Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3734 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Forti, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Montiano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 27/06/2023 del Tribunale di Forlì, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Forlì ha accolto la richiesta di NOME COGNOME, indagato del reato dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, di dissequestro dell’autocarro Fiat Fiorino, ritenendo l’occasionalità del trasporto e la mancanza di motivazione sul periculum.
Il Pubblico ministero eccepisce la violazione di legge perché il sequestro preventivo del veicolo era in funzione impeditiva nonché di confisca per cui, anche alla luce delle Sezioni Unite Ellade, non sarebbe stata necessaria alcuna motivazione del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha dissequestrato il veicolo con cui è stato effettuato il trasporto illecito di rifiuti, perché il GIP non ha motivato sul periculum del sequestro in funzione della confisca obbligatoria.
Secondo i Giudici, il trasporto è stato occasionale: l’indagato non era gravato da precedenti specifici né era destinatario di segnalazioni di polizia per fatti analoghi a quelli per cui si procedeva; le modalità e í mezzi impiegati erano rudimentali; la capacità di trasporto non era così esorbitante, considerate le dimensioni e le caratteristiche strutturali del veicolo.
I Giudici hanno, quindi, escluso i presupposti del sequestro impeditivo e hanno applicato il principio di diritto delle Sezioni Unite Ellade (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Rv 281848-01), che richiedono che il sequestro preventivo, di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod pen., contenga la concisa motivazione anche dei “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.
Il Pubblico ministero ricorrente non ha contestato la pur discutibile motivazione sull’occasionalità della condotta e non ha quindi insistito sul sequestro ìmpeditivo, ma ha sostenuto che il principio di diritto delle Sezioni Unite Ellade, relativo al sequestro preventivo, si applicava solo alle confische dell’art. 240 cod. pen. e non a quelle previste dalle leggi speciali, aggiungendo nello specifico che l’uso del veicolo nel trasporto illecito di rifiuti era in sé reato e che senza il sequestro il veicolo poteva essere acquistato in buona fede.
L’assunto è infondato. Le Sezioni Unite Ellade hanno fissato un principio di carattere generale, valevole anche per i sequestri per cui la confisca è prevista da leggi speciali, come evidenziato dalla giurisprudenza successiva in materia di sequestri per reati tributari (tra le più recenti, Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313-01).
L’obbligo di motivazione del sequestro prescinde dalla natura della confisca. Solo per le cose di cui all’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. la motivazione può ridursi alla verifica dell’appartenenza a quelle confiscabili ex lege.
A differenza però di quanto prospettato dal Pubblico ministero ricorrente, l’uso del veicolo in sé non costituisce reato, che è invece integrato dal trasporto di rifiuti senza le autorizzazioni di legge.
E’ pacifico in giurisprudenza che non è possibile integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, in caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente (tra le più recenti, Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, deo. 2018, Pohl, Rv. 271925 – 01).
Alla stregua delle considerazioni svolte, l’argomento del regime di pubblicità della circolazione del bene, agitato dal Tribunale del riesame per negare e dal Pubblico ministero, correttamente, per affermare il pericolo di dispersione del bene, stante la tutela dell’acquirente di buona fede, è recessivo e non merita ulteriori approfondimenti.
Il ricorso del Pubblico ministero va, in definitiva, rigettato.
P.Q. M.
Il Consigliere estensore
Rigetta il ricorso
Così deciso, il 23 novembre 2023
I] Presidénte