Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di FERMO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso«
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 8 maggio 2024 il Tribunale di Fermo, sezione per il riesame, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse Santandrea avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 24 ottobre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo.
La precedente ordinanza emessa in data 22 novembre 2023 dal medesimo Tribunale nei confronti dello stesso Santandrea e avente il medesimo oggetto era stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli att Tribunale di Fermo, Sezione per il riesame, per l’ulteriore corso, c sentenza emessa il 14 febbraio 2024 dalla Corte di Cassazione, che aveva rilevato che non erano stati trasmessi al Tribunale per il riesame i verb
relativi all’esecuzione della misura cautelare reale, nella specie contene anche la nuova dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato, ciò che aveva indotto il medesimo Tribunale &effettuare la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale presso il domicilio in precedenza eletto sull’erroneo assunto dell’irrilevanza ai fini dell’instaurazione contraddittorio della dichiarazione di un nuovo domicilio.
Avverso la detta ordinanza emessa in data 8 maggio 2024 proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difenso chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in relazione al decreto sequestro preventivo, nonché carenza, contraddittorietà e apparenza della motivazione.
Assumeva, in particolare, che nell’ordinanza impugnata non era stata descritta la condotta ascritta all’imputato, essendosi limitato, il Tribu per il riesame, all’indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, così che la motivazione risultava viziata in punto di sussistenza requisito del fumus boni iuris.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Deve, invero, osservarsi che a pag. 5 dell’ordinanza impugnata vi è un esplicito riferimento alla condotta contestata al Santandrea – i particolare consistita nel “verificato trasporto in data 24.3.23 da parte dell’indagato di scarpe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo del proprio Fiat Ducato senza documentazione di accompagnamento, mai rinvenuta o prodotta e merce recante il medesimo … veniva rinvenuta nel magazzino-garage in uso all’indagato senza che, del pari, risultasse licenza-contrattoconcessione per uso del segno distintivo. Merce, tutta, il cui marchio è stato verificato come contraffatto dalla perizia svolta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE” e agli elementi a suo carico.
Secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valut il “fumus commissi delicti”, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibílità del fatto in un’ip di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasi
elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibili dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (v. per tut Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024 Cc., Balint, Rv. 286366 – 01).
Orbene, nel caso di specie, come sopra evidenziato, il Tribunale per il riesame ha dato conto in maniera puntualefdegli elementi di fatto, aventi carattere indiziario e indicativi della riconducibilità al ricorrente condotta contestata.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichia inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorre versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 02/10/2024