Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 8129  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo Garzo NOME, nato a Rofrano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che
insiste per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla
confisca, della somma di euro 43.973,00 corrispondente al profitto del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per il quale si procede a indagini a carico del COGNOME, nella qualità. Secondo l’ordinanza impugnata, l’indagato ha indebitamente conseguito il contributo a fondo perduto recato dal cd. decreto rilancio a sostegno RAGIONE_SOCIALE imprese che a causa dell’epidemia COVID avevano registrato una riduzione del fatturato. In particolare, con richiesta del 4 luglio 2020 il ricorrente, per co dell’impresa esercente attività di costruzioni e opere di ingegneria civile, aveva presentato richiesta di contributo attestando circostanze non vere e, in particolare, dichiarando che l’importo dei ricavi/compensi complessivi per l’anno 2019 rientrava nella soglia fino a euro 400.000, laddove l’importo effettivo ammontava a euro 413.094,00, che comportava un diverso range di applicazione del contributo erogato e che l’importo complessivo di fatturato e corrispettivi relativi a operazioni eseguite nel mese di aprile 2019 ammontava a euro 219.864, laddove tale somma corrispondeva all’ammontare della fattura n. 1/2019 emessa il 1 maggio 2019 relativa ai lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di movimenti franosi sulla S.P.66 , appaltati dalla Provincia di Salerno.
L’ordinanza impugnata, incontroversi i dati materiali, ha ritenuto sussistente il fumus delicti evidenziando che la fattura n. 1 del 2019 era stata emessa il 1 maggio 2019 e non risultava avere partecipato alla liquidazione IVA del mese di aprile 2019.
Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, ricorrente denuncia:
2.1.vizio di violazione di legge e carenza totale di motivazione sulle deduzioni difensive relative alla mancanza, nel decreto di sequestro preventivo, della indicazione del periculum in mora. Secondo il ricorrente, tale carenza non era emendabile dal Tribunale del riesame, configurandosi a monte una nullità assoluta del provvedimento di sequestro preventivo, laddove il Tribunale ha ritenuto sussistente la motivazione in ragione del richiamo alla natura del disposto sequestro,;
2.2. erronea applicazione della legge penale ai fini della sussistenza del fumus boni iuris. Rileva che i requisiti per l’ammissione al contributo a fondo perduto sono fissati dall’art. 25 d.l. n. 34/2020 e richiamano il fatturato di aprile 2 inferiore di 2/3 al fatturato di aprile 2019 e la erogazione di un contributo pari 20% del fatturato aprile 2019 se l’importo complessivo di redditi/ricavi sia inferiore a 400.000 euro, e pari al 15% di quel fatturato, se superiore a 400.000. Pacifico che, nel caso in esame, il fatturato del periodo di riferimento era superiore a 400.000 euro, per un mero errore nella scansione temporale tra domanda di
contributo, approvazione del bilancio 2019 e data di presentazione della dichiarazione dei redditi, non integrante una condotta decettiva, sostiene il ricorrente che il contenuto RAGIONE_SOCIALE circolari dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazion alle imprese operanti nel settore edilizio, ha chiarito che l’importo del fatturat deve essere valutato con riferimento alle operazioni ricadenti nel mese di aprile 2019 e alle fatture differite emesse nel mese di maggio ma relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile. Rileva che la fattura n. 1 del 1 maggio 2019, come risulta dal suo contenuto, era riferibile alle operazioni oggetto del certificato pagamento della Provincia di Salerno, emesso a saldo del primo s.a.I., il 30 aprile 2019. Il Tribunale non ha valutato il contenuto della documentazione prodotta ed ha ritenuto configurabile il mendacio insistendo sulla data di emissione della fattura e sulla mancata produzione di ulteriore documentazione idonea a comprovare l’esecuzione della prestazione ad aprile 2019, dato, questo pacificamente risultante dalla fattura, dal sRAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE. e dalla certificaizone rilasci dall’Ente. Conclusivamente il Tribunale si è limitato a trasporre automaticamente le risultanze dell’accertamento quale indizio del reato di cui all’art. 316-ter co pen. trascurando che il ricorrente, nella domanda di contributo, aveva chiaramente indicato i dati fattuali che ne fondavano l’assunto e che, evidentemente, l’RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito dei controlli effettuati, ha ritenuto fondati. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondato, con valore assorbente, il primo motivo di ricorso poiché, a prescindere dalla dubbia sussistenza del fumus delicti, l’ordinanza impugnata non ha rilevato che il decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania il 21 settembre 2023 era privo di motivazione sulle ragioni del sequestro, cioè del cd. periculum in mora, mancanza che impone, altresì, l’annullamento anche di tale provvedimento.
Deve darsi continuità all’applicazione del principio di diritto affermato dall Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’a 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, sa restando che, nelle ipotesi di sequestro RAGIONE_SOCIALE cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” ( S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).
Non è condivisibile, invece, la lettura secondo cui, invece, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini dell’adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. proc. pen., è sufficiente, qualora sussista il “fumus” di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, COGNOME, Rv. 283054). Si tratta di un’affermazione già smentita da altra sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, COGNOME, Rv. 284757) che, anche per tale tipologia di sequestro, richiede la motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione de giudizio.
La contraria lettura risulta fortemente riduttiva del principio di diritto soprattutto, depotenzia la tutela RAGIONE_SOCIALE ragioni e dei principi che sono a fondamento della sentenza Ellade nella quale si era già osservato che, ai fini della necessità della motivazione, nessun utile parametro può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo l’indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. Nella sentenza COGNOME, innanzi citata, si osserva “Ancora, la sentenza Ellade aveva chiarito che la motivazione riferita al periculum risulta comunque necessaria anche per rispettare «il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. e di cui al/’art. 6, par. 2, CEDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti pro blematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito; in altri termini, la risposta afflitti quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe, si è condivisibilrnente detto,
costituire il contenuto RAGIONE_SOCIALE sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva». Principi – questi – che non si vede perché non dovrebbero valere anche in riferimento ai sequestri finalizzati alla confisca e disposti nei procedimenti per reati contro la Pubblica amministrazione. Diversamente opinando, d’altro canto, si verrebbe a vulnerare il principio contenuto nell’art. 14 Cost. che per i sequestri prevede le medesime garanzie indicate nel precedente art. 13, tra le quali centrale è “l’atto motivato della Autorità giudiziaria”. Infine, la motivazione relativa periculum in mora è ritenuta dalle Sezioni unite necessaria per rispettare il principio di proporzionalità «costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione RAGIONE_SOCIALE ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, CEDU ed espressamente richiamato nel Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale». Il cui art. 1, par. 3, prevede espressamente «che “nell’emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità”. medesimo parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea». Anche in riferimento al necessario rispetto del principio di proporzionalità non si comprende perché detto presupposto – che trova il suo fondamento nella giurisprudenza della Corte EDU non debba valere per la tipologia di sequestri in questione”.
L’ordinanza impugnata non ha applicato tali principi ed ha rigettato i rilievi difensivi richiamando una giurisprudenza ormai superata e, anzi, evocando a argomentazione esaustiva RAGIONE_SOCIALE ragioni del sequestro, la natura del provvedimento ablatorio, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca, motivazione affatt esaustiva RAGIONE_SOCIALE rationes innanzi illustrate e che, come si è anticipato, ostano ad una lettura che, con motivazione circolare, riconduce alla tipologia del provvedimento, piuttosto che al bene oggetto di sequestro e alla peculiarità della vicenda processuale, le sue ragioni giustificatrici. Va, pertanto, disposta l’immediata restituzione all’avente diritto della somma in sequestro con delega alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania del 21/09/2023. Ordina l’immediata restituzione all’avente diritto della somma in sequestro e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere rei. ore