Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6031 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6031 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE PER IL RIESAME di SANTA NOME CAPUA VETERE del 22/04/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per La declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 aprile 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 27 settembre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di dissequest macchinari industriali, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla conf nell’ambito del procedimento penale RGNR 609/22, in relazione al delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avente ad oggetto i beni della fallita RAGIONE_SOCIALE, trasferiti da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE alla ricorrente, nonché, in relazione al delitto di autoriciclaggio dei medesimi beni.
Nell’escludere la buona fede della società cessionaria appellante, il Tribunal di Santa Maria Capua Vetere ha dettagliatamente ricostruito le vicende traslative d beni oggetto di sequestro.
Il Collegio di merito, in particolare, con riguardo alla bancarotta fraudolen in incolpazione (reato presupposto del delitto di autoriciclaggio), ha esaminato condizioni contrattuali relative alla cessione dei beni in sequestro nell’u segmento che ha interessato la ricorrente, ed ha ricostruito l’intera sequenza trasferimenti del compendio aziendale dalla fallita, RAGIONE_SOCIALE, dapprima in fav di RAGIONE_SOCIALE (mentre i macchinari venivano allocati presso RAGIONE_SOCIALE, già unica fornitrice della fallita), quindi a RAGIONE_SOCIALE (che NOME sald cessione con risorse provenienti da RAGIONE_SOCIALE, partecipata al 50% da RAGIONE_SOCIALE) e, da questa, a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE che, da ultimo, ne operavano la cessione all’odierna ricorrente.
Il Tribunale ha disaminato le condizioni economiche delle cessioni, la congruità e la provenienza dei corrispettivi, le anomalie cronologiche delle operazioni e de modalità di pagamento (NOME NOME corrisposto circa 600.000 euro alle società cedenti, per mezzo di tre ratei, per l’acquisto di altri macchinari, senza ricevern oltre un anno la consegna e, di seguito, avrebbe imputato tale somma all’acquist del compendio in sequestro), le cointeressenze tra i soggetti coinvolti ed il luog cui sono stati trasferiti i beni, escludendo che l’ultima cessionaria versas condizione di buona fede, anche alla luce della rimessa, priva di causale ma del stesso importo, effettuata in favore della ricorrente da RAGIONE_SOCIALE e da qu stornata senza giustificazione.
Avverso l’ordinanza indicata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso il terzo interessato RAGIONE_SOCIALE, con atto a firma del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 6 Cedu e 111 Cost. in relazione al diritto ad un giusto processo ed al contraddittorio. Si riporta, al rig una rassegna della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità in tema di tut del terzo, relativa ai profili indicati.
2.2. Il secondo motivo articola analoga censura in riferimento agli artt. Cost. e 1 del protocollo addizionale Cedu in relazione all’inviolabilità del dirit proprietà, alla tutela del terzo, alla proporzionalità della misura ed alla perso della responsabilità penale.
2.3. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e vizio de motivazione.
Si assume che l’ordinanza impugnata abbia rigettato l’istanza in assenza de presupposti del sequestro, trattandosi di beni acquistati dalla ricorrente attra negozi leciti e tracciabili, senza che sussista pericolo di dispersione, men contratto traslativo non “è mai stato sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE“. Si deduce, altresì, carenza di motivazione in ordine al superamento della buona fede del terzo, con riguardo all’invalidità del contratto RAGIONE_SOCIALE per difetto di sottoscrizione, all legittimità dell’offerta n. 430 del 15 novembre 2022, alla tracciabilità dei pagame e alla regolarità fiscale dell’operazione.
2.4. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge le censure articolate punti nn. 1), 2), 3) e 5) della sintesi dei motivi di ricorso.
1. Questa Corte ha già chiarito che non è consentito il motivo di ricorso p cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poic l’inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ri dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta (Sez. 5,
n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 – 01; n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261551).
1.2. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del libertà fondamentali, a sua volta deducibile per cassazione unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme dell Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117, 1, Cost., sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutel degli interessi costituzionalmente protetti (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, de 2020, Leone, Rv. 279059 – 01).
Ma, ancora una volta, siffatta questione di legittimità costituzionale non risul proposta in ricorso.
2. Il ricorso è, nel resto, affetto da radicale aspecificità.
2.1. Sulla specificità dell’impugnazione sono intervenute, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il principio secondo cui l’appello al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei mo quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispe alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (S U., n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 288822).
Dopo avere chiarito che, per “specificità estrinseca”, deve intendersi l esplicita correlazione dell’impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto pos fondamento della motivazione della sentenza impugnata, le Sezioni unite hanno / / sottolineato che l’impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica, mirata necessariamente puntuale, della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di decisione corretta in diritto ed in fatto.
In altri termini, il requisito della specificità dei motivi di impugnazio richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, 103, è soddisfatto se l’atto individua il punto che intende devolvere alla cognizio del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del grav (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, COGNOME, Rv. 273778 – 01); in tal modo, viene a instaurarsi un rapporto di simmetria strutturale tra i motivi di gravame che devolvon la regiudicanda, le statuizioni rese nel provvedimento impugnato e l’onere d motivazione della decisione resa in sede di impugnazione, dovendo la specificità dei
primi essere misurata al metro della portata demolitoria della decisione gravata e completezza della terza apprezzata in relazione alla confutazione delle ragioni gravame, sicchè tanto più saranno specifici i motivi di impugnazione, tanto più accurata dovrà essere l’esternazione giustificativa della loro reiezione.
2.2. Va ulteriormente rilevato come, in tema di sequestro, il ricorso pe cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. c), cod. proc. pen., anche i vizi della motivazione, separatamente previsti com motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
2.3.Tanto premesso, nell’unico motivo – il quarto, secondo l’indice conclusivo del ricorso – con cui si contesta la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., il ric articola una censura che investe inammissibilmente la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a mere asserzioni apodittiche, con le quali si rivendica la buona fede della società ricorrente nella vicenda traslativa dei beni de fallita, senza prospettare in alcun punto una violazione di legge deducibile per esse l’argomentazione rassegnata radicalmente carente o meramente apparente.
Il Collegio di merito, invero, con riguardo alla bancarotta fraudolenta i incolpazione (reato presupposto del delitto di autoriciclaggio), non si è limitat esaminare le condizioni contrattuali relative alla cessione del compendio dei beni sequestro nell’ultimo segmento che ha interessato la ricorrente, ma ha ricostrui l’intera sequenza delle cessioni del compendio aziendale dalla fallita, RAGIONE_SOCIALE dapprima in favore di RAGIONE_SOCIALE (mentre i macchinari venivano però allocati pres RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già unica fornitrice della fallita), quindi a RAGIONE_SOCIALE (che NOME saldato la cessione con risorse provenienti da RAGIONE_SOCIALE partecipata al 50% da RAGIONE_SOCIALE) e, da questa, a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE che, da ultimo, ne operavano la cessione all’odierna ricorr
Il Tribunale ha, altresì, compiutamente disaminato le condizioni economiche delle cessioni, la congruità e la provenienza dei corrispettivi, le anomalie n tempistica delle operazioni de quibus e nei pagamenti (NOME NOME corrisposto quasi 600.000 euro alle società cedenti, per mezzo di tre ratei, per altri macchinari, se riceverne per oltre un anno la consegna e, di seguito, avrebbe imputato atle somma all’acquisto del compendio in sequestro), le cointeressenze tra i soggetti coinvolt il luogo in cui sono stati trasferiti i beni, escludendo che l’ultima cessionaria ver in condizione di buona fede, anche alla luce della rimessa, priva di causale ma del
stesso importo, effettuata in favore della ricorrente da RAGIONE_SOCIALE e da qu stornata senza motivazione.
Ebbene, a fronte di siffatta, articolata, ratio decidenti, la ricorrente si limita a formulare mere asserzioni di dissenso, senza dedurre violazioni di legge, rilevan nella specie.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025
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