Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50492 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50492 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore NOME, nata a Rapolla il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 18.5.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18.5.2023 il Tribunale di Salerno ha dichiara inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preven finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 111.42 integrante il profitto del reato di cui all’art. 10 quater d. Igs. 74/2000 un a varie ipotesi di falso in atto pubblico disposto dal Gip presso il med Tribunale in data 14.3.2023 proposta da NOME COGNOME nella qualità di le
rappresentante della RAGIONE_SOCIALE A fondamento della declaratoria di inammissibilità i giudici della cautela, muovendo dal rilievo che tra gli atti trasmessi dal PM non vi fossero i verbali di esecuzione del sequestro, hanno ritenuto che nulla fosse stato allegato dall’istante, malgrado costituisse un suo specifico onere, in ordine all’avvenuta esecuzione della misura, difettando pertanto in capo a costei il necessario interesse all’impugnativa.
Avverso il suddetto provvedimento l’istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 357 secondo comma, 373 lett. c), 324 e 586 cod. proc. pen., di aver appreso, nulla essendole stato notificato in ordine al sequestro operato sui conti correnti, dell’esecuzione della misura solo attraverso la consultazione home banking degli estratti conto sia della società presso la Banca Popolare di Bari e presso la Banca di Credito Cooperativo dai quali figurava l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE somme in giacenza pari rispettivamente ad C 31.013 e ad C 73, che personali dai quali risultava il sequestro della somma di €818 sul conto Bancoposta e di €3.135 su un libretto di deposito. Censura pertanto la omessa notifica di detti atti rilevando come, in forza del principio affermato dalla pronuncia di questa stessa Sezione n. 40069 del 22.9.2012 secondo cui il blocco dell’operatività dei conti correnti eseguito sua sponte dall’istituto bancario, messa sull’avviso dalla PG attraverso la richiesta dell’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato consente di ritenere anticipato a tale momento l’esecuzione del sequestro, dal blocco dei suddetti conti correnti derivasse il proprio interesse ad impugnare.
2.2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l’ordinanza impugnata redatta senza tenere in alcun conto RAGIONE_SOCIALE doglianze sollevate con la stessa istanza di riesame in punto di fumus e di pertinenza dei beni sottoposti a vincolo, ma esclusivamente riproducendo il provvedimento genetico
2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 325 cod. proc. pen. che nell’ipotesi in cui la motivazione d provvedimento genetico sia radicalmente assente o meramente apparente in ordine agli elementi forniti dalla difesa il Tribunale del riesame non può far ricorso ai propri poteri supplettivi per integrare la motivazione mancante, dovendo invece dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, indipendentemente dalla prospettazione della parte ricorrente. Rileva pertanto come sulla scorta di tale premessa la difesa non potesse, a fronte della mancanza degli atti che il PM avrebbe dovuto depositare ove esistenti, produrre alcunché, né chiedere integrazioni al riguardo, laddove erano i giudici del riesame a dover, una volta constatata la mancanza del verbale di sequestro, annullare l’ordinanza genetica
dichiarando l’inefficacia del sequestro. Puntualizza come la richiesta di riesame fosse nata per tutti i ricorrenti dal blocco subito sui propri conti corrent pacificamente riscontrato dai rispettivi estratti conto, non potendo essere fatta ricadere sulla difesa la mancata documentazione del verbale di esecuzione riguardante ben 274 imprese sparse in tutta Italia. Aggiunge che in ogni caso il provvedimento del GIP dovesse essere annullato per l’assorbente considerazione che il riepilogo RAGIONE_SOCIALE vicende di merito reso dai giudici del riesame con identica motivazione valevole per tutti i ricorrenti, non riguardava in alcun modo la RAGIONE_SOCIALE cui era stato contestato che i corsi di formazione svolti per i dipendenti non fossero mai stati effettuati: rileva al contrario come essendosi tenuti nel periodo di emergenza RAGIONE_SOCIALE e perciò necessariamente on line, fosse stata di essi prodotta tutta la documentazione contabile ed amministrativa senza che fosse stato mai chiarito dall’organo di accusa in cosa fossero consistiti gli artifici e i raggiri post fondamento dell’indebita compensazione contestatale ai sensi dell’art. 10 quater d. Igs. 74/2000 né tantomeno gli atti asseritamente falsi dai quali era scaturita l’ulteriore contestazione ai sensi dell’art. 483 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., che il tempo trascorso dalla conoscenza del blocco dei conti correnti, di cui la ricorrente ha avuto contezza il 21.4.2023 e la pronuncia del Tribunale del Riesame è stato pari a 30 giorni con inosservanza di tutti i termini processuali previsti ex lege.
All’odierna udienza è stato riunito al presente procedimento quello, fissato anch’esso per la trattazione e contrassegnato dal n.rNUMERO_DOCUMENTOg. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al ricorso proposto da NOME COGNOME nella duplice veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e di indagata, avverso il medesimo provvedimento del Tribunale del Riesame del 18.5.2023 attesa la connessione oggettiva e soggettiva
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, dal contento fra loro perfettamente sovrapponibile, devono essere dichiarati inammissibili non confrontandosi alcuno dei devoluti motivi di censura con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale salernitano ha ritenuto, a fronte di un sequestro preventivo disposto in forma sia diretta che per equivalente, della cui avvenuta attuazione, tuttavia, nulla era dato sapere, non essendo ricompresi tra gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero i verbali di esecuzione della misura né in via diretta nei confronti della società, né per equivalente nei confronti della legale rappresentante, l’insussistenza in capo l’istante, che nulla aveva allegato al riguardo, del necessario l’interesse all’impugnativa.
La declaratoria di inammissibilità, preclusiva alla disamina del merito de richiesta di riesame si fonda conseguentemente sulla mancanza, a monte, di u provvedimento che abbia inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale dell ricorrente.
Conclusione questa conforme ai precedenti arresti di questa Corte che pongono in capo a chi impugna l’onere di dedurre, a pena di inammissibilità, sussistenza dell’interesse ad impugnare che a sua volta presuppone l’avvenu esecuzione del sequestro, fatto questo rientrante anch’esso tra i suoi on allegazione. Nel rilevare come sia onere di chi impugna un provvedimento d sequestro indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elem fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, ido a consentire la restituzione del bene in proprio favore, è stato infatti aff nella coerente declinazione della condizione di ammissibilità dell’impugnazio prevista dall’art. 586 comma 4 cod. proc. pen., che il soggetto astrattam legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi d 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concr ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipiz dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale di riferimento e che perciò individuato nella materia cautelare reale in quello alla restituzione dell attraverso la rimozione del vincolo (Sez. 3, Sentenza n. 3602 del 16/01/20 Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241).
Se è ormai punto fermo nella giurisprudenza di legittimità l’affermazio secondo cui l’interesse prescritto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. può sussistente soltanto se con l’impugnazione possa raggiungersi un risultato solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente talché tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al fine di ottenere un’affermazione di non conformità a diritto di un provvedime che non ha ancora inciso in nessun modo sulla sfera patrimoniale del soggett deve, allora, necessariamente ricadere su quest’ultimo allorquando impugni provvedimento di sequestro l’onere di allegare l’avvenuta esecuzione della misu cautelare che lo ha privato della disponibilità di quel bene di cui recl restituzione, trattandosi di un profilo necessariamente ricompreso nella dell’interesse all’impugnativa.
Tanto premesso, le doglianze sollevate con i ricorsi in esame tralasci integralmente il rilevato profilo di inammissibilità, pregiudiziale a qualunque censura, incentrandosi o sulla mancata disamina del merito dell’istanza di ries (secondo motivo), o sul fatto che incombesse sull’organo requirente trasmissione dei verbali di sequestro (terzo motivo) o ancora sul mancato risp dei termini previsti dall’art. 324 commi 3,5, e 7 cod. proc. pen. (quarto mo
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motivi questi ultimi legati, al di là di ogni rilievo sulla loro fondatezza, alla perdi di efficacia della misura cautelare: trattasi all’evidenza di censure tutte necessariamente assorbite dall’affermata declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnativa in ragione della mancata esecuzione del sequestro oggetto della stessa richiesta di riesame, non fatta oggetto di alcuna specifica contestazione.
Né vale addurre in questa sede, secondo quanto prospettato con il primo motivo, che avendo le ricorrenti avuto contezza del blocco dei conti correnti tramite consultazione a mezzo home banking per essersi l’istituto bancario attivato anticipatamente rispetto alla formale messa in esecuzione del provvedimento cautelare, sarebbe, a decorrere dal momento in cui non avevano più la disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme presenti sui conti, insorto in capo alle medesime l’interesse ad impugnare: quand’anche ciò fosse avvenuto, fatto del quale non è stata fornita alcuna evidenza, dirimente è il rilievo che nessuna allegazione al riguardo risulti essere stata svolta innanzi ai giudici del riesame.
Segue all’esito dei ricorsi l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso il 14.11.2023