Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47915 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47915 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vigevano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 31/03/2023 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata in data 6 ottobre 2023.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip presso il Tribunale di Milano, in data 9 settembre 2022, ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12 – bis d.lgs 1 marzo 2000, n. 74, della somma di euro 41.814,00, in relazione ad indagini svolte per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver indicato, al fine di eva le imposte, nelle dichiarazioni fiscali della società RAGIONE_SOCIALE, di cui è legale rappresentante, elementi passivi fittizi utilizzando fatture per operazioni inesistenti segnatamente nell’anno di imposta 2019, per C 34.900,00, con evasione Ires per C 8.376,00 e Iva per C 7.678,00, e nell’anno 2020, per C 56.000,00 con evasione Ires per C 13.440,00 e Iva per C 12.320,00.
Avverso tale sentenza, il ricorrente presenta ricorso per cassazione, per il tramite degli avvocati difensori, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., i relazione alla mancanza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato quanto al fumus commissi delicti. Argomenta il ricorrente che a fronte di un provvedimento genetico che si limitava a riportare il contenuto della richiesta del P.M. e di specifiche doglianze difensive svolte nell’istanza di riesame, il tribunale si sarebbe limitato ad affermare di non condividere le argomentazioni difensive con giudizio apodittico che non consentirebbe di apprezzare le ragioni della decisione. In particolare, la difesa aveva puntualmente contestato la ritenuta inesistenza delle prestazioni indicate nelle tre fatture contestate e, segnatamente, quanto alla fattura del 2019, aveva argomentato l’esistenza della prestazione indicata avendo acquistato, la società del ricorrente, i gadget indicati nella fattura incriminata, quanto alle due fatture relative al 2020, aveva spiegato che esse si riferivano ad eventi fieristici realizzati. A fronte di specifiche contestazion Tribunale si sarebbe limitato a ritenere non condivisibili le doglianze con motivazione apodittica e dunque assente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’omessa motivazione sul periculum in mora. Argomenta il ricorrente l’assenza totale di motivazione sul requisito del periculum in mora. Dopo avere qualificato il sequestro disposto nei confronti del ricorrente come finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale ritenuto sussistente il periculum in mora in dipendenza della valutazione sommaria dell’incapienza del patrimonio della società a fare fronte alla confisca diretta in ragione del patrimonio netto pari a € 39.000,00 e dell’incerta liquidità, nulla argomentando con riferimento al soggetto persona fisica indagata nei cui confronti è stato eseguito il sequestro. Del tutto mancante sarebbe la motivazione del periculum in mora nei confronti dell’indagato sotto il profilo della necessità anticipatoria della misura cautelare disposta nei suoi confronti.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è fondato.
Deve anzitutto rammentarsi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nel nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando”
o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093).
2. Nel rammentare che ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del “fumus commissi delicti” attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell’imputato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433 – 01), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fa prospettati dall’accusa (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Rv. 272927 – 01), rileva il Collegio la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
A fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente con l’istanza di riesame, che sono riportate nel provvedimento impugnato, il tribunale ha reso una motivazione in parte assente e in altra parte meramente apparente.
Dopo aver ripercorso gli sviluppi delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di società emittenti fatture per operazioni inesistenti, evidenziava che gli ulteriori sviluppi investigativi si erano concentrati sulla societ RAGIONE_SOCIALE del ricorrente che aveva annotato in contabilità componenti negative del reddito derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in risposta alle doglianze difensive che si appuntavano sulla esistenza delle forniture indicate nelle fatture per le quali era stato pagato il corrispettivo, dopo avere dato atto che la società del ricorrente aveva accettato la proposta di fornitura da parte di RAGIONE_SOCIALE, di vari gadget (mini quaderni, penne a sfera, shopper ect.) con il logo della RAGIONE_SOCIALE, dell’esistenza dei DDT e del pagamento della fattura per € 34.000,00 oltra iva, nulla argomenta in punto fittizietà oggettiva della prestaziontindicata in fattura. Con riguardo alla contestazione mossa in relazione alla dichiarazione per l’anno 2019, la motivazione è assente in punto fumus commissi delicti.
Apparente, in quanto non è dato cogliere l’iter argomentativo logico svolto dal tribunale a sostegno del fumus, è la motivazione in relazione alla contestazione mossa di dichiarazione fraudolenta in relazione all’anno 2020. In relazione agli acquisti effettuati da RAGIONE_SOCIALE di gadget pubblicitari da stampare con il logo RAGIONE_SOCIALE (n. 15 post it e 15 quaderni) l’inesistenza della prestazioni indicate nelle due fatture viene tratta da un lato dall’assenza di ADS tra i partecipanti alla
Fiera di Parma, elemento per nulla dirimente non risultando che l’attività di pubblicità di RAGIONE_SOCIALE fosse demandata alla RAGIONE_SOCIALE, soggetto da cui la società del ricorrente aveva commissionato la stampa con il logo RAGIONE_SOCIALE sui gadget pubblicitari e, quanto all’evento fieristico Smau, risulta, al contrario d provvedimento impugnato, che la ADS avesse uno spazio pubblicitario e tra jo loghi pubblicizzati vi era anche quello di RAGIONE_SOCIALE, circostanza che in radice contrasta con l’assunto accusatorio.
4. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata non contiene una motivazione in relazione al requisito del periculum in mora come richiesto dalle Sezioni Unite Ellade e dalla successiva giurisprudenza in tema di reati tributari, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, Beni, Rv. 284313 – 01).
Per un verso il tribunale confonde il profilo della legittimità del sequestro del profitto del reato tributario in funzione della confisca per equivalente, commesso dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, in assenza dei requisiti per disporre la confisca diretta nei confronti dell’ente, (cfr. S.U. Gubert) risultan dall’accertata insufficienza del patrimonio sociale a coprire l’importo evaso, essendo stato disposto il sequestro in funzione della confisca per equivalente, e, dall’altro lato, non rende alcuna motivazione, come imposto dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, della necessità anticipatoria della misura cautelare disposta nei confronti della persona indagata, secondo la sentenza n. 31380 del 2022 e non della società. Il periculum in mora deve essere riferito al soggetto persona fisica, diversa dalla società, persona fisica che ha subito il sequestro in funzione della confisca per equivalente.
Come chiarito dalla citata sentenza n. 31380 del 2022, il periculum in mora necessario per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve, invece, pur sempre essere concreto ed attuale, e non già meramente congetturale, e deve essere specificamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale.
Il Tribunale non si è, dunque, conformato al principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite nella sentenza Ellade ed ha errato nel ritenere che la documentazione prodotta dalla difesa in ordine alle condizioni patrimoniali e alla composizione del patrimonio del ricorrente fosse estranea alla delibazione del
Tribunale dovendosi, invece, valutare il periculum in mora nei confronti della sola società. Affermazione in punto di diritto errata.
L’ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod.proc.pen.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigl!er, pst sore
Il Presidente