Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4337 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4337 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Cassino in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto dei 29 giugno 2025, il Gip del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni nella disponibilità di COGNOME NOME, per un importo pari al profitto illecito conseguito, in relazione al
reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (indebita compensazione di crediti inesistenti), contestato al capo 25 della rubrica.
Secondo l’ipotesi accusatoria, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze investigative e degli accertamenti della Guardia di Finanza, gli indagati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avrebbero generato un inesistente credito d’imposta per investimenti, pari a euro 576.000, trasferito mediante la simulazione di una cessione di ramo d’azienda dalla società RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a COGNOME NOME, la quale avrebbe successivamente utilizzato detto credito per effettuare indebite compensazioni nell’annualità 2021, mediante la presentazione di modelli F24, con conseguente mancato versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute all’Erario.
Il Gip, ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti e del profitto del reato, individuato nelle somme non versate, riteneva ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs n. 74 del 2000.
Avverso tale decreto il difensore proponeva impugnazione ex art. 322 cod. proc. pen., eccependo il difetto del fumus commissi delicti, deducendo che il Gip si sarebbe limitato a recepire la prospettazione accusatoria senza verificare la natura di “cartiera” di RAGIONE_SOCIALE e la fittizietà della cessione del ramo d’azienda, evidenziando che dalle visure camerali e dai bilanci depositati emergeva la piena operatività della cedente nell’annualità di interesse.
La difesa rappresentava che la cessione era stata stipulata con atto notarile sotto condizione sospensiva dell’ottenimento, entro sessanta giorni, dell’autorizzazione alla fruizione del credito da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, autorizzazione richiesta da COGNOME in data 4 settembre 2020 e rilasciata il 19 gennaio 2021, cui seguiva il contratto definitivo del 28 gennaio 2021, regolarmente registrato.
Veniva altresì dedotta l’assenza di contatti tra COGNOME e gli altri indagati, eccezione di rapporti professionali con COGNOME, intermediaria dell’operazione, nonché la mancanza di qualsiasi restituzione di somme in favore della COGNOME, a differenza di quanto avvenuto per altri concorrenti.
La difesa contestava inoltre la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in assenza di prova di un accordo fraudolento, e del periculurn in mora, atteso che la società RAGIONE_SOCIALE non è una “cartiera” ma una realtà imprenditoriale solida, lamentando infine la carenza di motivazione del decreto in ordine alla necessità della misura e alla proporzionalità, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Massini”.
2.Secondo motivo di ricorso.
Si censura l’omessa motivazione in ordine alla doglianza, proposta in sede di riesame, relativa al periculum in mora non calibrato dal Gip alla concreta posizione della ricorrente. Si lamenta che l’operatività e la redditività dell RAGIONE_SOCIALE siano state considerate in senso accusatorio, ma non ai fini della valutazione della sussistenza del fumus.
Parimenti, è stata valorizzata, ai fini del fumus commissi delicti, la conversazione captata tra COGNOME e COGNOME, in cui il primo riferiva al secondo che la RAGIONE_SOCIALE “aveva saputo di un possibile recupero del credito”. Tale elemento è stato utilizzato per desumere la piena consapevolezza della ricorrente dell’operazione illecita, ma non è stato considerato da una diversa prospettiva: la RAGIONE_SOCIALE, pur sapendo del recupero del credito nel 2022, non ha mai compiuto atti volti a spogliarsi dei beni acquisiti, che invece ha addirittura accresciuto.
In conclusione, il ricorrente contesta che il vincolo sia stato adottato prescindendo dal requisito del fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ovvero che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni di cui all’art. 316, comma 2, cod. proc. pen. Non occorre che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già per sé adeguato. L’ordinanza impugnata non osserva tali indicazioni, atteso che il pericolo di dispersione viene giustificato esclusivamente con riferimento alle modalità del fatto illecito e alla presunta facile dispersione del denaro, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità.
La motivazione del AVV_NOTAIO è soltanto apparente e tale vulnus non è stato sanato dal Tribunale del riesame, che ha tentato di adeguare la motivazione inserendo locuzioni come “concreto e attuale pericolo” e riferimenti all’indagata, di fatto riqualificando il sequestro come finalizzato alla confisca diretta RAGIONE_SOCIALE risorse economiche illecite, equiparandolo a una confisca diretta, laddove si tratta di un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto, ovvero del denaro di provenienza illecita. La COGNOME, pur sapendo dell’esistenza del credito, non si è mai spogliata dei beni, la RAGIONE_SOCIALE è società attiva, solida, strutturata, leader nel settore logistica e trasporti, con affidabilità ed elevato patrimoni immobiliare, accresciuto dal 2000 al 2021 di oltre 5 milioni di euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione proposto avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammissibile esclusivamente per violazione di legge, nozione che ricomprende tanto gli
errores in iudicando o in procedendo quanto quei vizi motivazionali talmente radicali da rendere l’impianto argomentativo a sostegno del provvedimento inesistente ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e razionalità, sì da non consentire la comprensione del percorso logico seguito dal giudice. Tale principio è stato delineato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 25932 del 26 giugno 2008, COGNOME, Rv. 239692, e già precisato, con Sez. Unite n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. COGNOME in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, nel senso che nel giudizio di legittimità possono essere dedotti la totale assenza di motivazione o il ricorso a una motivazione meramente apparente, restando invece estranea al sindacato la mera manifesta illogicità del discorso giustificativo.
Alla luce di tali coordinate, deve osservarsi che, nel caso oggetto del presente scrutinio, la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta profili di apparenza né di omissione. Il Tribunale ha infatti sviluppato un itinerario argomentativo pieno e coerente in ordine alla sussistenza del fumus, evidenziando come la ricorrente non potesse ignorare l’inesistenza del credito portato in compensazione, non essendo stati prospettati elementi idonei a configurare un incolpevole affidamento nella cedente o nei professionisti incaricati, e risultando anzi con evidenza la natura meramente artificiosa dell’operazione di cessione del ramo d’azienda, riferita a un preteso brevetto per investimenti nel Mezzogiorno privo di qualsiasi riscontro nella realtà fattuale.
Il giudice del riesame ha altresì messo in rilievo, con argomentazione puntuale, la natura di cartiera della RAGIONE_SOCIALE, società sprovvista di struttura operativa ed aziendale, circostanza che si correla al colpevole affidamento della ricorrente nella cedente e nei professionisti coinvolti.
Tale ricostruzione si pone in linea con l’indirizzo per cui, in tema di indebita compensazione di crediti di cui all’art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, un indice sintomatico della consapevole volontà del contribuente di neutralizzare i debiti erariali mediante una posta creditoria artificiosamente costruita, mentre, nell’ipotesi di crediti non spettanti ma ontologicamente esistenti, occorre la dimostrazione della consapevolezza della loro inutilizzabilità in compensazione (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833 – 02).
In chiave cautelare, gli elementi valorizzati risultano pienamente sufficienti, poiché l’assenza di dolo deve emergere ictu °cui/ e, nel caso in esame, il dato del prezzo di cessione, di gran lunga inferiore rispetto all’entità del credito ceduto, conferma ulteriormente la correttezza della valutazione del Tribunale.
2.Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione sul periculum in mora.
A fronte RAGIONE_SOCIALE puntuali deduzioni difensive, che allo stato non trovano smentita nelle emergenze disponibili e che rappresentano una realtà aziendale operativa, solida sotto il profilo economico-patrimoniale, con un incremento dei cespiti negli anni e un rapporto commerciale sostanzialmente unico con la RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale del riesame non ha svolto una valutazione realmente riferita alla posizione dell’indagata. La decisione si limita, infatti, richiamare in modo assertivo le modalità del fatto illecito attribuito a COGNOME, senza spiegare per quali ragioni tali elementi dovrebbero tradursi, anche per la COGNOME, in un concreto pericolo di dispersione dei beni.
La motivazione non si confronta con i parametri richiesti dall’art. 316, comma 2, cod. proc. pen., poiché fonda il giudizio cautelare su condotte proprie dell’autore del meccanismo fraudolento, trascurando di verificare se la legale rappresentante e la società da lei amministrata avessero posto in essere comportamenti effettivamente idonei a pregiudicare le garanzie del credito.
Non è stato considerato, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE, pur avendo appreso del possibile recupero del credito già nel 2022, non ha proceduto ad alcun atto dispositivo, ma anzi ha incrementato il patrimonio aziendale; né è stata valutata la condizione di impresa attiva, strutturata e dotata di un significativo patrimonio immobiliare.
In mancanza di una motivazione che colleghi in modo logico questi elementi a un concreto rischio di dispersione del profitto illecito, il richiamo alla “fac dispersione RAGIONE_SOCIALE risorse economiche” e alla “struttura del meccanismo delittuoso” resta una formula generica e non sufficiente a giustificare il vincolo cautelare. Deve quindi ritenersi che, allo stato, manchi una motivazione conforme ai criteri di specificità, attualità e individualizzazione del perico richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
3.Per tali ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere competente ai sensi dell’art 324, cc, 5, cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere competente ai sensi dell’ad 324, co. 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 04/12/2025
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