Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10349 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MACERATA il 11/11/1981
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di MACERATA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente all’omessa verifica della sequestrabilità del conto corrente sul quale è accreditato lo stipendio, con rinvio al Tribunale del Riesame di Macerata per nuovo giudizio sul punto; rigettare il ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 15 novembre 2024 il Tribunale di Macerata, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME avverso il decreto emesso il 16 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo “delle somme e dei beni così come indicati dalla Procura Europea – Sedi di Milano e Bologna con l’istanza del 10.9.2024, in particolare disponendo il sequestro diretto finalizzato
alla confisca del profitto dei reati, somme di denaro o di beni con esso acquistati che siano nella disponibilità degli indagati (anche quali intestatari delle società individuali in oggetto), ovverosia nei termini indiati dalla Procura Europea nell’istanza del 10.9.2024 nei limiti degli importi rispettivamente indicati in relazione a ciascun indagato dalla Procura Europea sedi di Milano e Bologna ed in subordine, nel caso di impossibilità a procedere al sequestro diretto di quanto sopra indicato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e/o immobili, somme di denaro che siano nella disponibilità degli indagati, rispettivamente indicati dalla Procura Europea e sino alla concorrenza dei relativi importi così come determinati dalla Procura Europea, per ciascun indagato”.
NOME COGNOME era stato contestato il reato di riciclaggio continuato e aggravato per avere il medesimo, in qualità di legale rappresentante della società denominata “RAGIONE_SOCIALE“, compiuto operazioni idonee a ostacolare la provenienza da reati tributari di denaro contante, per un totale di euro 394.606,23, che riceveva sui propri conti correnti, anche tramite COGNOME NOME, denaro che trasferiva mediante bonifici bancari con false causali in favore dell’impresa denominata “RAGIONE_SOCIALE” e che veniva destinato a essere trasferito all’estero (fatto commesso in Corridonia e in altri luoghi dal 5 aprile 2022 al 14 aprile 2023).
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il COGNOME per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 648quater cod. pen.
Assumeva che la ricostruzione della vicenda era stata effettuata in maniera contraddittoria, considerato che il Pubblico Ministero, nel formulare l’imputazione provvisoria, aveva ritenuto che la condotta del COGNOME sarebbe consistita nell’avere ricevuto, nella qualità su indicata, denaro contante e nell’averlo successivamente trasferito, mediante bonifici bancari, alla RAGIONE_SOCIALE, laddove il Giudice per le indagini preliminari aveva, diversamente, ritenuto che le dazioni di denaro contante fossero state effettuate solo a fronte di un bonifico previamente effettuato sui conti correnti del sodalizio cinese, così che, “avvenuto l’accredito, la somma beneficiata viene restituita al cliente a mano ridotta di una commissione per il servizio reso”.
Deduceva inoltre che, a tenore dell’ordinanza impugnata, l’unico riferimento al COGNOME era costituito dal fatto che più volte lo stesso era stato ripreso all’att
di ricevere denaro contante da tale NOMENOME“, esponente di vertice del sodalizio criminoso, e osservava che in realtà non era mai stato accertato il contenuto delle buste che “NOME” aveva consegnato al COGNOME.
Con riguardo al tema della somma sequestrabile in relazione alla confisca prevista dall’art. 648 quater cod. pen., richiamava due orientamenti della giurisprudenza: il primo, secondo il quale la confisca per equivalente del profitto del reato di riciclaggio aveva ad oggetto l’intera somma oggetto delle operazioni di ripulitura del denaro; il secondo, a tenore del quale la natura sanzionatoria della confisca impediva la sua applicazione per un valore superiore al profitto del reato effettivamente incamerato dal riciclatore; riteneva che fosse da preferire il secondo orientamento.
Assumeva, per altro verso, che nel caso di specie erano state sottoposte a sequestro anche somme – percepite a titolo di stipendio e, quanto alla somma di euro 8.792,07, a titolo di riscatto anticipato di una polizza vita dell’Unicredit che erano impignorabili ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ.; richiamava in proposito una sentenza della Corte di legittimità, a Sezioni Unite, del 7 luglio 2022, n. 26252, a tenore della quale “alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato si applicano i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa verifica della pignorabilità delle somme in sequestro e, nel resto, deve essere rigettato.
Deve, innanzitutto, osservarsi che di nessun rilievo appare l’osservazione della difesa relativa alla assunta contraddizione nella ricostruzione del fatto, in relazione alla scansione temporale con la quale si erano verificate, da un lato, la ricezione da parte del COGNOME di somme di denaro contante proveniente da delitto, e, dall’altro, l’effettuazione da parte del medesimo di bonifici bancari i favore della società RAGIONE_SOCIALE, scansione che appare del tutto neutra ai fini dell’integrazione del reato di riciclaggio contestato al ricorrente, se si considera che l’operazione di “ripulitura” del denaro si è verificata in ogni caso e a prescindere da tale scansione.
Di poi, l’osservazione della difesa relativa al mancato accertamento del contenuto delle buste che tale “NOME” (il soggetto di nazionalità cinese
individuato come il vertice dell’associazione per delinquere contestata) più volte aveva consegnato al COGNOME costituisce una inammissibile censura di merito.
A fronte di ciò, deve osservarsi che il giudice della cautela, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio contestato al COGNOME sulla scorta di una serie di elementi rispetto ai quali la difesa non ha avanzato alcuna censura.
Tali elementi sono costituiti, in particolare, dagli esiti dei servizi osservazione, delle operazioni di captazione di conversazioni telefoniche e fra presenti, di pedinamenti e controlli, e ancora dall’esame della documentazione contabile e bancaria relativa all’attività della società RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era amministratore e legale rappresentante, esame dal quale era emerso che la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato numerosi bonifici per importi consistenti in favore della RAGIONE_SOCIALE, a fronte dell’emissione di fatture recanti generiche causali e relative a operazioni commerciali che il COGNOME non era stato in grado di documentare, e pertanto ritenute inesistenti, anche in considerazione del fatto che le indagini non avevano consentito di individuare la sede della Five Shoes e di identificare l’intestatario della medesima, resosi irreperibile (di fatto l’impresa era riconducibile a NOME COGNOME ,detto “NOME“, soggetto indagato per il reato dii associazione per delinquere contestati al capo 1) dell’imputazione provvisoria e ritenuto al vertice del sodalizio), ciò nonostante la stessa impresa, fisicamente inesistente, avesse emesso nel corso degli anni numerose fatture e avesse movimentato ingenti somme di denaro tramite i propri conto correnti.
Con riferimento al tema della somma sequestrabile in relazione al delitto di riciclaggio, pure sollevato dalla difesa, questa sezione ha avuto modo di esprimere, di recente, il proprio orientamento, affermando che, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (in tal senso Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell’attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in qu tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod.
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pen.; v. anche, nello stesso senso, Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816 – 01, che ha ritenuto che, in tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all’utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest’ultimo).
Alla luce dei sopra richiamati principi ritiene il Collegio che il rilievo difensi secondo il quale la somma sequestrabile sarebbe limitata al profitto del reato effettivamente incamerato dal riciclatore sia infondato.
Appare, diversamente, fondato l’ulteriore rilievo della difesa, in tema di individuazione della somma sequestrabile, secondo il quale gli stipendi e l’ulteriore somma accreditata in ragione dell’estinzione di una polizza assicurativa non possono essere sottoposte a sequestro, in ragione della loro impignorabilità ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ., (la difesa ha richiamato, sul punto, una pronuncia della Corte di legittimità, a Sezioni Unite, del 7 luglio 2022, n. 26252, a tenore della quale “alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato si applicano i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.”).
L’eccezione, formulata sul punto in sede di riesame, e corredata da documentazione, non ha costituito oggetto di disamina da parte del Tribunale.
Limitatamente a questo profilo deve ravvisarsi la violazione di legge denunciata.
Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pignorabilità delle somme in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Macerata competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.; nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla pignorabilità delle somme in sequestro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12/03/2025