Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50497 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50497 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 24-05-2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2023, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava il decreto del 24 aprile 2023, corretto il successivo 28 aprile, con il quale il G.I.P del Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo di diversi automezzi, depositi e beni aziendali delle ditte “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti (tra l’altro) di NOME COGNOME, indagato del reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale partenopeo, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e deduce il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, osservando che nella vicenda in esame non è stato assunto un elemento di prova che avrebbe dissipato ogni dubbio sullo sversamento e sul conseguente inquinamento contestato, atteso che il consulente tecnico nominato dal P.M. ha ritenuto di non eseguire le analisi di laboratorio che gli erano state demandate, per cui il Tribunale avrebbe dovuto nominare un perito al fine di recuperare il dato probatorio mancante e fondamentale per ricostruire i fatti; a tal fine sarebbe, infatti, necessaria l’analis dei campioni che è stata omessa dal consulente del P.M., incidendo la mancata analisi del terreno sulla valutazione degli indizi del reato.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censure di merito, afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame nonchè volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, quindi, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la
motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023