Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5445 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5445 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Croazia il DATA_NASCITA NOME, nato in Croazia il DATA_NASCITA NOME, nato in Slovenia il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE, con sede in Croazia
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del Tribunale della libertà di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria con documentazione allegata, depositata dal difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Gorizia, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato le richieste di riesame presentate nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Gorizia in data 7 gennaio 2025, con la quale era stata disposto il sequestro preventivo della motrice marca Volvo tg. TARGA_VEICOLO e del rimorchio marca Krone tg. TARGA_VEICOLO, nonché dei relativi documenti di circolazione, e del quantitativo di tabacco lavorato, pari a 23.371,80 Kg., ipotizzando, a carico di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME, i reati di cui agli artt. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 e 40-bis d.lgs. n. 504 del 1995, per aver introdotto in Italia, presso il valico autostradale di Sant’Andrea, tabacco lavorato estero senza il pagamento dell’accisa.
Avverso l’indicata sentenza, RAGIONE_SOCIALE Doo, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, per il ministero del comune difensore di fiducia nonché procuratore speciale della società, con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo, si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata in relazione al ritenuto fumus delicti commissi per violazione di legge in riferimento agli artt. 40-bis, in relazione all’art. 39-bis, comma 1, lett. c), n.1), e comma 2, lett. c), 40-ter, 291-ter d.lgs. n. 504 del 1995 (85 d.lgs. n. 141 del 2024) e correlato vizio motivazionale. Espone il difensore che l’ordinanza impugnata ha limitato l’analisi alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, senza indicare in alcun modo elementi indicativi del dolo in capo ai ricorrenti, specie considerando che il presunto contrabbando è stato realizzato con mezzi di terzi estranei al reato. In ogni caso, l’ordinanza è illegittima anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo, in quanto si fa generico riferimento alla “fumabilità” del prodotto in sequestro, omettendo ogni indicazione sulla natura di “cascami di tabacco” che, ad avviso della difesa, emergerebbe dalle risultanze del rapporto di prova del Laboratorio dell’Agenzia RAGIONE_SOCIALE Dogane e dei Monopoli (A.D.M.), posto che i cascami hanno rilevanza solo se preparati per la vendita al minuto, e che il prodotto non è risultato fumabile con la sigaretta “rollyour-ow”. A tal proposito, la motivazione è assente o, quantomeno, apparente, perché si limita a una mera ripetizione RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’A.D.M.
La motivazione, inoltre, sarebbe, per un verso, censurabile, laddove pretende di desumente la natura del tabacco dall’oggetto sociale della società che aveva provveduto a caricare i cartoni, posto che tale circostanza non esclude
affatto che il tabacco fosse non lavorato, per altro verso, apodittica, nella parte in cui ha ritenuto sussistenza il requisito dell’abitualità, non comprendendosi da quali elementi esso sia stato tratto, non essendo sufficienti, a tal proposito, le dichiarazioni del conducente in assenza di precedenti controlli.
2.2. Con un secondo motivo, si eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata in relazione al ritenuto periculum in mora per violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 2.1 e 2.2. Regolamento UE 1805/2018, 44 d.lgs. n. 504 del 1995 e correlato vizio motivazionale. La motivazione addotta sul punto dal Tribunale sarebbe censurabile sia perché non tiene conto RAGIONE_SOCIALE dimensioni della società presente sul mercato da 45 anni, con 280 dipendenti e 100 mezzi pesanti -, sia perché si fonda su precedenti trasporti del tutto indimostrati. Sotto altro profilo, la motivazione è mancante nella parte in cui non spiega come l’eventuale rientro in Croazia del mezzo possa frustrare la possibilità di adottare il futuro provvedimento di confisca, laddove il Regolamento UE 1805/2018obbliga gli Stati membri, tra cui la Croazia, a riconoscere i provvedimenti ablativi emessi da altro Stato membro.
2.3. Con un terzo motivo, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 25 -sexiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001 e 240, comma 4, cod. pen. e correlato vizio motivazionale. Ad avviso del difensore, il provvedimento impugnato merita cesura, laddove ha ritenuto che la società non abbia dimostrato la propria estraneità al reato, essendo sul punto la motivazione tautologica e apparente, non esplicitando cosa avrebbe dovuto fare la società a fronte di un carico sostanzialmente corrispondente con la descrizione e in assenza di indici di sospetto. La motivazione, ancora, sarebbe contraddittoria, laddove, per un verso, valorizza la professionalità della ditta di trasporti e, per altro verso, apprezza l’avvenuto pagamento del trasporto quale elemento da cui desumere la non estraneità alla condotta di evasione dell’accisa sul tabacco trasportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella veste di indagati è inammissibile per carenza di interesse.
Al proposito, le Sezioni RAGIONE_SOCIALE di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione controversa: “Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene”, all’esito dell’udienza del 25 settembre 2025, ric. COGNOME, da quanto si apprende
dall’informazione provvisoria hanno così deciso: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”.
Nel caso di specie, nessuno dei ricorrenti – i quali non vantano alcun diritto sui beni in sequestro – ha prospettato un interesse del genere, sicché i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Il ricorso promosso dalla RAGIONE_SOCIALE è parimenti inammissibile.
Si osserva, in via preliminare, che la società vanta certamente un interesse attuale e concreto all’impugnazione in relazione al vincolo reale apposto sui mezzi di trasporto di cui è proprietaria, non però sul carico, in quanto, essendo un mero vettore, in relazione ad esso non risulta titolare di un interesse qualificato.
Ciò chiarito, si rammentano i limiti che incontra il terzo, che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo: egli, infatti, come affermato dal prevalente orinata mento di questa Corte di legittimità, non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma può unicamente dedurre l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, COGNOME, Rv. 288683 – 01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, COGNOME, Rv. 288674 – 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287396 – 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165 – 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439 – 01).
Di conseguenza, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura.
Il Collegio non ignora il diverso orientamento (Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 2025, Tasca, Rv. 287416 – 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, COGNOME, Rv. 286335), secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene oggetto di ablazione è legittimato a contestare anche l’oggettiva confiscabilità del bene per difetto del fumus commissi delicti e del
periculum in mora, ma ritiene di dovere ribadire l’indirizzo ermeneutico prevalente dinanzi indicati.
Tale opzione interpretativa, infatti, in primo luogo, è conforme al fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilità di intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulteriore interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto essere titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela (nella specie, l’effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto sequestro).
In secondo luogo, è coerente con il fatto che la contestazione del fumus del reato è elemento che attiene alla sfera dell’indagato e che solo quest’ultimo può avere concreto interesse a far valere.
8. Si osserva, inoltre, che l’orientamento qui patrocinato trova conforto nella recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni RAGIONE_SOCIALE Putignano, che, pur in un ambito diverso ossia le misure di prevenzione patrimoniali – ha affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
Ai fini che qui rilevano, va evidenziato che le Sezioni RAGIONE_SOCIALE si sono soffermate sul rapporto tra legittimazione e interesse ad impugnare, nozioni diverse da tenere distinte: mente la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, l’interesse postula che, mediante l’impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un’utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.
La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell’interesse; infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l’ordinamento si deve stabilire se l’azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente.
L’interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione
dell’atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, di titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento.
Il suo interesse sussiste, in termini di “concretezza” e “attualità”, quando mediante l’impugnazione si miri ad ottenere l’annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell’intestazione e il riconoscimento della propr posizione giuridica qualificata; sicché la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale, cui l’ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni in precedenza svolte.
Di conseguenza, precisano le Sezioni RAGIONE_SOCIALE, l’interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta di riconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnato assume l’intestazione fittizia al terzo stesso.
Del resto, l’assunto volto ad escludere la possibilità di un intervento del terzo estraneo al reato finalizzato alla contestazione dei presupposti applicativi della misura, ma limitato a rivendicare esclusivamente la riconducibilità a sé stesso del bene oggetto del provvedimento ablatorio, trova conforto in fonti internazionali e del diritto unionale che indicano proprio in tal senso il perimetro di interlocuzione a questi consentito in caso di provvedimenti giurisdizionali di natura ablatoria; l’art. 12 della RAGIONE_SOCIALE contro la criminalità organizzata transnazionale e l’art. 31 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro la corruzione contengono entrambi il chiaro riferimento alla tutela dei “terzi in buona fede” che non possono essere pregiudicati dal sequestro e confisca di beni; gli artt. 22 e 27 della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato contengono l’espressa enunciazione della possibilità per i “terzi” di “rivendicare i propri dirit con “documenti che comprovino tale circostanza”.
Quanto al diritto unionale, la recente Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024 sulla confisca a cui gli stati membri dovranno dare attuazione entro il 23 novembre 2026 prevede che, proprio nell’ambito RAGIONE_SOCIALE statuizioni di confisca, ai reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi rispetto all’autore della ill accumulazione patrimoniale, deve essere assicurato il “diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato”.
Dunque, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio.
Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto stesso può avere interesse a far valere.
Orbene, considerazioni del genere paiono estensibili, per identità di ratio, anche alla posizione del terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo.
Anche in tal caso, la contestazione, da parte del terzo, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura ablativa, oltre a provenire da soggetto non legittimato, appare sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale, cui l’ordinamento non attribuisce rilievo giuridico.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che la società ricorrente, in quanto terzo interessato, non può avanzare in sede di merito, e non può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare che sono stati dedotti con il primo e il secondo motivo.
11. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo.
11.1. Richiamati gli stringenti limiti relativi al sindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali – che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656) – nel caso in esame il Tribunale ha spiegato non solo che la società non aveva addotto
alcun elemento a sostegno della propria buona fede, ma, dagli atti di indagine, emerge che l’organizzazione della predetta società era perfettamente a conoscenza di precedenti viaggi, anche in Italia, avendo ad oggetto tabacco lavorato, viaggi da cui la società stessa ha tratto vantaggi economici nella veste di vettore.
11.2. A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi mancante, né apparente, la società ricorrente, a bene vedere, attacca la persuasività della motivazione, il che esula dal perimetro segnato dall’art. 325 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 17/12/2025.