Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47910 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47910 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA GLYPH
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del Tribunale di
Roma udita la relazione svolta dal consigliere NOME
NOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, udito per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO anche in sost. AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH
Con ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice cautelare, ha accolto l’appello proposto dal AVV_NOTAIO Ministero, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo, emesso dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Roma, del profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti di COGNOME NOME ripristinando il sequestro come disposto nel provvedimento del Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16/05/2022.
1.1. Premette il Tribunale che, a seguito di declaratoria di incompetenza ex art. 27 cod.proc.pen., il Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Roma emetteva decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato tributario di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000
74, commesso dal COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE; che veniva sottoposta a sequestro la somma di denaro di C 347.391,62, di cui C 55.549,87 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e la restante nei confronti del COGNOME, oltre a b immobili/mobili e partecipazioni sociali; che, a seguito di istanza proposta da COGNOME, il Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari revocava il sequestro preventivo sul rilievo della buona fede dell’indagato e in ragione del lasso di tempo trascorso dai fatti.
1.2. Ciò premesso, in accoglimento dell’appello cautelare, il Tribunale ha ripristinato il sequestro come originariamente disposto dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti e il periculum in mora.
Quanto al fumus commissi delicti, argomenta il Tribunale che non era in contestazione la natura di cartiere RAGIONE_SOCIALE società con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva avuto rapporti, che la consapevolezza del sistema di frode in capo al COGNOME, esclusa dal Giudice che aveva revocato il provvedimento di sequestro e dal provvedimento della giustizia tributaria che aveva annullato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2015 e sospeso quello del 2016, era sussistente alla luce dell’informativa della Guardia di Finanza del 01/09/2021 che, a sua volta, richiamava l’annotazione di PG della Squadra Mobile in procedimento separato, che riportava alcune significative intercettazioni telefoniche; che gli elementi valutati in sede penale e in sede amministrativa erano differenti e che non risultava essere emesso un provvedimento di sgravio e, quanto al periculum in mora, era già stato ritenuto nel provvedimento genetico, ed era sussistente in ragione dell’incapienza dei beni sequestrati.
Avverso l’ordinanza i difensori di COGNOME, persona indagata, e della società RAGIONE_SOCIALE, terza interessata, hanno presentato ricorsi e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti – comuni – motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione apparente in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora.
Il provvedimento impugnato sarebbe privo dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giustificative della decisione non risultando l’iter argomentativo avendo omesso di scrutinare la sussistenza degli elementi indiziari a carico del COGNOME in ordine all’elemento soggettivo del reato e segnatamente alla consapevolezza del sistema di frode nell’acquisto, da parte di RAGIONE_SOCIALE di acquisti di prodotti petroliferi società interposte in evasione di Iva, limitandosi ad una sterile elencazione di elementi inconferenti tratti da prove inutilizzabili. Il Tribunale non avrebbe fornit
idonea motivazione per confutare le valutazioni operate dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari che aveva revocato il sequestro ritenendo sussistente la buona fede del ricorrente COGNOME derivante dalla trasparenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali e dall’attività di verifica svolta rispetto alle società venditrici. Non avrebbe valuta che il giudice tributario, sulla base degli stessi elementi, aveva annullato la pretesa tributaria per l’anno 2015, mentre l’aveva sospesa per Vanno 2016, stante la buona fede del ricorrente. Del tutto assente sarebbe poi la motivazione circa la sussistenza del periculum in mora e della valutazione del lasso di tempo trascorso dai fatti di oltre sei anni.
A seguito dell’appello del pubblico ministero, la devoluzione deve involgere tutti i presupposti legittimanti un provvedimento ablatorio ivi compreso le esigenze cautelari. Sul punto la motivazione sarebbe del tutto assente essendosi limitata peraltro all’indicazione della mera incapienza dei beni sequestrati che in nessun modo soddisfa il necessario obbligo motivazionale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione alla motivazione apparente in ordine ai rapporti con il giudicato tributario.
Secondo il ricorrente sarebbe venuta meno la pretesa erariale in quanto relativamente all’anno 2015 era stata prodotta la sentenza della commissione tributaria di annullamento nel merito della pretesa erariale nonché la nota con la quale l’ente impositore RAGIONE_SOCIALE comunicava che le somme richieste non erano dovute, e relativamente all’anno 2016 era stata prodotta l’ordinanza di sospensione dell’avviso di accertamento. Ora come è noto nei reati tributari il profitto confiscabile va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria con la conseguenza che lo stesso non è configurabile e quindi non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionare all’ablazione in caso di annullamento della cartella esattoriale e di correlato provvedimento di sgravio. Di tali principi non avrebbe fatto corretta applicazione il tribunale, rendendo anche una motivazione meramente apparente.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 270 cod.proc.pen. Inutilizzabil RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche disposte in altro e diverso procedimento penale in assenza dei presupposti di connessione.
Il difensore ha depositato, in data 26 settembre 2023 e in data 4 ottobre 2023, memorie con cui, essendo venuta meno la pretesa erariale a seguito di provvedimento giudiziario, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Ha allegato
sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma in data 19/06/2023 e estratto della situazione debitoria dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il procuratore AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di NOME e il rigetto del ricorso di NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE è inammissibile perché privo di procura speciale.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire un procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, COGNOME, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, COGNOME, Rv. 228019).
Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alc necessità di procura speciale, che è imposta solo per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge” (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580).
Invece, nel caso di terzo interessato, in questo caso la società, a cui i beni sono stati sequestrati e che avrebbe diritto alla restituzione, società che è terza rispetto al reato contestato al COGNOME, quale legale rappresentante, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod.proc.pen. è portatore di interessi civilistici, cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti a difensore.
Non risulta allegata al ricorso per cassazione la procura speciale, né detta
procura è stata rinvenuta agli atti del procedimento di legittimità, che la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto conferire al difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l’inammissibilità del ricorso.
Né può ritenersi valida procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod.proc.pen. il mandato ad impugnare rilasciato, ai sensi dell’art. 581 comma 1 ter e quater cod.proc.pen. che attiene al conferimento del mandato al difensore all’impugnazione (del condannato in assenza), che non conferisce la rappresentanza ex lege della società per stare in giudizio.
La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l’esame dei motivi proposti. All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al versamento della somma di C 3000,00 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Il ricorso di COGNOME NOME è fondato con limitato riguardo al profilo del peri culum in mora, nel resto va rigettato.
3. Il primo motivo di ricorso è solo in parte fondato.
Con esso il ricorrente censura la motivazione, che assume mancante, del fumus commissi delicti in relazione all’elemento soggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sotto il profilo della consapevolezza, in capo all’acquirente RAGIONE_SOCIALE di prodotti petroliferi, della presunta frode iva commessa dalle società cartiere, buona fede già ritenuta dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Roma, che aveva revocato il sequestro preventivo, evincibile dalla trasparenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, regolarmente pagate a mezzo bonifico bancario, dalla documentata verifica che la società acquirente RAGIONE_SOCIALE aveva compiuto ai fini della regolarità degli acquisti petroliferi, buona fede dimostrata anche dalla circostanza che, venuto a sapere il ricorrente della verifica fiscale nel 2016, aveva interrotto i rapporti commerciali con le società cartiere coinvolte, e del periculum in mora meramente enunciato mediante richiamo per relationem al provvedimento genetico.
La prima parte della censura, che attiene al profilo del fumus commissi delicti, non coglie nel segno e risulta manifestamente infondata.
Sotto un primo profilo va rammentato che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni dì legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la
responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del ben all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudizia (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 COGNOME, Rv. 250397). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, COGNOME, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, COGNOME, non massimata sul punto; Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, COGNOME, non massimata sul punto).
Quanto al profilo dell’elemento soggettivo del reato, sempre nell’ottica della sussistenza del fumus, tenuto conto che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga “ictu oculi” (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276015 – 01).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame.
L’ordinanza impugnata, a pag. 19, ferma e incontestata la natura di cartiere della società in rapporti con RAGIONE_SOCIALE, ha argomentato la consapevolezza del sistema di frode a carosello in cui era parte la RAGIONE_SOCIALE e il suo legal rappresentante COGNOME NOME, richiamando il contenuto dell’annotazione della Guardia di Finanza che richiamava l’informativa della Squadra Mobile dell’11/04/2016, annotazione che ricostruisce la natura di cartiere RAGIONE_SOCIALE società che hanno avuto rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE srl e il ruolo del COGNOME, emerso dal contenuto di intercettazioni telefoniche in due operazioni commerciali (cfr. pag. 20) significative della consapevolezza del sistema di frode. Evidenzia, il Tribunale, il contenuto dell’informativa della Guardia di Finanza del 10 settembre 2021 e il contenuto di alcune conversazioni, in alcune RAGIONE_SOCIALE quali il COGNOME era l’interlocutore che confermavano la sua consapevolezza (cfr. pag. 21).
L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, contiene una motivazione per nulla apparente. Il Tribunale ha compiuto una verifica che, si ripete, è connaturata a tale fase processuale e che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione.
La censura è invece fondata con riguardo al profilo della carenza di motivazione in relazione al periculum in mora.
Deve preliminarmente darsi atto che il Tribunale cautelare ha accolto, con l’ordinanza impugnata, l’appello del AVV_NOTAIO Ministero avverso l’ordinanza del GIP che aveva revocato il sequestro preventivo per sopravvenuta assenza di fumus commissi delicti.
Costituisce indirizzo interpretativo che il Collegio condivide, quello secondo il quale il tribunale chiamato a decidere sull’appello in materia di sequestro preventivo, caratterizzato, come quello ordinario, dall’effetto devolutivo, ha sempre l’obbligo di esaminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata e, qualora, a seguito dell’impugnazione del P.M., disponga la misura cautelare reale, ha anche il dovere di valutare la sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, non potendo l’effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto in sede di riesame, ma anche con la richiesta di revoca e con l’appello (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Bottini, Rv. 254392 – 01; Sez. 6, n. 10846 del 16/01/2007, COGNOME, Rv. 235918 – 01).
Il Tribunale non ha assolto all’onere di motivazione che, dopo le Sezioni Unite Ellade, non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo al “periculum già ritenuto e comunque sussistente alla luce dell’incapienza dei beni sequestrati”.
Limitatamente al profilo del periculum in mora, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Il ricorrente censura poi, con il secondo motivo, l’assenza di motivazione in relazione al rapporto tra procedimento penale e il giudicato tributario.
A tale riguardo, mette conto rilevare, a smentita della assenza di motivazione, che il provvedimento impugnato dava atto che il compendio probatorio in possesso del giudice penale si differenziava rispetto a quello esaminato nel giudizio avanti alla Commissione Tributaria che, quanto all’anno di imposta 2015, aveva annullato l’avviso di accertamento e lo aveva sospeso (al momento della pronuncia del Tribunale) per l’anno 2016, giudizio nel quale non vi erano le intercettazioni telefoniche che fotografavano una diversa situazione soggettiva in capo al ricorrente.
Proprio il diverso materiale e i diversi elementi di valutazione giustificavano, a parere del Tribunale, le diverse valutazioni – in punto buona fede – operate dalla Corte di Giustizia tributaria che aveva annullato l’avviso di
accertamento del 2015 e aveva sospeso quello del 2016, e quella del giudice penale, ritenendo che il sequestro andava mantenuto in assenza di provvedimento di sgravio che non risultava essere emesso.
Ora, se il motivo, come dedotto nel ricorso per cassazione, appare infondato tenuto conto della motivazione del Tribunale che ha fatto corretta applicazione dei principi reiteratamente espressi secondo cui solo in presenza di atto di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria, non è consentito il mantenimento del sequestro (Sez. 3, n. 8226 del 28/10/2020, Rv. 281586 – 01), non di meno, deve darsi atto che la difesa ha depositato, in data 25/09/2023 e successivamente in data 04/10/2023, oltre alla sentenza della Corte di Giustizia tributaria che ha annullato anche l’avviso di accertamento relativo al 2016, documenti, tratti dall’Area riservata della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che riepilogano la situazione debitoria della società e da cui risulterebbe indicato lo “sgravio”. Si tratta di documenti che, seppur successivi al provvedimento impugnato tuttavia, richiedono un accertamento di fatto che Questa corte di legittimità non è in grado di compiere, sicchè, in ragione dell’annullamento dell’ordinanza in accoglimento di parte del primo motivo di ricorso in punto periculum in mora, nel giudizio di rinvio il Tribunale valuterà anche le citate produzioni.
Il terzo motivo di ricorso di violazione dell’art. 270 cod.proc.pen. è generico.
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01), onere che non è stato assolto dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di COGNOME NOME l’ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 10/10/2023