNOME.
Nell’ordinanza in verifica, la valutazione di pertinenza della somma sequestrata ai reati contestati all’indagato è stata completamente elusa.
Occorre, pertanto, che il il Tribunale di Rovigo riesamini l’appello proposto da NOME COGNOME, fornendo adeguata giustificazione in merito alle ragioni del sequestro della somma di euro 15.000,00, nonché alla ritenuta riconducibilità del denaro all’indagato, spiegando anch se esiste il nesso di derivazione del denaro appreso dai reati per cui si procede a carico d stesso, nesso, oggi, preteso dalla giurisprudenza di legittimità.
Le ragioni dell’annullamento impongono di ritenere assorbita ogni ulteriore censura formulata dalla ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato e la questione deve essere rimessa al vaglio del Tribunale di Rovigo, che dovrà giudicare nuovamente sull’appello proposto da NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rovigo.
Così deciso il 08 gennaio 2026.