Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6770 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di COGNOME COGNOME nato ad Agrigento il 16/06/1976, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 09/10/2024
visti gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/10/2024, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da NOME COGNOME riduceva il sequestro preventivo del profitto del reato ed annullava nel resto il decreto impugnato.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale distrettuale di Catania, lamentando mancanza di motivazione.
Ed infatti, il decreto di sequestro preventivo era stato emesso:
ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., anche per equivalente, in vista della confisca obbligatoria del profitto del reato, per la totalità del profitto a carico di tutti gli indagati;
ai sensi dell’articolo 321, comma 1, quale sequestro impeditivo, in relazione al deposito di stoccaggio del prodotto energetico riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE (legalmente rappresentata da COGNOME Rosario).
Il Tribunale del riesame, nel procedere alla riduzione del quantum sequestrabile al ricorrente (da € 270.131,24 a € 45.021,87), in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 26/09/2024, secondo cui «esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca
Ł disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento Ł oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali», ha annullato nel resto il provvedimento impugnato, dimenticando completamente di motivare in relazione al sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
A pagina 73 del decreto di sequestro preventivo del 9 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari disponeva, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al capo f), il sequestro preventivo a fini di confisca, fino alla concorrenza di euro 489.787,99 (da € 294.350,70 di Accisa+ € 195.437,29 di I.V.A.).
A pagina 76 del decreto, disponeva altresì il sequestro preventivo – tra gli altri – del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società «RAGIONE_SOCIALE», con sede legale ed amministrativa in Palma di Montechiaro (AG), INDIRIZZO e luogo d’esercizio in Palma di Montechiaro (AG), INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di «Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione», Partita I.V.A. 02975380847 – Codice operatore accise CODICE_FISCALE legalmente rappresentata da COGNOME.
Riteneva, il GIP, che, «avuto riguardo alla notevole quantità di prodotto petrolifero oggetto di indebita sottrazione alle imposte, alla serialità delle tecniche di frode, afferenti ad attività imprenditoriali, alla professionalità nei metodi di trasporto e stoccaggio, alla pericolosità del contesto di attuazione delle frodi, Ł concreto e ragionevolmente prevedibile il pericolo che la libera disponibilità dei depositi e dei beni strumentali ivi contenuti, ove lasciata ai rispettivi gestori e titolari o comunque a soggetti loro vicini e fiduciari, possa consentire la rinnovata commercializzazione di prodotto petrolifero con evasione delle accise e delle imposta sul valore aggiunto e comunque senza una piena tracciabilità dell’origine del prodotto petrolifero e persino della sua natura, e, dunque, protrazione dei reati di cui all’art. 40 L. 504/1995 e 8 d.lgs. 74/2000, nonchØ delle conseguenze dannose degli stessi reati, con compromissione dei beni di interesse pubblico da tutelare.
L’odierno ricorrente, in data 27/09/2024, per il tramite del proprio legale proponeva riesame avverso il «decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. a carico dei beni intestati al succitato COGNOME NOME», chiedendo l’annullamento del provvedimento in relazione ai «beni intestati al Sig. COGNOME NOME».
Come appare evidente, l’odierno ricorrente non ha inteso impugnare, nella sua qualifica di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, il sequestro operato dal GIP nei confronti di detta società, ma esclusivamente la parte del provvedimento che ha sottoposto a sequestro i beni personali dell’indagato.
Non coglie, quindi, nel segno il Procuratore della Repubblica di Catania laddove evidenzia la mancanza di motivazione in relazione al sequestro impeditivo, in quanto l’annullamento disposto dal Tribunale del riesame non concerne, in quanto non oggetto di impugnazione, il sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE, con sede legale ed amministrativa in Palma di Montechiaro (AG), INDIRIZZO e luogo d’esercizio in Palma di Montechiaro (AG), RAGIONE_SOCIALE (in relazione al quale Ł caduta la preclusione cautelare).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME