Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2337 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2337 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Locri (RC) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale di Torino;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte di appello di Torino del 20 febbraio 2024 divenuta definitiva nelle more della presente impugnazione a seguito di rigetto del relativo ricorso per Cassazione (Sez. 1, sentenza n. 31815 del 2 luglio 2025) – è stata confermata la condanna di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, d.P.R. n. 309 del 1990.
In pendenza del ricorso per Cassazione, con decreto del 10 giugno 2025, la Corte di appello, su richiesta del AVV_NOTAIO ministero, ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per sproporzione di cui agli artt. 240-bis, cod.
pen., e 85-bis, d.P.R. n. 309, cit., di autovetture, orologi, conti correnti e liquidità fino alla concorrenza dell’importo complessivo di quarantamila euro.
Avverso tale decisione ha interposto richiesta di riesame l’interessato, che è stata respinta dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe indicata.
Impugna quest’ultima ordinanza il condannato, con atto del suo difensore, chiedendo di annullarla per due motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione di legge penale e processuale, per contrasto con il principio del “ne bis in idem”.
Sul sequestro di tali cose ai fini di confisca per sproporzione, si era già espresso, nel corso del procedimento, il Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la relativa richiesta del AVV_NOTAIO ministero, ritenendone insussistenti i presupposti, con statuizione che, al termine dei vari gradi del giudizio cautelare, era stata confermata dal Tribunale del riesame e che non è stata mai rivista dalle due sentenze di merito intervenute nel successivo processo. L’ordinanza impugnata, dunque, ha illegittimamente disatteso quanto disposto dai giudici della cognizione all’esito di un contraddittorio pieno.
2.2. La seconda doglianza censura come contrario alla legge il giudizio di sproporzione del valore dei beni sequestrati, rispetto ai redditi leciti del ricorrente
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, si evidenzia come la relativa stima debba essere effettuata non sulla base del valore complessivo dei due fattori in comparazione, bensì con riferimento al tempo in cui i beni sono entrati nel patrimonio del soggetto; inoltre, la relativa dimostrazione grava sull’accusa e, solo a sèguito di essa, incombe sull’imputato l’onere di allegare le sue giustificazioni. Tanto vale anche nella fase cautelare, con l’unica differenza che, in questa, è sufficiente l’esistenza di seri indizi di tale sproporzione.
Nulla di tutto questo, invece, si rinverrebbe nel decreto della Corte d’appello né nell’ordinanza impugnata.
Ha depositato la propria requisitoria il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei due motivi di ricorso può essere ammesso.
Il primo è manifestamente infondato, oltre che puramente reiterativo di censure compiutamente esaminate e risolte dal provvedimento impugnato.
/ e)
Il principio del “ne bis in idem” non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione, allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall’autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili (tra molte: Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Iuvinale, Rv. 278947; Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095).
Nello specifico, il Tribunale del riesame, richiamata tale giurisprudenza, ha puntualmente ricostruito la successione di provvedimenti cautelari e sentenze verificatasi nel corso del procedimento, quindi precisando: in primo luogo, come il decreto di sequestro preventivo emesso il 10 giugno 2025 dalla Corte d’appello ex art. 240-bis, cod. pen., ed oggetto di riesame fosse distinto da quello, erroneamente qualificato tale nel corso del giudizio di merito e ritenuto inesistente, all’esito dei vari giudizi d’impugnazione, dal Tribunale dell’appello cautelare con ordinanza del 10 febbraio precedente; nonché, e soprattutto, rilevando come tale decreto oggetto di riesame fosse fondato su indagini ed elementi di prova ulteriori, acquisiti successivamente alla definizione dell’incidente cautelare conclusosi con l’ordinanza del Tribunale d’appello del febbraio precedente.
Di qui, dunque, l’inesistenza del lamentato bis in idem.
2. La seconda doglianza è inammissibile per genericità.
Essa si risolve essenzialmente nella citazione testuale di quanto affermato, sui punti richiamati, da Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491, non accompagnata, però, dalla necessaria indicazione puntuale delle ragioni per le quali l’ordinanza impugnata se ne sarebbe discostata.
Va tuttavia rilevato, per completezza, che l’emissione del decreto di sequestro preventivo, da parte della Corte d’appello, in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna da essa pronunciata e la successiva definitività di quest’ultima, per effetto del rigetto di tale ricorso, hanno determinato una situazione singolare.
Non potendosi, infatti, il giudice di legittimità pronunciare sul sequestro, in quanto provvedimento estraneo alla sentenza dinanzi ad esso impugnata ed alla quale non poteva che essere limitata la sua cognizione, tale titolo cautelare risulta tuttora “in vita” nonostante il processo rispetto al quale esso era servente sia stato definito con sentenza irrevocabile, senza che però siano state disposte la revoca e la restituzione delle cose staggite né, in alternativa, la confisca di queste, con la conseguente caducazione, in quest’ultimo caso, del relativo vincolo: l’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., prevede, infatti, che, “se è pronunciata sentenza di
condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate”.
Ciò non di meno, le relative determinazioni non possono essere adottate in questa sede, deputata esclusivamente al controllo della legittimità dei provvedimenti emessi nell’ambito dell’incidente cautelare, essendo competente a colmare l’evidenziato vuoto decisorio il giudice dell’esecuzione: al quale, ove lo ritengano, dovranno dunque rivolgersi le parti interessate (artt. 666, 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen.).
Tale insolita situazione, di cui non può farsi carico al ricorrente, costituisce giustificato motivo di esonero dello stesso dal versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nonostante l’inammissibilità del suo ricorso (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
Per COGNOME il COGNOME principio COGNOME della COGNOME soccombenza, NOME invece, COGNOME quegli COGNOME dev’essere obbligatoriamente condannato al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.