Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3292 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3292 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Rogliano il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza emessa in data 23/07/2025 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata chiesta rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter cod. proc. pen;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, entrambi difensori del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata in data 02/01/2026 dai sopraindicati difensori.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro confermava il decreto emesso in data 23/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con il quale era stato disposto , ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro nella titolarità di NOME COGNOME indagato per il delitto di cui all’art. 640, comma secondo n. 1, cod. pen. -sino alla concorrenza di euro 75.765,53 e, in via subordinata, il sequestro per equivalente dei beni e di qualsiasi altra utilità nella disponibilità o comunque a lui riconducibile.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i difensori di fiducia che hanno articolato tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 309, comma 9 e 324, comma 7 del codice di rito sotto il profilo della omessa e/o apparente motivazione in ordine a pu nti decisivi per l’accertamento del fatto.
Il Tribunale ha ritenuto il fumus del reato di truffa aggravata oggetto di contestazione individuando gli artifici e raggiri nel non avere comunicato lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di pubblico impiego di natura subordinata e a tempo pieno ed indeterminato con l’Un iversità Magna Grecia di Catanzaro e nell’essersi avvalso di due società (la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) per occultare i compens i ricevuti per l’attività professionale svolta incompatibilmente.
Non ha, tuttavia, considerato, la deduzione difensiva con la qualesi rappresentava che l’indagato – nel periodo oggetto di contestazione (2021/ febbraio 2024) -non aveva più svolto attività professionali retribuite extraistituzionali, come dichiarato dall ‘amministratore della RAGIONE_SOCIALE allegando le relative fatture dal 5/02/2020 fino al 31/12/2020.
Si tratta di una omessa valutazione su un punto decisivo per l’accertamento del fatto.
Il Tribunale ha poi affermato che COGNOME avrebbe svolto attività extraistituzionali prestando la propria opera nella RAGIONE_SOCIALE e ha ricavato tale dato dall’art. 5 dell’atto costitutivo che, tuttavia, al secondo comma, prevede la possibilità di avvalersi della prestazione di terzi (allegato 7 al ricorso).
Anche sotto questo profilo, il Tribunale non si è confrontato con le deduzioni difensive, così incorrendo nella apparenza di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) c), e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 5, codice di rito e 640, comma secondo, cod. pen . e l’apparenza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti .
Riprendendo le argomentazioni svolte nella prima doglianza, si ribadisce che il Tribunale del riesame ha erroneamente interpretato l’art. 5 dello statuto della RAGIONE_SOCIALE, norma extrapenale della quale doveva tenersi conto nella valutazione del fumus del delitto di truffa.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 309, comma 9 e 324, comma 7 del codice di rito sotto il profilo della omessa e/o apparente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Il Tribunale del riesame ha illegittimamente integrato il decreto genetico la cui motivazione, sul punto, era graficamente carente atteso che il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente escluso un onere motivazionale a suo carico con riferimento al profilo del periculum sul presupposto , totalmente erroneo, che esso non dovesse essere assolto nel caso di sequestro anticipatorio a fine di confisca obbligatoria.
Il collegio della cautela avrebbe dunque dovuto annullare il decreto di sequestro poiché privo di motivazione; in ogni caso, l’ordinanza impugnata non indica le ragioni per le quali il denaro sequestrato, nelle more del giudizio, possa essere disperso, limitandosi a genericamente ipotizzare una elusione delle pretese creditorie dalla pubblica amministrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto sovrapponibili, non sono meritevoli di accoglimento.
La difesa ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di sussistenza del fumus del reato di truffa che non avrebbe esaminato e valutato punti decisivi per l’accertamento del fatto, segnatamente due circostanze valorizzate dalla difesa con la richiesta di riesame: COGNOME nel periodo oggetto di contestazione provvisoria (dal 2021 al 2024) non aveva svolto alcuna attività libero – professionale la quale si era arrestata nell’anno 2020, come dichiarato da una fonte dichiarativa ; l’art. 5 dello statuto della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio, con mera partecipazione alla redistribuzione degli utili, prevedeva lo svolgimento di attività anche da parte di terzi.
Tali deduzioni non sono fondate.
Il Tribunale non ha affatto omesso di valutare i profili di cui sopra che, invece, sono stati esaminati e motivatamente disattesi con argomenti immuni da censure scrutinabili in questa sede.
Ed invero, il collegio della cautela, ha infatti osservato -‘ al netto delle attività svolte in partita IVA prima dell’anno 2021′ sulle quali erano incentrate parte delle obiezioni difensive -che l’ indagato, nell’ arco temporale in cui era legato all’università da contratto di lavoro a tempo pieno ed in regime di esclusività con tale amministrazione, aveva assunto , nonostante l’incompatibilità prevista dalla legge n. 24 del 2010, partecipazioni societarie e cioè la qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE con attribuzione dei relativi utili ; che all’interno di tali strutture aveva svolto attività medico – professionale sia perché in possesso delle specifiche competenze e sia perché l’art. 5 dell’atto costitutivo della RAGIONE_SOCIALE prevedeva come all’interno di tali strutture potessero operare solo i soci in possesso dei necessari requisiti per l’esercizio della professione .
Il Tribunale ha pertanto ritenuto non dirimente, sul piano del fumus del reato di truffa aggravata, che le attività svolte a partita Iva si fossero interrotte prima dell’anno 2021, così come, implicitamente, ha valutato non decisiva la circostanza che all’interno della società RAGIONE_SOCIALE potessero operare anche soggetti terzi dei quali la struttura poteva sì avvalersi, ma in misura non prevalente.
Il collegio della cautela ha pertanto compiutamente delineato un quadro che è del tutto adeguato, dovendosi ricordare che , in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti , presupposto del sequestro preventivo, deve verificare, come avvenuto nella specie, l’esistenza di concreti elementi indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366).
3.Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l’omessa o comunque apparente motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora .
Va premesso che anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca obbligatoria deve contenere la motivazione, sia pure concisa, anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio ( S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 ove in motivazione si chiarisce che, in caso di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)
Nel caso di specie, mentre il decreto del Giudice per le indagini preliminari è del tutto apodittico, anche il Tribunale non ha assolto a ll’ onere argomentativo limitandosi ad affermare, in maniera completamente assertiva che ‘ se il denaro fosse lasciato nella disponibilità dell’indagato potrebbero essere eluse le pretese creditorie della Pubblica Amministrazione’, senza confrontarsi con le de duzioni difensive svolte con la richiesta di riesame l addove si era prospettata l’assenza di un pericolo di dispersione del patrimonio alla luce della posizione professionale dell’indagato e del volume reddituale annuo (documentato con gli allegati 28 e 29), superiore alla somma di denaro sottoposta a sequestro.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro relativamente alla sussistenza o meno del requisito del periculum in mora.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME