Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7056 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7056 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1771/2025
NOME COGNOME
CC – 18/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Salento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/08/2025 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che, nellÕinteresse di NOME COGNOME, si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto lÕaccoglimento;
Con ordinanza del 19 agosto 2025 il Tribunale di Salerno, a seguito dellÕappello proposto 322cod. proc. pen nellÕinteresse di NOME COGNOME, ha confermato il provvedimento in data 11 aprile 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha rigettato lÕistanza di revoca del sequestro preventivo delle quote sociali, dei relativi compendi aziendali, dei beni mobili e immobili e delle giacenze riconducibili allo stesso COGNOME, giˆ disposto nel procedimento instaurato nei suoi confronti per più delitti (associazione per delinquere, reati tributari e bancarotta fraudolenta per distrazione).
Avverso il provvedimento collegiale il difensore dello COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con cui denuncia il vizio di motivazione rispetto:
– al e al
del reato associativo (primo motivo);
alla dedotta qualificazione del sequestro come impeditivo (e non come sequestro finalizzato alla confisca) e alla sussistenza dei presupposti per disporre la cautela per il reato associativo (secondo motivo);
al e al del reato associativo, nonostante il sopravvenire di provvedimenti favorevoli dellÕamministrazione e del giudice tributario (in considerazione che lÕassociazione per delinquere è stata ritenuta finalizzata a commettere anche tali reati; terzo motivo);
al del reato associativo, a fronte della declaratoria di nullitˆ del decreto che dispone il giudizio (quarto motivo).
Il ricorso è inammissibile, anzitutto, poichŽ denuncia il vizio di motivazione, che non pu˜ essere utilmente dedotto.
Ai sensi dellÕart. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano dellÕart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in forza della sanzione di nullitˆ posta dallÕart. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 Ð 01), e che ricorrono in presenza di vizi Çcos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudiceÈ (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 Ð 01), che la difesa nella specie neppure adduce.
Inoltre, allorchŽ ha inteso contestare la qualificazione della cautela (in difformitˆ da quanto espressamente esposto nel provvedimento che lÕha applicata: cfr. p. 162 del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania del 18 marzo 2010), si affida a enunciati del tutto assertivi, inidonei a costituire unÕeffettiva censura di legittimitˆ.
AllÕinammissibilitˆ del ricorso consegue 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchŽ – ravvisandosi profili di colpa in ragione dellÕevidente inammissibilitˆ dellÕimpugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 18/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME