Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32273 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Verona il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 34/2023 del Tribunale di Livorno del 14 novembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il I PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Verona, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 14 novembre 2023, il Tribunale di Livorno, adito in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, indagato per la contestata omissione del versamento dell’IVA all’importazione di un velivolo ad uso turistico iscritto nel registro del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d’America, avverso il decreto di sequestro preventivo di detto velivolo, emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 2 ottobre 2023.
Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, formulando due motivi di doglianza, entrambi attinenti al fumus del superamento nel caso di specie della soglia di punibilità prevista per l’integrazione del reato di cui agli artt. 70 del dPR n. 633 del 1972 e 292 del dPR n. 43 del 1973, fumus ritenuto sussistente dal ricordato Gip e confermato dal giudice del riesame.
Con il primo motivo di censura, è stata dedotta l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 324 e 309, comma 9, cod. proc. peri.; infatti, ha rilevato la difesa, né la formulazione dell’odierno addebito mosso al COGNOME né la richiesta di sequestro redatta dal Pm né il decreto di sequestro emesso dal citato Gip contenevano la necessaria argomentazione in ordine alla stima dell’importo dell’IVA evasa, da cui dipendeva la rilevanza penale, anziché amministrativa, del fatto; cosicché l’autonoma motivazione resa sul punto dal giudice del riesame – valorizzante sia il contenuto della comunicazione di notizia di reato redatta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza in data 3 febbraio 2022 relativa al presunto valore del velivolo sia il riscontro che a tale contenuto sarebbe stato fornito dalla consultazione di fonti aperte diverse da quelle ivi menzionate integrerebbe la violazione del comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., come novellato dalla I. n. 47 del 2015.
Questa, infatti, all’art. 11 /ha previsto il dovere del giudice del riesame di annullare il provvedimento impugnato, senza poter procedere ad integrazioni motivazionali, se esso non contenga l’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa; nel caso di specie, ha precisato il ricorrente, con i motivi di riesame era stata allegata documentazione attestante il valore di acquisto da parte del COGNOME del velivolo importato (si tratterebbe di euri 32.000,00), con riferimento al quale VIVA dovuta per l’importazione risulterebbe di importo inferiore alla soglia di punibilità.
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 70 del dPR n. 633 del 1972 e 292 del dPR n. 43 del 1973, i quali prevedono una fattispecie la cui rilevanza penale è limitata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del dlgs n. 8 del 2016, come novellato dall’art. 4 del dlgs n. 75 del 2020, ai casi in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore ad euri 10.000,00.
Ebbene, la difesa avrebbe documentato, in sede di riesame, come il valore di acquisto del velivolo importato si attestasse in euri 32.000,00 – anziché 180.000,00, somma ricostruita presuntivamente dalla Guardia di Finanza nella suddetta notitia criminis -con conseguente ammontare dell’IVA dovuta di euri 7.790,55, valore non eccedente la prevista soglia di rilevanza penale del fatto. Del resto, l’RAGIONE_SOCIALE, con il “Processo verbale di revisione dell’accertamento”, datato 14 ottobre 2022, di cui il COGNOME era stato destinatario, aveva sussunto il fatto nell’ambito dell’art 292 del dPR n. 43 del 1973 attribuendo ad esso rilevanza meramente amministrativa in ragione dell’entità dell’imposta evaso, non procedendo alla, altrimenti dovuta, segnalazione di ipotesi di reato.
Ad avviso del ricorrente, le argomentazioni con le quali il giudice del riesame ha motivato la ritenuta inattendibilità del prezzo di acquisto ricostruito dalla difesa risulterebbero meramente apparenti; quanto alle “fonti aperte” – la cui consultazione consentirebbe di rinvenire annunci di vendita di velivoli come quello oggetto di sequestro a prezzo medio compreso tra euri 90.000,00 e 150.000,00 – il Tribunale di Livorno avrebbe omesso la necessaria precisazione degli estremi di tali annunci, in termini di anno di produzione del velivolo in vendita, modello della marca Piper e condizioni dell’usato; inoltre, la difesa ha sul punto allegato al ricorso le proprie ricerche, asseritamente mirate nei termini ora menzionati circa le condizioni del mezzo in vendita, sulle “fonti aperte” citate dal giudice del riesame, i cui esiti risultano essere prossimi alla ricostruzione difensiva del prezzo di vendita del velivolo oggetto di sequestro, ed ha rilevato che esso era stato ceduto a prezzo di occasione, trattandosi di mezzo fuori uso, non navigabile in quanto necessitante di lavori di ripristino e dell’espletamento RAGIONE_SOCIALE formalità necessarie (registrazione).
Quanto, infine, all’affermazione del giudice del riesame per cui la ricostruzione difensiva del prezzo di acquisto del velivolo da parte del COGNOME non sarebbe credibile, in quanto non sorretta dalla documentazione relativa al prezzo di riacquisto del mezzo da parte della società che l’aveva venduto all’indagato, tale argomentazione farebbe perno, secondo la difesa, sulla mera
congettura che l’originaria vendita sarebbe stata sottofatturata ed il successivo riacquisto sarebbe avvenuto al prezzo reale, prossimo all’ammontare ricostruito dal Tribunale del riesame; a parte il rilievo del carattere congetturale della motivazione, il ricorrente ha quindi allegato copia del contratto intercorso con la società venditrice dal quale risulta che il velivolo fu riacquistato al prezzo di euri 40.000,00, maggiore rispetto a quello di acquisto da parte del COGNOME in ragione dei lavori di ripristino cui egli aveva intanto provveduto; cosicché, anche aderendo alla impostazione del Tribunale di Livorno, per cui il prezzo reale di acquisto da parte del ricorrente coinciderebbe con quello di riacquisto da parte della società, VIVA dovuta all’importazione sarebbe risultata inferiore alla soglia di rilevanza penale del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale è statdcontestatis i p la omesso rilievo da parte del Tribunale labronico del fatto che l’addebito mosso all’odierno ricorrente fosse viziato, non essendo stata giustificata, già nel provvedimento genetico emesso dal Gip del Tribunale di Livorno, la entità della imposta evasa, elemento questo che, costituendo essa fattore penalmente rilevante solo laddove la stessa fosse stata superiore alla soglia di punibilità di 10.000,00 euri, doveva essere oggetto di adeguata specificazione, osserva il Collegio che il relativo thema non aveva formato oggetto di doglianza di fronte al Tribunale del riesame, di tal che lo stesso non è astrattamente deducibile per la prima volta di fronte al questa Corte di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile; con esso, infatti, la parte ricorrente, pur avendo a parole articolato la propria doglianza con riferimento alla violazione di legge, ha, in realtà, censurato la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice del riesame, onde verificare l’attendibilità della valutazione inerente al valore venale dell’aeromobile in questione operata dalla Guardia di Finanza – valore per effetto del quale l’importo dell’Iva all’importazione che incontestatamente risulta essere stata versata dal COGNOME nella sola somma pari ad euri 7.790,55 euri, avrebbe superato la soglia determinante ai fini della rilevanza penale della omissione tributaria – ha fatto ricorso alle cosiddette “fonti aperte”, cioè a listini commerciali riportanti il valore di beni aventi determinate caratteristiche, accessibili a chiunque.
Infatti, il ricorrente si è limitato ad opporre alle considerazioni fatte al riguardo dal giudice del riesame, le proprie valutazioni, anch’esse compiute sulla base della consultazione di “fonti aperte”; tali valutazioni sarebbero, a dire del ricorrente, più puntualmente articolate e più pertinenti al caso ora in esame di quanto non lo fossero quelle eseguite dall’organo giurisdizionale.
Si tratta all’evidenza di doglianze che non vanno a denunziare un vizio di violazione di legge ma attraverso le quali è formulata una censura afferente alla tenuta motivazionale del provvedimento censurato.
Tale modus procedendi è, però, inaccettabile, atteso che, secondo la espressa lettera dell’art. 325, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di carattere reale è ammesso solo per violazione di legge.
Analogamente deve ritenersi per ciò che attiene anche al profilo concernente la contestazione riguardante la ritenuta sottofatturazione del prezzo di acquisto del velivolo in questione al momento in cui questo fu ceduto al COGNOME.
Si osserva, infatti, che anche in questo caso il ricorrente ha contestato la motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa si rileva che non vi sono elementi di riscontro che possano giustificare la attendibilità della fattura in questione, non risultando, fra l’altro, prodotto né il contratto con il quale il COGNOME, a distanza di circa 18 mesi dal suo acquisto ha rivenduto all’originario cedente il velivolo in questione né altro documento emesso in tale occasione attestante il prezzo di rivendita.
Infatti, al di là della problematica valenza dimostrativa del documento che risulta essere stato allegato dal ricorrente all’atto introduttivo della presente impugnazione sub n. 12 della sua allegazione – cioè la fotocopia di una scrittura privata contenente il documento contrattuale, privo di data certa, avente ad oggetto la rivendita, al prezzo dichiarato di 40.000,00 euri, all’originario cedente dell’aeromobile di cui si discute – non vi sono elementi né per ritenere che siffatta documentazione fosse stata già presentata di fronte al giudice del riesame né che essa dovesse essere considerata dal Tribunale di Livorno come decisiva ai fini della affermazione della congruità dell’originario prezzo di acquisto dichiarato dal COGNOME, pari a 32.000,00 euri, e sulla base del quale questi aveva versato l’Iva alla importazione.
In sostanza anche in ordine a tale secondo profilo il ricorrente ha inammissibilmente contestato la motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui si è affermato che il valore del velivolo dichiarato dal COGNOME non era conforme al vero e che non vi erano elementi deponenti per siffatta veridicità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presid n i te