Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8, D. L.
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 4/7/2023, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 16/6/2023 finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 574.264/68.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per essere solo apparente la motivazione in punto di esigenze cautelari. Evidenzia in proposito che il provvedimento impugnato omette di dar conto delle esigenze cautelari che giustificano l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca, limitandosi a ritenere la sussistenza del periculum in mora tenuto conto della «pervicace azione fraudolenta messa in
atto in modo continuativo»; che, invece, anche nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca occorre motivare in ordine al periculum, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Ellade; che, nel caso di specie, né il Giudice per le indagini preliminari, né il Tribunale del riesame, danno conto della necessità di anticipare gli effetti della confisca, posto che non indicano perché i beni in sequestro, nelle more del giudizio di merito, potrebbero essere, ad esempio, dispersi.
2.1 In data 10/1/2024 è pervenuta memoria di replica del difensore dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, innanzitutto, premesso che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, COGNOME; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916 – 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 248129 – 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, COGNOME, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errores in procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l’itinerario logico seguito dal giudice (Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sezione 2, n. 5807/2017 cit.; Sezione 3, n. 4919/2016 cit.; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 254893 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di
motivazione.
1.1 Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, perché aspecifico è l’unico motivo cui è affidato. Invero, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari. In particolare, il periculum in mora è stato individuato dal Tribunale, oltre che in ragione della «pervicace azione fraudolenta messa in atto in modo continuativo», anche tenuto conto «della consistente protrazione della condotta criminosa e della determinazione nel delitto che ad essa si riconnette», elementi che hanno portato il giudice dell’impugnazione a ritenere evidente il pericolo che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato per cui si procede.
Tale motivazione, ad avviso del Collegio, non può ritenersi meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01).
Peraltro, il motivo è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2024.