Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22943 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di NOME COGNOME, nato a Peshiera del Garda il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 12/09/2023 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di ista di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto sequestro preventivo emesso in data 18 luglio 2023 dal Giudice per le indagi preliminari dello stesso Tribunale in relazione al reato di cui agii artt. 110/ cod. pen. ascritta al predetto e avente ad oggetto la somma di euro 31.685, ha annullato il predetto provvedimento, disponendo la restituzione della somm all’avente diritto.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dell Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. non esse fondato l’assunto di un collegamento giuridico tra il precedente vincolo probato e quello determinato dal sequestro preventivo, non rilevando l’espressione valenza meramente descrittiva – secondo la quale era stata richiest “conversione” del primo nel secondo, trattandosi di provvedimenti autonomi indipendenti, ragione per la quale le vicende del primo non incidono su quelle secondo ed avendo il Pubblico Ministero correttamente azionato il sequestr preventivo per salvaguardare il vincolo sulla somma di denaro rinvenuta a segui del venire meno del precedente vincolo probatorio.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relaz alla affermata genericità del provvedimento annullato in ordine alle ragioni sequestro della cospicua somma di denaro. Il provvedimento impugnato, senza considerare le possibili modulazioni della motivazione delineate ne giurisprudenza di legittimità (Su Ellade), si è limitato alla predetta censura considerare le ragioni poste a base della misura cautelare reale recepit provvedimento impugnato, riguardanti una cospicua somma di denaro sottratta a un concorrente esterno in associazione mafiosa, il cui ruolo era di favori consorteria RAGIONE_SOCIALE, attraverso attività di emissione di fattur operazioni inesistenti – che notoriamente creano capitali occulti e quindi in con – di facile occultamento e sottrazione.
3.Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, c 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. m in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Proc generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato riguarda la indicata somma rinvenuta e sequestrata a NOME COGNOME in occasione della esecuzione nei suoi confronti del misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione alla a mossagli di concorso esterno in associazione di stampo mafioso.
Il Tribunale assume che, in ragione dell’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio della predetta somma da parte dello stesso Tribunale in da 13.7.2023, il successivo provvedimento di sequestro preventivo emesso i 18.7.2023 dal Giudice per le indagini preliminari, non poteva esplicare al effetto «in ragione della già avvenuta espunzione, dalla realtà giuridica provvedimento presupposto», pur non essendovi «una preclusione processuale alla richiesta di un diverso vincolo su beni già assoggettati a sequestro proba a condizione che fosse avanzata dal P.M. autonoma e successiva domanda in relazione agli stessi beni, giusta l’intervenuto annullamento del seque probatorio (in data 13 luglio 2023) precedente all’emissione dell’ordinanza del (del 18 luglio 2023) che disponeva la conversione del primo sequestro in sequest preventivo».
Sotto altro aspetto, pur rilevandone la ultroneità, il Tribunale ha ritenut adeguatamente motivato il requisito del periculum in mora in base al “generico riferimento alle modalità di occultamento e all’ingente somma di denaro quali ind della sua provenienza illecita”, non essendo, pertanto, specificamente giustif le finalità impeditive perseguite o la urgenza di provvedere in vista destinabilità alla confisca.
3. Il primo motivo è fondato.
Posto l’indiscusso svolgimento della vicenda procedimentale cautelare, Tribunale ritiene di far leva sulla circostanza della “conversione” – opera provvedimento del GIP del 18 luglio 20123 – dell’originario sequestro probator in quello preventivo, facendo discendere dall’annullamento del primo l’impossibil giuridica di dare vita al secondo.
L’assunto del Tribunale è privo di fondamento.
Invero, come correttamente osserva il ricorrente, nessuna dipendenza giuridico-funzionale sussiste tra l’originario provvedimento di sequestro probat ed il successivo sequestro preventivo della medesima somma di denaro, non valendo a stabilirlo l’identità dell’oggetto e la sua sottrazione alla disp dell’indagato. Per cui errata è la qualificazione del primo sequestro
“presupposto” del secondo, con ciò alludendo alla natura giuridica di esso, in insussistente.
Non può, pertanto, aver rilievo la concreta finalità perseguita d successione temporale dei due sequestri volta ad assicurare – secondo tempestiva iniziativa del pubblico ministero – la sottrazione della somma disponibilità dell’indagato attraverso quella che solo descrittivamente è ind quale “conversione” del vincolo probatorio in preventivo.
Cosicché erroneamente il Tribunale disattende l’ampio orientamento – che pure mostra di condividere – che giustifica la legittima emissione di un seque preventivo dopo l’annullamento del vincolo probatorio sul medesimo bene.
Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Il provvedimento impugnato, riferendosi astrattamente sia alla final impeditiva che a quella confiscatoria, rileva che in entrambi i casi la motiva sul periculum in mora è inadeguata.
Il duplice astratto riferimento trova giustificazione in quanto il decr sequestro preventivo risulta emesso “ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.” e, la valutazione del fumus delicti, si limita a condividere la prospettazione del pubblico ministero solo precisando – quanto al periculum in mora -che sulla base delle modalità di rinvenimento della ingente somma (pacchi di banconote suddivis e sigillati) e l’assenza di giustificazione della provenienza di essa correlazione con l’attività illecita dell’indagato, non specificando né la impeditiva né quella confiscatoria del sequestro.
Il rinvio del provvedimento alla richiesta del Pubblico Ministero impone verificare quest’ultima: ebbene, anche questa, nel richiedere il sequestro ai dell’art. 321 cod. proc. pen., non va oltre la ipotizzata correlazione della con l’attività illecita aggiungendo la considerazione secondo la quale, tratta di somme liquide, esse sono di facile occultamento o dispersione.
4.2. Deve essere richiamato il consolidato indirizzo interpretativo di qu Suprema Corte, secondo cui « il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appara argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (da ultimo, Sez. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).
6.3. Nella specie si verte nella assenza della motivazione sulla finalit sequestro – che il Tribunale poteva né autonomamente individuare né integrar (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509) – non quindi, possibile individuare il parametro di legittimità della correlata motiva in ordine al periculum in mora, risolvendosi la censura del ricorrente in una inammissibile incursione in valutazioni di merito e non essendo concludente riferimento a Su Ellade, pertinente al solo sequestro a fini di confisca.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 15/05/2024.