Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49761 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Sanfratello il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Patti il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza in data 11/5/2023 del Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1: Con istanza in data 5-aprile 2023 il difensore dei ricorrenti chiedeva il riesame del decreto di convalida del sequestro urgente -eseguito dalla polizia giudiziaria ed avente ad oggetto il rapporto di conto corrente bancario intestato a NOME COGNOME, con saldo attivo di euro 21.500- emesso dal G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 28 marzo 2023. In questo senso depone la correzione di pugno dei numeri identificativi del provvedimento che si intendeva impugnare, l’autorità che lo aveva emesso e la data dello stesso. Nel corpo della istanza erano indicati diversi beni avvinti al procedimento (diverso) con decreto emesso da altra autorità giudiziaria, in altra data ed in diverso circondario.
Il giorno successivo, 6 aprile, lo stesso difensore trasmetteva a mezzo p.e.c. nuova istanza di riesame, che definiva sostitutiva della precedente. Anche tale istanza faceva riferimento ai numeri identificativi del provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di barcellonese in data 28 marzo 2023, esplicitamente indicato come unico oggetto della impugnazione. Nel corpo della istanza si chiedeva tuttavia la restituzione di quegli altri beni, già descritti nella preceden istanza, ed oggetto di diverso provvedimento di sequestro (G.i.p. del Tribunale di Messina in data 11 marzo 2023).
Il Tribunale di Messina, con il provvedimento qui impugnato, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME e NOME COGNOME, giacché costoro non sono i soggetti cui il bene (conto corrente intestato solo alla NOME) è stato sequestrato, neppure hanno diritto alla restituzione, né risultavano indagati nell’ambito del procedimento iscritto presso dal P.m. presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Tribunale ha invece respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, stimando sussistente ed irretrattabile il fumus commissi delicti del reato di truffa per cui si procede ed altresì consistente il pericolo che le somme versate in conto corrente (provento del delitto di truffa) potessero essere disperse ove lasciate nella disponibilità della indagata.
Ricorrono avverso tale ordinanza NOME COGNOME e NOME e NOME, che, con unico atto a firma del comune difensore di fiducia, deducono:
3.1. inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione, stante la errata dichiarazione di inammissibilità della istanza di riesame; fondando la decisione impugnata sull’equivoco di aver preso in considerazione solo la seconda istanza (6 aprile 2023) di riesame e non la prima, senza tener conto che i beni dei quali si chiedeva la restituzione erano stati avvinti al processo con il primo decreto
(•R
emesso dal G.i.p. del Tribunale di Messina 1’11 marzo 2023, evidente oggetto reale della impugnazione in sede di riesame.
3.2. ancora, i medesimi vizi (inosservanza art. 3 CEDU, 178 e 180, 324 cod. proc. pen., 640 e 648 bis cod. pen.) sono dedotti con il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale di Messina, avendo malinteso l’oggetto della istanza di riesame, ha deciso senza che fossero trasmessi tutti gli atti del procedimento (quello pendente presso la Procura della Repubblica messinese), la decisione è quindi viziata dalla omessa trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato, vizio tempestivamente dedotto in udienza camerale di riesame e non ravvisato dal Tribunale. Le somme sequestrate sul conto corrente della NOME non avrebbero comunque alcun rapporto pertinenziale con il reato di truffa per cui si procede a Messina.
4. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
4.1. Nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012′ COGNOME; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di inammissibilità, quale forma di manifestazione (neppure manifestamente illogica) del vizio di motivazione.
4.2. I motivi di ricorso, oltre a recare in rubrica la chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato e non censurabile in questa sede di legittimità, si sviluppano pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di non persuasività della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il Tribunale ha malinteso l’oggetto della impugnazione, identificando uno solo dei due decreti che la difesa intendeva di fatto impugnare.
4.3. Il Tribunale di Messina, con l’ordinanza qui impugnata, ha già rammentato che l’omessa -od errata indicazione degli elementi atti ad – identificare l’oggetto della impugnazione (a mente del comma 1 dell’art. 581 cod. proc. pen. gli elementi identificativi sono: il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè, ai fini della declaratoria di inammissibilità, ma solo in quanto (secondo una declinazione funzionale e non strutturale della ammissibilità) può determinare incertezza nell’individuazione dell’atto (nei termini, Sez. 4, n. 479, del 28/9/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 35520 del 31/5/2016; Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 262935; Sez. 1, 23932 del 17/05/2013, COGNOME, Rv. 255813; Sez. 3, n. 2034 del 09/12/2003, COGNOME, Rv. 228485).
Orbene, nella concreta fattispecie, non può esservi dubbio (perché esplicitamente ed univocamente indicato in due successive istanze di riesame) che oggetto della impugnazione fosse esclusivamente il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 28 marzo 2023 (identificato per numeri di registro G.i.p. e notizie di reato), con il quale di convalidava il provvedimento eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria, disponendo il sequestro preventivo di quanto appreso. Nessun equivoco, dunque, sul provvedimento impugnato, quello emesso il 28 marzo 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Rileva, piuttosto, l’errore in diritto del soggetto impugnante, che riteneva (a torto) di poter ottenere la restituzione di beni sequestrati in esecuzione di diverso titolo (non impugnato) attraverso l’impugnazione del secondo decreto, avente diverso oggetto. Ma tutto ciò è oggetto della motivazione del provvedimento impugnato, che -come già sopra detto- non può costituire oggetto di doglianza fondante il ricorso per cassazione in materia cautelare reale. 4.4. La inammissibilità, anche per la manifesta infondatezza in diritto, del primo motivo di ricorso produce l’effetto di rendere inammissibile anche il secondo, per manifesta infondatezza; giacché alcun errore processuale ha connotato la procedura di riesame reale definita dal Tribunale di Messina, che ha pure correttamente argomentato la necessità di astringere la res al procedimento, stante la concreta ricorrenza del pericolo di dispersione del profitto del reato di truffa, confluito nel rapporto di conto corrente intestato alla NOME.
5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che si determina equitativamente, per ciascuno dei ricorrenti, in euro tremila.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.