Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.La società «RAGIONE_SOCIALE» ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25 maggio 2023 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 14 marzo 2023 del Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Vallo della COGNOMEnia che, nell’ambito del procedimento penale Iscritto a carico del legale rappresentante per il reato, tra gli altri, agli artt. 110, 81, cpv., 483 cod. pen., in relazione all’art. 76, comma 1, d.P. 445 del 2000, 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequest preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, decreto in esecuzione quale sono stati sequestrati í saldi attivi dei depositi a risparmio intesta società ricorrente per un importo complessivo pari ad euro 92.803,72.
1.1.Con il primo ed il secondo motivo deduce che il decreto del giudice per le indagini preliminari era privo di motivazione in ordine alla sussistenza d periculum in mora e che il tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare tale carenza ritenendola un mero errore di diritto.
1.2.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del periculum in mora ritenuta dal Tribunale di riesame con motivazione apparente, apodittica e generica, non potendosi ritenere tale l’affermato rischio di dispersione del patrimonio in termi oltretutto eventuali ed a prescindere dalle condizioni patrimoniali e da condotte del soggetto attinto dal vincolo.
1.3.Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. essendo stato il dispositivo depositato a distanza di quasi un mese dal trasmissione della richiesta di riesame.
2.Con memoria trasmessa via pec il 9 novembre 2023, il difensore della ricorrente ha replicato alla richiesta del PG di rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato; sono fondati, in particolare, i primi due motivi.
2.11 quarto motivo, che pone una questione di natura processuale che ne esige l’immediato e preliminare esame, è infondato.
2.1.11 tribunale del riesame deve decidere entro dieci giorni dalla ricezion degli atti richiesti all’autorità giudiziaria procedente ai sensi dell’art. 324, 3, cod. proc. pen. (art. 324, comma 7, che richiama l’art. 309, comma 9, cod
proc. pen.; in questo senso, Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593 – 01).
2.2.11 termine iniziale in base al quale calcolare la tempestività dell decisione è dunque costituito dalla ricezione degli atti, non della richiesta riesame.
2.3.Nel caso di specie l’istanza è stata presentata il 28/04/2023, gli a sono stati chiesti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo del COGNOMEnia lo stesso giorno e sono stati definitivamente trasmessi e ricevuti 18/05/2023, il dispositivo è stato emesso il 25/05/2023.
2.4.La società ricorrente deduce che il fascicolo relativo alla sua posizion era già stato precedentemente trasmesso al tribunale del riesame secondo quanto risulta dalla stessa missiva del 18/05/2023 della Procura della Repubblica di Tempio Pausania nella quale se ne dà atto.
2.5.11 rilievo è infondato poiché con la missiva in questione erano stati trasmessi anche gli atti esecutivi del sequestro ancora in possesso dell’uffic inquirente, sicché la trasmissione si era completata con la trasmissione anche di questi ultimi atti.
2.6.Trova dunque applicazione l’insegnamento secondo il quale, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmission tardiva, bensì il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti (Sez. 6, n. 47883 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277566 – 01; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265571 – 01).
2.7.1n coerenza con tale insegnamento è stato altresì precisato che nel caso di misura disposta nei confronti di più soggetti, la ricezione degli atti relati primi co-indagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri co-indagati che abbiano formulato analoga richiesta in tempi successivi, non è utile a far decorrere il predetto termine, il cui “dies a quo fissato nel momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardan l’ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabil riesame anche nei confronti di quest’ultimo siano già in suo possesso (Sez. U, n. 14 del 18/06/1993, COGNOME, Rv. 194310 – 01; Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina, Rv. 280025 – 01; Sez. 6, n. 34802 del 01/07/2008, COGNOME,
Rv. 241378 – 01; Sez. 6, n. 2895 del 06/12/2002, Papal Rv. 223558 – 01; Sez. 1, n. 1606 del 15/03/1995, Fameli, Rv. 201450 – 01).
2.8.Nel caso di specie, il riesame dell’odierna ricorrente era stato iscritto il n. 163/2023 R.T.L.R. sicché non è sufficiente dedurre che il fascicolo relati alla posizione della «RAGIONE_SOCIALE» era stato già precedentement trasmesso a seguito delle richieste relative al (diverso) fascicolo n. 78/NUMERO_DOCUMENTO.
3.Quanto al periculum, secondo un indirizzo giurisprudenziale, largamente maggioritario, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all’art. comma 2, cod. proc. pen., non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quant queste, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose. Pertanto, l’unico requisito richiesto, si affermava, è la confiscabilità del b essendo, a tal fine, indifferente che si tratti di confisca obbligatoria o facolt Nell’ambito di tale orientamento, un indirizzo intermedio riteneva invece necessaria la motivazione sul periculum nel solo caso di sequestro preventivo di cose soggette a confisca facoltativa. A tale indirizzo se ne contrapponeva un altro, minoritario, che escludeva, alla luce delle esigenze di tutela del dirit proprietà (art. 42 Cost.), ogni automatismo tra confiscabilità del bene pericolosità, richiedendo, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato al confisca, anche obbligatoria, un’espressa motivazione sul “periculum in mora” che giustifica l’apposizione del vincolo.
3.1.11 contrasto, come ormai noto, è stato risolto dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione che hanno affermato il principio di diritto secondo quale il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., contenere la concisa motivazione anche del ‘periculum in mora’, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo del confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazion costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene a novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv 281848 – 01).
3.2.Stabilito, pertanto, l’obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza “periculum”anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, d conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzio concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura
amministrativa). La natura “obbligatoria” della confisca non rende “obbligatorio” anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell’art. 321, comma 2 cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice “può”, e quindi non “deve”, adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché gi tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa un lato, e in correlazione con la natura “proteiforme” della confisca, trascurare diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la con di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca “per equivalente”), dall’altro, pervenir ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall’altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragi per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, dispers deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cos soggetta a confisca obbligatoria.
3.3.Del resto, ricordano le Sezioni Unite, anche in tema di sequestro impeditivo di cui al primo comma dell’art. 321, c.p.p., è stata sottolineata rilevanza della necessità di evitare che «il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (Cass. pen., sez. U, 29/01/2003, Innocenti), potendosi ricavare da ciò un’ulteriore conferma, in generale, della insostenibilit di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l’onere motivazionale al solo aspetto del “fumus”, finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale.
3.4.In conclusione, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalment potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del “periculum”, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
3.5.Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose “la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato” (art. 240 co. 2, n. 2, c.p.), è sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabil del bene: difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o
applicazione della pena. Ne consegue che l’esigenza anticipatoria verrà a ridurs alla sola attestazione della ricomprensione dell’oggetto tra quelli, appunto, natura “illecita”, giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, esaurire la dimensione “cautelare” connessa alla misura finale. Tale conclusione ricordano le Sezioni Unite – è in linea con quanto affermato da Cass. pen. sez. U, 30/05/2019, n. 40847, COGNOME, che, intervenuta a risolvere il contrasto insor sull’ambito di applicabilità dell’art. 324, comma 7, c.p.p., ha affermato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde … dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato», aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all’art. 324, co. 7, c. l’ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull’accertamento dell’illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la con fiscabilità del bene dipende pur sempre dall’accertamento dell’esistenza di un’attività vietata» sicché «postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l’effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/0.1/2004, COGNOME, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv.273548)».
3.6.Di conseguenza, non si sottrae all’onere motivazionale sul “periculum” nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all’esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell’imputato, anche in caso di prescrizione del reat
3.7.Appare, inoltre, evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (il sequestr preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abus raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermat ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., loro astratta confiscabilità ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen.) principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza “trasversale dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura sicurezza, sanzione, misura di prevenzione).
3.8.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o pe equivalente, di cui all’art. 12-bis, digs. n. 74 del 2000, non esime il giudice d cautela dall’obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione d
beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all’esito sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
4.Nel caso di specie, il GIP, aderendo all’orientamento disatteso dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, aveva evidentemente ritenuto, quanto al periculum, che non fosse necessario verificare la sussistenza in considerazione, all’evidenza, della natura obbligatoria della confisca.
4.1.11 Tribunale ha ritenuto che il GIP abbia in tal modo assolto all’onere motivazionale, obbligo imposto a pena di nullità non emendabile del provvedimento genetico, dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art.324, comma 7, ed ha quindi integrato la motivazione sul periculum.
4.2.La ricorrente se ne duole, ritenendo questa operazione preclusa in sede di riesame.
4.3.11 rilievo è fondato.
4.4.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all’art. 309 comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle sole ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale, per esempio, quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell’indagato, assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271925 – 01; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265212 – 01; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, COGNOME, Rv. 266050 – 01; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265365 – 01).
4.5.E’ stato altresì precisato che la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo, essendo essa espressione del principio generale per cui l’esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione ed emerga l’effettiv valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 – 01; Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, COGNOME, Rv. 265337 – 01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265068 – 01; Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 264657 – 01; nel senso che, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il
provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione “per relationem”, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consent l’esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278509 – 01).
4.6.Peraltro, nell’affermare la applicabilità anche alle misure cautelari rea del nono comma dell’art. 309 cod. proc. pen. (come modificato dalla novella del 2015), Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 – 01, aveva comunque sostenuto, in motivazione, l’esistenza di «eccezioni a tale regola, riguardanti le ipotesi di sequestro che prescindono dalla motivazione sulle dette esigenze»; tra queste le «forme di sequestro finalizzate alla confisca obbligatoria come il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.».
4.7.Le Sez. U, Ellade, cit., pur non prendendo esplicitamente e direttamente posizione sull’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., hanno di fatto imposto l’obbligo della motivazione anche sulle esigenze dei sequestri cautelari finalizzat alla confisca obbligatoria.
4.8.Vero è che il sequestro preventivo era stato decretato successivamente alle Sez. U, Ellade, ma è altrettanto vero che la Corte di cassazione ha successivamente dovuto prendere posizione più volte sulla latitudine applicativa del principio da esse affermato predicandone l’estensione anche al sequestro finalizzato alla confisca di cui all’alt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, segno nella giurisprudenza di merito la questione era controversa e tutt’altro ch pacifica (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284313 – 01; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 283836 – 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, COGNOME, Rv. 283910 – 01; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283694 – 01).
4.9.Nel caso di specie, la scelta del AVV_NOTAIO, giuridicamente errata, di non da conto delle ragioni che rendevano necessaria la anticipata apprensione dei beni della società, si è tradotta, nei fatti, in una vera e propria mancanza motivazione, in senso grafico, relativamente al periculum in mora, mancanza non emendabile dal tribunale del riesame che non poteva integrarla.
4.10.L’errore di diritto non può essere trattato alla stregua di un motivazione implicita perché tale errore è alla base della scelta consapevole di non dover spiegare alcunché in ordine alle esigenze cautelari. Proprio perché frutto del malgoverno della norma processuale, la non motivazione non può essere considerata come una “motivazione implicita”. Il dato di fatto è che la
motivazione del provvedimento genetico è assente in punto di periculum, a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato tale assenza.
4.11.Ai fini della sanzione della nullità prevista dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., rileva il dato oggettivo della mancanza della motivazione, non le ragioni della mancanza.
4.12.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e con essa l’ordinanza del 14 marzo 2023 del Gip del Tribunale di Vallo della COGNOMEnia con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di «RAGIONE_SOCIALE» l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del Gip del Tribunale di Vallo della COGNOMEnia in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16/11/2023.