Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27339 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
“RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore COGNOME NOMECOGNOME nato a Cassano allo Ionio (CS) il giorno 21.10.1991;
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia; avverso l’ordinanza in data 12/03/2025 del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza in funzione di Riesame; letta la memoria nell’interesse del ricorrente con la quale si insiste nell’accoglimento dei mo di ricorso datata 05/06/2025;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 marzo 2025, depositata in pari data e notificata in data 1 Marzo 2025, il Tribunale di Cosenza in funzione di riesame ha confermato il decreto di sequestr preventivo emesso ex art. 321 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribun di Castrovillari in data 17 febbraio 2025 avente per oggetto il trattore agricolo usato targat TARGA_VEICOLO, in relazione al reato di cui all’articolo 646 cod. pen..
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della società “RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME terza colpita dal decreto di sequestro preventivo, deducendo l’inosservanza di norme processual stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) con riguardo agli artt. 125, co 322, 324, 581, 597 cpp, 111 e 24 Cost., 6 e 48 CEDU per apparenza della motivazione ed in particolare per l’omessa valutazione delle deduzioni e delle prove formulate ed allegate da difesa con l’atto di riesame, attinenti la titolarità in capo al ricorrente del trattore se che escluderebbe il fumus del delitto di appropriazione indebita (contestato poiché l’indagato non onorando il pagamento delle rate relative al prezzo di acquisto del trattore e non dan seguito alle richieste di restituzione, aveva continuato ad utilizzarlo, rendendosi responsabi una illecita interversione del possesso).
Rappresenta al riguardo la difesa che il tribunale del riesame ha ritenuto il manca transito del bene nella disponibilità del ricorrente in difetto del perfezionamento del prezzo, però argomentare le ragioni di tale decisone e senza valutare le osservazioni circostanziate de difesa stessa circa l’assenza, nel contratto compravendita, di una clausola di riserva d proprietà, rendendo una motivazione apodittica laddove si afferma che “dagli atti offerti in es è possibile riscontrare prova certa della titolarità del bene in capo al soggetto querelant assenza peraltro di precisi riferimenti ai documenti fondanti tale conclusione e pur avend ricorrente rilevato (e documentato con gli atti allegati anche al ricorso) la mancanza d clausola ex art. 1523 cod. civ..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà e la sentenza impugnata deve essere annu con rinvio per nuovo giudizio.
In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, cos dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che l giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710- 01, riconosce, oltre che per gl “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia in caso di vizi della motivazione unicamente
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v
quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali
(Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME, non mass; Sez. 6, n. 10446 del
10/01/2018, COGNOME Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017,
Napoli, Rv. 269656-01, Sez.
U.
n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). Più
di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può esser
proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a
fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al
“fumus commissi delicti”, è
tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circ l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricor
incorrendo, in caso contrario, nella denunciata “violazione di legge”, cui consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza (Sez. 2 -, Sentenza n. 37100 del
07/07/2023).
Orbene, nel caso di specie, va rilevato come le argomentazioni (con allegazioni documentali) formulate dalla difesa sulla titolarità del bene oggetto di sequestro preventivo – con riferimento in particolare all’assenza di sottoscrizione di una clausola d riserva di proprietà in capo al venditore querelante fino all’integrale pagamento del prezzo – non risultano essere state vagliate dal tribunale del riesame, il quale ha affermato sic et simpliciter che “dagli atti in esame è possibile riscontrare prova certa della titolarit del trattore in capo al soggetto querelante”, decidendo dunque senza fornire spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, cos eludendo l’obbligo di motivazione e radicando, per l’effetto, la “violazione di legge denunciata, non altrimenti sanabile con argomentazioni implicite ovvero tratte dal complessivo corpo della motivazione, e alla quale deve conseguire l’annullamento dell’impugnata ordinanza cautelare con rinvio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324 co. 5 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p..
Così deciso il 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente