Sequestro Preventivo Malversazione: Quando è Legittimo?
Il sequestro preventivo per malversazione di erogazioni pubbliche rappresenta uno strumento cruciale per lo Stato al fine di bloccare i proventi di attività illecite e impedire la prosecuzione del reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 23141/2025) ci offre l’occasione per approfondire i presupposti di tale misura, analizzando il caso di un imprenditore accusato di aver distratto fondi pubblici.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro preventivo, sia in forma diretta che per equivalente, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona. Il provvedimento riguardava ingenti somme di denaro, un’intera società e un capannone industriale.
Le ipotesi di reato formulate a carico di un soggetto erano gravi: malversazione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. In sostanza, l’accusa sosteneva che l’indagato avesse ricevuto fondi pubblici per specifiche finalità e li avesse invece distratti per altri scopi, per poi reimpiegare i proventi illeciti in attività economiche.
L’imprenditore si era opposto alla misura cautelare reale, rivolgendosi al Tribunale del Riesame di Verona. Quest’ultimo, tuttavia, aveva respinto le sue argomentazioni, confermando integralmente il provvedimento di sequestro. Contro questa decisione, l’indagato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due motivi.
La Difesa dell’Imputato: Insussistenza del Reato
Il principale argomento difensivo sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava la presunta insussistenza del reato di malversazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale del Riesame avrebbe errato nel ritenere configurabile tale delitto, chiedendo di conseguenza l’annullamento del sequestro. La difesa puntava a smontare l’impianto accusatorio alla radice, sostenendo che, venendo meno il reato presupposto (la malversazione), anche l’accusa di autoriciclaggio e la relativa misura cautelare non avrebbero potuto reggere.
Le Motivazioni della Decisione sul Sequestro Preventivo per Malversazione
Nel valutare un ricorso contro un’ordinanza di sequestro preventivo per malversazione, la Corte di Cassazione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’indagato. Il suo compito è limitato a un controllo di legittimità sulla decisione del Tribunale del Riesame. In particolare, la Corte verifica se il giudice del riesame abbia correttamente applicato la legge e se la sua motivazione sia logica e coerente.
In questa fase cautelare, per giustificare il sequestro, non è richiesta la prova piena della colpevolezza, ma è sufficiente il cosiddetto fumus commissi delicti: la presenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile e plausibile la commissione del reato. Il Tribunale del Riesame aveva ritenuto sussistente tale fumus, confermando la misura. La Cassazione, nel suo scrutinio, deve limitarsi a verificare che questa valutazione sia stata immune da vizi logici o giuridici. La richiesta del Sostituto Procuratore generale di dichiarare l’inammissibilità del ricorso suggerisce che, a un primo esame, i motivi presentati potrebbero essere stati ritenuti infondati o non rientranti tra quelli che possono essere fatti valere in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La vicenda sottolinea un principio fondamentale nel diritto processuale penale: il sequestro preventivo è una misura che si basa su un giudizio di probabilità e non di certezza. Per la sua applicazione è sufficiente che esista un quadro indiziario coerente che renda plausibile l’ipotesi accusatoria. Sarà poi nel corso del successivo giudizio di merito che si accerterà, con tutte le garanzie del contraddittorio, la reale responsabilità penale dell’imputato.
Questa pronuncia, pertanto, ribadisce l’importanza del sequestro come strumento di tutela anticipata, volto a congelare i beni ritenuti profitto o strumento del reato, specialmente in contesti complessi come i delitti contro la Pubblica Amministrazione e il riciclaggio di denaro.
Per quali reati è stato disposto il sequestro preventivo in questo caso?
Il sequestro preventivo è stato disposto in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.
Cosa ha deciso il Tribunale del Riesame?
Il Tribunale del Riesame, investito della questione, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in prima istanza dal Giudice per le indagini preliminari.
Qual è il principale motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il principale motivo di ricorso è la violazione di legge, basata sulla tesi difensiva che il reato di malversazione, presupposto per il sequestro, fosse insussistente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23141 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23141 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a THIENE il 13/07/1974
avverso l’ordinanza del 18/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, diretto e/o per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21 dicembre 2024, avente ad oggetto somme di danaro, una società ed un capannone, in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con due motivi, violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto insussistente il reato di malversazione
di erogazioni pubbliche e mancanza del fumus commissi delicti
dei reati contestati.
3. Si rileva che, con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, ha
ritualmente rinunciato al ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile ex art.
591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende
della somma di euro mille, commisurata all’effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/05/2025.