Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cessazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Rom epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto preventivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., stante la totale del patrimonio dell’ente. Il sequestro ha per oggetto i conti correnti, ì fabbricati, veicolo di proprietà del ricorrente, per il valore di 371.721,01 euro.
Il ricorrente, quale rappresentante legale pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, dal 06/0 al 30/12/2020, è indagato in ordine alla contestazione provvisoria di cui all’art d.lgs.74/2000, per aver, in concorso con altri, tra cui il rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE, omesso di versare le somme dovute all’Erario portando in compensazi crediti di imposta IRES (codice tributo 2003) relativi al 2018 risultati inesistenti, 153.047,00 (capo 1 della contestazione provvisoria), e per complessivi euro 334.288, crediti di imposta IRPEF (codice tributo 4001) risultati inesistenti, relativi al 201 (capo 2 della contestazione provvisoria).
Il ricorso è affidato a tre motivi.
3.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in q giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, r erroneamente che il riesame non concerna la questione del fumus commissi delicti. Pertanto, non ha tenuto in conto i molteplici rilievi formulati dall’indagato in ordine alla totale fumus e non ha esaminato adeguatamente la documentazione allegata.
Al riguardo, evidenzia il ricorrente di aver depositato, fin dall’inizio RAGIONE_SOCIALE indagi memorie volte a contestare i reati ed affermare l’insussistenza dei fatti.
Infatti, già nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, l’indagato ha prodotto una consulenza tecnica, allegando i bilanci societari, dai quali risulta in maniera evid società RAGIONE_SOCIALE non ha appostato nelle proprie scritture contabili le compensazioni ritenute i e comunque non ne ha tratto alcun beneficio. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto bilanci allegati fosse emersa una diminuzione del debito tributario complessivo. ricostruzione probatoria è erronea, in quanto in contrasto con quanto emerge dai bil esercizio societari del 2019 – 2020, in atti, e con quanto esposto nella memoria d denominata “Relazione analitica a chiarimento del mancato utilizzo da parte della società RAGIONE_SOCIALE indebite compensazioni imputate con codice tributo quattro”. Da tale documenta emerge che le compensazioni non sono state effettuate, in quanto í debiti tributari sono del tutto immutati. Ne segue che non vi è stato alcun vantaggio per la società derivan illecite compensazioni. Evidenzia, quindi, la mancanza di un profitto per la società, l’a un danno per l’Erario e, in definitiva, la mancata configurazione della fattispecie conte
Il ricorrente rappresenta di aver prodotto anche altra documentazione attest perfezionamento di un accordo transattivo intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE Torin
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prevede il pagamento rateale del debito e dai cui risultano pagamenti effettuati i dell’Erario pari a euro 72.00,00. Allega un prospetto riepilogativo e i modelli F 24 quiet giudice erroneamente, ha ritenuto che i codici dei tributi indicati in tale documentaz siano sovrapponibili e coincidenti con quelli concernenti il fatto in contestazione. Tut modelli F 24 e dalle quietanze, raffrontando i codici tributo e il periodo di riferiment agevolmente l’identità dei tributi compensati e onorati per effetto del suddetto progr pagamento rateale. Il ricorrente ha redatto una nota allegata esplicativa ove sono i criteri di raffronto dei tributi ritenuti illecitamente compensati.
Infine, contesta l’ammontare RAGIONE_SOCIALE illecite compensazioni.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza dell’elemento sogg del reato in contestazione, difetto di motivazione nonché violazione di legge in all’applicazione dei presupposti del sequestro preventivo funzionale alla confisca. Alla quanto rappresentato, è evidente la carenza del dolo di evasione alla stregua dei s elementi. Il COGNOME, prima di assumere la carica di presidente del cda, ha fatto una due diligence sulla società; il ricorrente non ha conferito alcuna delega per il pagament debiti fiscali; dai bilanci societari non emerge nessuna contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE compen oggetto della contestazione; vi è un accordo transattivo intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concernente anche ì tributi per i quali è stato disposto il sequestro; pur essendo in ricorrente ha accresciuto il proprio patrimonio sia in liquidità che in beni. A fronte di tal deduzioni, il giudice del riesame ha effettuato una valutazione apodittica e superficia in ordine all’elemento soggettivo del reato.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in pericolo concreto e attuale, alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive, che l’indaga sottrarre i beni qualora questi dovessero essere affidati alla sua libera disponibilità.
Il ricorrente evidenzia la totale carenza di motivazione in ordine al periculum in mora in quanto il giudice non ha in alcun modo esposto le ragioni che rendono necessaria l’anticip dell’effetto ablativo della confisca fin prima della definizione del giudizio. La sussi periculum è stata ritenuta in re ipsa dal giudice a quo nonché nell’ordinanza genetica, sebbene il ricorrente abbia dimostrato di avere una capacità patrimoniale accresciuta nel tempo non configurare il pericolo di dispersione del patrimonio nelle more del giudizio. Rappres aver regolato le pendenze con l’Erario e di aver stipulato accordi transattivi, rappresen di.Rg –COGNOME di essersi dichiarato disponibile ad effettuare un versamento di natura cauzionale liberatorio. Rappresenta di avere documentato la propria capacità reddituale e patrimonia al contrario di quanto affermato dal giudice a quo, costituisce valida garanzia per le esigenze oggetto di tutela, in quanto egli dispone finanziariamente di oltre euro 2.453.600,00, del sequestro dei saldi attivi sui conti e fabbricati per il valore dì 371.721,01 euro.
4.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto COGNOME ‘mento con rinvio limitatamente al terzo motivo. Rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima e la seconda doglianza sono manifestamente infondate.
1.1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare r ammesso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione . di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza asso motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto corre all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l’illogicità manifest può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 de Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizional U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest’ultimo vizio è ravvisabile a la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezz punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice d oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomen qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nu l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l’i consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti l motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Nel caso di specie, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni f dal giudice a quo, laddove ha affermato, in ordine all’elemento oggettivo del reato contestazione, che l’inesistenza dei crediti è stata accertata mediante un controllo inc i bilanci societari depositati, le dichiarazioni fiscali effettuate dai singoli c l’interrogazione dell’anagrafe tributaria. Da tali controlli è emerso che la società u compensazione crediti recanti i codici relativi alla tassazione su persone fisiche, pur t di un ente giuridico, soggetto a RAGIONE_SOCIALE. Il giudice ha evidenziato che la compensazione il debiti con crediti Irpef era agevolata, come scelta pratica, dal fatto che essa è e sa ‘ mediante il sistema di home banking, diversamente invece dall’ utilizzo in compensazione di
crediti RAGIONE_SOCIALE, per i quali occorre l’impiego di un sistema di pagamento certificato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Rilevata la incompatibilità dei crediti Irpef rispetto a un soggetto pas emersa la inesistenza del credito, portato in compensazione.
In ordine al fumus, il giudice a quo ha anche richiamato per relazione quanto indicato nell’ordinanza genetica e rilevato l’assenza di cause di esonero di responsabilità, conferimento di un incarico ad un professionista commercialista.
In ordine alla tesi difensiva relativa alla mancata produzione di un effetto favorevole per l’ente beneficiario RAGIONE_SOCIALE illecite compensazioni, il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dal gip nell’ordinanza geOica ove si è evidenziato che i bilanci alleg sono stati oggetto di valutazione, attestano una diminuzione del debito tributario comple
In ordine alla seconda doglianza, relativa all’assenza del dolo di evasione, il g affermato che la due diligence fatta effettuare dall’indagato sulla condizione patrimoniale finanziaria della società non ha avuto ad oggetto, in modo approfondito, i debiti tribu società, in quanto l’esame della documentazione fiscale e contabile è avvenuta a campion consulente non ha potuto consultare l’anagrafe tributaria. In ogni caso, nella medesi due diligence si attesta la presenza di gravi anomalie che non avrebbero dovuto affatto rassi il rappresentante legale circa la sussistenza dei crediti oggetto di compensazione pe precedente. Né è rilevante la tesi difensiva che rappresenta che il COGNOME non ha mai il ruolo di socio e non ha mai beneficiato RAGIONE_SOCIALE indebite compensazioni, non avendo alcun co interesse a realizzare l’evasione fiscale.
Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativ risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina de vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dim determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in di D’altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge di tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussiste reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.
La doglianza inerente al periculum in mora è invece fondata.
Si osserva che, in merito all’onere motivazionale del sequestro preventivo funziona confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui “Il provvedimento di s preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca p definizione del giudizio”, sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’ comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità de assumendo che tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva Pertanto, in sintesi, le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità che il provve
cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della ablativa finale, precisando che proprio l’ esigenza anticipatoria della confisca funge d generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato inter del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definit giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade).
2.1. COGNOME Ciò posto, nella specie, il giudice a quo ha evidenziato il pericolo di dispersione del denaro e di alienazione dei beni immobili e mobili.
Tale motivazione è inficiata da profili di mancanza e di apparenza.
La motivazione presenta profili di apparenza laddove il giudice a quo omett dì spìegare le ragioni della scarsa rilevanza attribuita a ben due accordi transattivi intercorsi con RAGIONE_SOCIALE, di cui dà atto, richiamando i relativi allegati, e ai pagamenti dei d effettuati con i modelli F 24, anche questi acquisiti. Il giudice ha affermato che ì d transattivi intercorsi con l’RAGIONE_SOCIALE non consentono di desumere con certezz debiti fiscali, in parte pagati dalla società, siano gli stessi relativi al procedimento quanto tali accordi non indicano il codice RAGIONE_SOCIALE deleghe F 24 sulla base RAGIONE_SOCIALE quali s operate le illecite compensazioni.
Tuttavia, a prescindere dal più o meno agevole raffronto fra i codici RAGIONE_SOCIALE rateizzazi pagamenti e i codici del reato in contestazione, è apparente e viziata la motivazione la afferma che la disponibilità del ricorrente a far fronte al debito tributario sia sta dichiarazione di principio, non seguita dai fatti e non supportata concretamente.
La motivazione è poi mancante anche laddove il giudice omette di analizzare la rilev RAGIONE_SOCIALE iniziative esplicate dall’indagato presso l’amministrazione tributaria ai fini della della fattispecie in via amministrativa.
Altrettanto, la motivazione presenta profili di apparenza laddove il giudice a quo si affi a ad argomentazioni apodittiche, omettendo dì indicare gli elementi concreti a supporto di affermato in termini meramente astratti e congetturali, relativamente all’eventuali denaro possa essere disperso e che i beni immobili e mobili sequestrati possano essere a a terzi in buona fede.
Ulteriore profilo di carenza è ravvisabile laddove il giudice a quo non esamina la situazione patrimoniale e reddituale dell’indagato, sebbene dalla motivazione del provvedimento impugn si evinca che egli è titolare di un patrimonio il cui valore è quantificabile in euro 2.45
La motivazione è anche carente laddove il giudice afferma la inidoneità del patri dell’indagato, sebbene, il giudice abbia dato atto che, all’udienza del 25/05/2023, il D ha depositato le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, evince l’assenza di diminuzioni patrimoniali, di cui, nel provvedimento impugnato, non conto.
La motivazione apparente determina dunque l’annullamento con rinvio de provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Roma corrweente ai sensi dell’avt. 324, com 5, cod. proc. pen. te d I-t
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di dispersione dei beni e rinv pvta – 1/4.C. nuovo giudizio Triblunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso all’udienza del 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente