Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11785 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Prato il DATA_NASCITA
avverso l’ ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze in data 2/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 2/11/2023 il Tribunale di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME avverso il provvedimento di sequestro disposto dal GIP relativamente alla somma, profitto del reato di truffa di cui all’art. 640 bis c.p., consistita nell’aver percepito quale rapp.te della ” Wal
4)-
RAGIONE_SOCIALE“, dall’RAGIONE_SOCIALE, mediante false attestazioni rilasciate dai committenti COGNOME e COGNOME sull’esecuzione dei lavori di ristrutturazione rientranti nel bonus 110%, attraverso il meccanismo della cessione del credito, la somma di euro 229.891,00 per lavori, invero, mai eseguiti.
2.Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a due motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p., con riguardo alla sussistenza del delitto di cui all’art. 640 bis c.p.,
Assume che il Tribunale di Firenze avrebbe omesso di assolvere all’onere motivazionale in relazione al fumus commissi delicti, limitandosi a riproporre le argomentazioni che erano state poste a base del decreto del GIP senza tener conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive e RAGIONE_SOCIALE allegazioni prodotte a sostegno RAGIONE_SOCIALE medesime. In particolare il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la certificazione del’AVV_NOTAIO COGNOME, tecnico asseveratore che sottoscriveva gli stati d avanzamento (tacciandola di falsità) e la documentazione che attestava la fornitura e il trasporto dei materiali e dunque la circostanza che i lavori, alle date RAGIONE_SOCIALE certificazioni attestanti lo stato di avanzamento (SAL), erano in corso di esecuzione.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 125 e 321 c.p.p., in merito alla sussistenza del periculum in mora.
Il Tribunale non avrebbe motivato sul punto, limitandosi ad ipotizzare eventi futuri ed incerti circa la possibile dispersione del patrimonio del ricorrente, senza esaminare la situazione fattuale e cioè senza spiegare le ragioni che, in concreto, rendevano necessaria l’anticipazione della misura ablativa
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito esplicitati.
Prima di analizzare i punti di censura che si ritiene abbiano individuato un deficit strutturale del provvedimento impugnato, anzitutto occorre sottolineare che in ambito di verifica della tenuta dei provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità, l’esame del collegio è informato dal principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli “errores in iudicando” o “in procedendo” e quei (soli) vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. U, n.25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Per tale ragione, le censure contenute nei motivi di ricorso che attengono alla carenza di motivazione in ordine al fumus del reato ed al periculum in mora appaiono fondate.
2.11 Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 640 bis c.p., sul rilievo che l’indagato nella qualità di legale rapp.te della “RAGIONE_SOCIALE” si fosse avvalso, per ottenere dall’Erario la somma corrispondente al credito di imposta ceduto da COGNOME e COGNOME, committenti dei lavori, di documenti falsi quali i due certificati (SAL) datati 2/9/2021 e del 25/11/2021 attestanti lo stato di avanzamento dei lavori, quando i lavori, a quelle date, risultavano ineseguiti.
Orbene, in disparte l’immotivata conclusione del Tribunale circa la falsità della certificazione del tecnico asseveratore AVV_NOTAIO COGNOME che aveva attestato che i lavori di cui ai due SAL erano stati eseguiti, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto sussistente la truffa di cui all’art. 640 bis c.p., sul presupposto della mancata effettuazione dei lavori quando in realtà la stessa ordinanza, a pag. 9, evidenzia che, nel caso di specie, si contestava il mancato inizio dei lavori entro 90 giorni dalla stipula del contratto aggiungendo che i lavori, seppure in ritardo, erano stati eseguiti, mentre altri erano stati mal eseguiti.
Da ciò, discende quindi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata riguardo al fumus del contestato, è sorretto da considerazioni non coerenti con il dato normativo posto che nel caso di specie non si è avuta simulazione della sussistenza dei presupposti del beneficio fiscale costituito dalla detrazione dall’imposta lorda del 90% RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per gli interventi edilizi di cui al comma 219 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e, quindi, l’inesistenza tout court RAGIONE_SOCIALE operazioni costituite da tali interventi, né la strumentalità della ipotizzata simulazione alla creazione di crediti d’imposta non spettanti e conseguente fittizietà RAGIONE_SOCIALE collegate cessioni di tali crediti d’imposta dai beneficiari dell’agevolazione, alla società ” RAGIONE_SOCIALE” e per essa all’indagato, quanto piuttosto un ritardo nell’esecuzione di detti lavori o la loro maldestra esecuzione.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato .
Il Tribunale cautelare,poi, pur avendo richiamato il principio affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv.281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere anche la concisa motivazione del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla
definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca (il principio è stato successivamente più volte affermato: Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Rv. 284145;Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283993), non ha motivato in ordine al periculum esprimendo piuttosto un giudizio prognostico circa la possibile reiterazione del reato (pag. 9 dell’ordinanza) e non invece sugli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore, tali da poter pregiudicare l’esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l’autore del reato dispone, quale che esso sia.
Con riguardo alla posizione del ricorrente l’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
P.q.m.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 9/2/2024