Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, quale terza interessata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, nel rigettare la richiesta di riesame dalla medesima proposta, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 31/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli della somma di euro 63.100,00 nei confronti di COGNOME NOME.
1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento, per un verso, alla sussistenza della buona fede della ricorrente, quale terza estranea al reato di concorso in riciclaggio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. per il quale è indagato il marito COGNOME NOME e, per altro, alla ritenuta mancanza di motivazione circa gli elementi indicativi dell’effettiva disponibilità e titolarità denaro in sequestro in capo alla ricorrente, per come comprovato dalla documentazione prodotta in sede di riesame, del tutto pretermessa dal Tribunale, dalla quale emergeva che Ella godeva di notevoli ricavi annuali riferibili all’impresa individuale di cui è titolare (bar e RAGIONE_SOCIALE).
Inconferente era la motivazione spesa sul punto dall’ordinanza impugnata che, nel disattendere il rilievo della documentazione difensiva, aveva fatto riferimento al “minor importo” degli introiti in contanti rispetto a quelli incassa elettronicamente ed al fatto che “nell’ultimo mese” non era dato ravvisare incassi ingenti.
In realtà, dalla documentazione prodotta, risultava che la ricorrente, nel periodo immediatamente antecedente al sequestro (avvenuto il 5/10/2023 ad opera della polizia giudiziaria come probatorio e successivamente mutato in preventivo), aveva effettuato più di quindici versamenti per contanti per la somma complessiva, al 28/09/2023, di euro 121.351,00.
I versamenti di denaro effettuati mediante sportello bancario dal 2/08/2023 al 28/09/2023 davano contezza di una disponibilità contante pari ad euro 206.535,00, interamente versata sul c/c di riferimento, a cui dovevano aggiungersi anche i ricavi pregressi accumulati e quelle somme delle vendite e degli incassi del bar/RAGIONE_SOCIALE dei giorni e delle ore immediatamente precedenti al sequestro (più di ventimila euro dal 2 al 5 ottobre 2023).
Solo nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2023 erano stati versati contanti per euro 22.815,00; sempre dall’esame della documentazione contabile emergeva l’effettuazione di versamenti per importi assai considerevoli (euro 37.015,00 il 12 agosto 2023; euro 18.890 il 18 settembre 2023; euro 14.040,00 l’11 settembre 2023; euro 26.650,00 il 4 settembre 2023; euro 15.505,00 il 28 agosto 2023; euro 26.035,00 il 7 agosto 2023; euro 16.795,00 il 2 ottobre 2023).
Meramente apodittica era poi l’affermazione secondo cui sarebbe del tutto anomalo che la ricorrente conservasse la disponibilità di una tale somma in contanti presso l’abitazione senza versarla in banca, peraltro in contrasto non solo col dato dimostrativo di un’ingente disponibilità di denaro contante, ma anche con cospicui versamenti giornalieri di importo particolarmente elevato (da circa 15 mila euro a ben oltre 35 mila).
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge con riguardo al periculum in mora, avendo il Gip omesso di motivare sia in ordine alla solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto che subiva la misura cautelare reale che all’eventuale precarietà, a fondamento di una prognosi circa il possibile depauperamento, nel tempo, della garanzia. Tale onere motivazione – involgente i requisiti della cautela – non poteva ritenersi assolto col mero riferimento alla natura del delitto in contestazione e alla consistenza del danno patrimoniale cagionato.
Il Pubblico ministero, con requisitoria-memoria del 24 gennaio 2024, sul rilievo che i motivi di ricorso ridondano in un vizio di motivazione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo avente carattere assorbente.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha escluso che la somma di denaro – oggetto di sequestro nei confronti dell’indagato COGNOME NOME indagato in ordine al delitto di concorso riciclaggio aggravato ex art. 4166/5.1 cod. pen. – fosse riferibile all’attività commerciale del RAGIONE_SOCIALE gestito dalla ricorrente «atteso che la movimentazione bancaria prodotta dalla difesa dimostra che la maggior parte degli introiti del bar RAGIONE_SOCIALE sono incamerati in via elettronica tramite pos e che, comunque, i versamenti in contanti sono relativi a somme di minore importo. Né la ricorrente ha dimostrato incassi così ingenti, nell’ultimo mese, non supportato da versamento sul conto della impresa a lei intestato».
Si tratta, invero, di una motivazione che non si confronta specificamente con il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame (relazione tecnica del commercialista, dichiarazione dei redditi dell’impresa individuale della ricorrente, conto economico relativo agli anni 2021 e 2022, lista movimenti del c/c bancario attestante le entrate e le uscite e il complesso delle operazioni nel periodo in contestazione, dettaglio e riepilogo movimenti), dalla quale risulta che la modalità di versamento di denaro contante mediante sportello bancario – che la relazione tecnica riconduce a costanti incassi derivanti
dall’esercizio commerciale – non era affatto inusuale ed anzi assume carattere ripetuto e per importi nel complesso assai considerevoli (al riguardo può farsi riferimento ai dati indicati dalla difesa della ricorrente e riassunti nella premessa in fatto, nonché agli allegati 9-12 della memoria prodotta dalla difesa in sede di riesame, aggiungendosi anche gli ulteriori versamenti del 25.9.2023 per euro 12.215,00, del 7.8.2023 per euro 26.035,00 e del 31.7.2023 per euro 20.580,00).
Pertanto, l’argomento utilizzato dal Tribunale per disattendere la prospettazione difensiva della lecita provenienza della somma in capo al terzo secondo cui la maggior parte degli introiti del bar RAGIONE_SOCIALE sarebbe incamerato elettronicamente tramite pos e i versamenti in contanti sono relativi a somme di minor importo – non risulta conferente, sia perché non viene indicata la misura del termine di raffronto, ossia l’entità di quanto sarebbe ascrivibile ad operazioni di incasso via pos rispetto a quanto incamerato in contanti e versato tramite sportello bancario, sia perché non tiene conto che la movimentazione del denaro contante non appare affatto esigua nel periodo di interesse ed anzi pare risultare sistemica.
A fronte, pertanto, di una documentazione che riconduce i plurimi versamenti di denaro a corrispettivi di incassi in contante a sostegno della continuità ed entità delle somme liquide di cui la ricorrente aveva immediata disponibilità, in assenza di elementi di indagine che consentano di escludere la riferibilità di tali versamenti ad incassi derivanti dall’attività commerciale e dal giro di affari che la stessa produrrebbe, la motivazione resa si appalesa apparente, in quanto gli argomenti utilizzati risultano privi della necessaria completezza e coerenza con il tema devoluto ed allegato.
Con la conseguenza che dinanzi ad una situazione di fatto differente da quella rappresentata e che vede invece la ricorrente disporre in modo non affatto saltuario di un flusso di denaro in contanti, finisce per assumere valenza apodittica anche l’ulteriore rilievo costituito dall’anomalia desumibile dal tenere presso la propria abitazione una considerevole somma in contanti.
In conclusione, va annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in applicazione del principio di diritto affermato dall Corte di legittimità a mente del quale è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso, il 13/02/2024