Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11236 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11236 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 22 ottobre 2024 del Tribunale di Livorno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 19 dicembre 2024 dall’avv. NOME COGNOME nell’interesse della terza proprietaria dell’immobile sequestrato, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la qiiale il Tribunale di Livorno ha accolto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, amministratrice unica della società di diritto svizzero RAGIONE_SOCIALE, terzo proprietario dell’immobil sequestrato dal giudice per l’udienza preliminare nel procedimento a carico di NOME COGNOME imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi in relazione all’attività di ristorazione, esercitata sott l’insegna “RAGIONE_SOCIALE” nell’immobile sottoposto a vincolo.
Il ricorso è proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e deduce, a mezzo di un unico motivo d’impugnazione, che il Tribunale avrebbe omesso di argomentare in ordine ad aspetti fondamentali della vicenda oggetto dell’imputazione: a) che l’imputato ha sempre gestito, con continuità, ancor prima dell’acquisto del fondo da parte della società RAGIONE_SOCIALE, attraverso plurime e differenti società, l’attività di ristorazione esercit all’interno dell’immobile, generando sempre significative debitorie (per i canoni di locazione non corrisposti) mai recuperate dalla società proprietaria; b) che la società proprietaria aveva conferito allo stesso imputato procura speciale per l’acquisto dell’immobile; c) che la giustificazione offerta dal Tribunale (secondo cui il bene non sarebbe di proprietà dell’imputato e comunque non sarebbe oggetto di distrazione) sarebbe intrinsecamente incoerente, atteso che è proprio la formale intestazione del bene a soggetto differente lo strumento utilizzato dall’imputato per sottrarre il predetto bene dall’aggressione dei creditori sociali (dell’attivit ristorazione).
Il 19 dicembre 2024, l’avv. NOME COGNOME ha depositato una memoria nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME con la quale chiede il rigetto del ricorso evidenziando: a) l’omessa indicazione dei capi e dei punti delia decisione ai quali si riferisce l’impugnazione e la conseguente genericità del motivo formulato; b) la formulazione di motivi non consentiti, in quanto diretti a censurare il profil motivazionale di un provvedimento (l’ordinanza emessa dal Tribunale sull’istanza di riesame avverso una misura reale) impugnabile solo per violazione di legge
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893).
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto documentalmente accertata l’appartenenza dell’immobile alla società svizzera ricorrente (oggi integralmente partecipata dalla moglie dell’imputato, ma amministrata dalla Cortese) ed ha rilevato come, in assenza di specifici accertamenti in ordine alla provvista con la quale è stato acquistato, non sarebbe ipotizzabile alcuna condotta distrattiva (oggetto delle contestazioni).
A fronte di ciò, il Procuratore ricorrente deduce l’omessa valutazione di alcune circostanze, in ipotesi accusatoria, significative della riconducibilità dell’immobi all’imputato e della connessa finalità fraudolenta, in ipotesi accusatoria finalizzat a sottrarre il cespite al patrimonio destinato a garanzia dei creditori, attraverso sua fittizia intestazione.
Ma tanto significa dedurre questioni che, seppur formulate sotto il profilo della violazione di legge, sollecitano, in concreto, un inammissibile sindacato sul contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e sulla relativa logicità e coerenza, precluso in questa sede (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119); significa, peraltro, sindacare una libera scelta imprenditoriale (conferire o meno l’immobile nella società poi fallita) o ipotizzare l’appartenenza dell’immobile a patrimonio della società fallita (al quale sarebbe stato sottratto), presupposto contraddetto dalla stessa prospettazione accusatoria.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente