Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15487 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Livorno il 13/09/1967, avverso l’ordinanza in data 27/05/2024 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27 maggio 2024 il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 25 marzo 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Genova in relazione all’accusa nei confronti di NOME COGNOME di concorso nell’illecito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e 10quater d.lgs. n. 74 del 2000.
Ricorre per cassazione l’indagato eccependo l’omessa motivazione sul periculum in mora da parte del G.i.p. e contestando la possibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente è stato accusato di aver concorso, in qualità di intermedia che aveva presentato gli F24, alla complessa frode consistente nell’illecito utili al fine di estinguere per compensazione i debiti tributari della RAGIONE_SOCIALE di crediti tributari asseritamente vantati da altre due società, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, ma risultati inesistenti all’esito delle indagini sv Guardia di finanza. Il G.i.p. ha ravvisato il concreto pericolo di dispersione profitto del reato sulla base dei seguenti elementi: quasi tutti gli ind risultavano coinvolti in altre indagini per gravi reati tributari da parte d autorità giudiziarie; le condotte illecite erano abituali; le dichiarazioni fisc scritture contabili delle società erano inattendibili per i rimaneggiamenti avevano subito, gli importi sottratti al Fisco non erano modesti e le societ trovavano in situazioni patrimoniali e finanziarie tali da non garantire il pagame delle imposte evase oggetto delle incolpazioni. Si tratta, all’evidenza, di motivazione inesistente, perché non reca alcuna valutazione della posizione dell’odierno ricorrente di cui non riporta alcuna condotta distrattiva giurisprudenza di legittimità richiede sempre la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termin d’imprescindibilità, l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizi giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento a natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 28667101) o all’incapienza della società (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, COGNOME Rv. 285042 – Oln. 23). Tale motivazione non è dunque integrabile dal Tribunale del riesame che, tuttavia, ha ritenuto che non fosse necessario assolvere l’obbl di motivazione sul periculum nei confronti dei singoli indagati attinti in via subordinata dal provvedimento funzionale alla confisca per equivalente, restando loro la possibilità di recuperare quanto escusso dagli altri concorrenti, p principio di sussidiarietà, ovvero di dimostrare l’estraneità al fatto di reato s profilo del fumus. L’asserto è errato perché la necessità della motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligator tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca ave ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazio Corte di Cassazione – copia non ufficiale
costituisca reato (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313
01 e n. 47054 del 22/09/2022, COGNOME Rv. 283910 – 01).
S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio sia del decreto del G.i.p. che dell’ordinanza del Tribunale del riesame con restituzione di quanto in sequestr
all’indagato ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME nonché il decreto di sequestro preventivo del 25/03/2024 del G.i.p. del Tribunale
di Genova nei confronti di COGNOME NOME. Dispone la restituzione a COGNOME
NOME di quanto a lui sequestrato. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi
dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente