Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. LIBERTA 1 di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, quale rappresentante legale pro tempore della RAGIONE_SOCIALE ( 31/05/2017 al 06/08/2019), ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto preventivo relativo al veicolo a lui intestato, a due conti correnti e a un libretto d disposto ai sensi dell’art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., stante la totale inca patrimonio dell’ente. La misura cautelare reale è stata disposta in relazione alla con provvisoria di cui all’art. 10 quater d.lgs.74/2000, per aver l’indagato, in concorso co cui il rappresentante legale dello RAGIONE_SOCIALE, omesso di versare le somme all’Erario portando in compensazione crediti di imposta IRES (codice tributo 2003) del risultati inesistenti, per complessivi euro 153.047,80 (capo 1 contestazione provvisoria
Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo, con il quale i lamenta difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al periculum in mora. Il giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalent tuttavia, affrontare approfonditamente tale profilo di doglianza e soffermandosi invece s del fumus, sebbene non vi fosse stata alcuna esplicita richiesta in proposito. Il ricorren richiesto la revoca del sequestro della auto, acquistata con un finanziamento che prev pagamento rateale, evidenziando che il mezzo di locomozione è adibito ad accompagnare padre, ultranovantenne ed invalido. Evidenzia che tale auto non ricade nella ga patrimoniale dell’indagato, non avendo alcun valore commerciale ed essendo, sostanzialme di proprietà della finanziaria, posto che il pagamento rateale non è concluso. Chiede d autorizzato a fare uso dell’auto.
Il ricorrente aveva chiesto altresì che un conto corrente potesse essere anche parzi liberato dal vincolo disposto allo scopo di poter usufruire dello stipendio e far fr esigenze di vita o, in subordine di essere autorizzato all’apertura di un altro conto co scopo di far confluire le poche risorse economiche derivanti dallo stipendio sul quel con
A fronte di tali deduzioni e richieste, nulla è stato argomentato dal giudice a quo in ordine al pericolo concreto e attuale di distrazione dei beni qualora questi vengano affidat libera disponibilità, né, tale concreto pericolo è stato adeguatamente esplicitato n genetico.
3.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato.
1.1. Le Sezioni Unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all’analoga pre di cui all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., hanno chiarito, con formulazione di portata e quindi estensibile al tema in disamina, che nella nozione di violazione di legge rie mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in qua situazioni correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell’art. 1 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizional U, 28/05/2003, n. 25080, COGNOME, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allor motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al p da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merit le linee argomentative siano talmente scoordìnate da rendere oscure le ragioni che giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomenta qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nu l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l’i consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi lo motivazione.
1.2. Si osserva, sempre in via preliminare, che, con specifico riferimento al motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno st il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, co cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio” motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, in quanto tale caratteris di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene. Le Sezioni Unite hanno quindi r quell’opzione riduttiva che si accontentava di una motivazione confinata nella individuazione della confiscabilità del bene, in quanto essa sortirebbe gravi ripercus piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non col di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all’art.6, par. 2, CEDU. Pertanto, in evidenzia la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prog in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l’ anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motiv del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termi devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impos di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, E
2.2. Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal giudice a quo deve ritenersi, per alcuni versi, mancante e per altri, apparente e, dunque, sindacabile nella presente sede.
– la motivazione è mancante laddove il giudice a quo omette di spiegare I agioni della) frilevanza della circostanza che il COGNOME estro diretto nei confronti COGNOME e abbia avuto un esito quasi nullo, in qua COGNOME ari a circa euro 1.000, a fron e di oltre 487.000 quale impor complessivo f profitto del reato. .)
La motivazione presenta iwie -Ce profili di apparenza laddove il giudice a quo si affida ad argomentazioni apodittiche, omettendo di indicare gli elementi concreti a supporto di q affermato in termini meramente astratti e congetturali, relativamente all’eventualit denaro possa essere disperso e l’autovettura possa essere alienata.
E’ poi riscontrabile, altresì, un profilo di mancanza di motivazione laddove , ygiudice a quo omette di spiegare le ragioni per le quali l’utilizzo del veicolo per esigenze personali e relative all’accompagno del genitore invalido, non confutate dal Tribunale, siano conciliab il paventato pericolo di alienazione del mezzo.
La motivazione apparente determina, dunque, l’annullamento con rinvio d provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 3 comma 5, cod. proc. pen.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso all’udienza del 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente