Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14518 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14518 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Europeo Delegato, sede di Palermo, avverso la ordinanza in data 29/10/2024 del Tribunale di Trapani, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 29 ottobre 2024, depositata il successivo 31 ottobre, il Tribunale di Trapani, adito ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della “IRES”, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dall’indagato, nella qualità di legale rapp.te della “IRES”; mentre, in riforma del provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in data 3 giugno 2024, qualificato il fatto descritto al capo 1 come malversazione di erogazioni pubbliche, ha ridotto il sequestro preventivo disposto nei confronti di NOME COGNOME ad euro 5.000,00 (anche per valore equivalente) e (per effetto di quanto prevede l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen.) quello disposto nei confronti dell’ente “IRES” ad euro 39.542,38 (anche per valore equivalente); ordinando nei loro confronti la restituzione degli importi sequestrati in esubero (decreto GIP per euro 50.542,38 ciascuno).
1.1. Tale decisione incidentale, argomenta il Tribunale a pagina 9 del provvedimento impugnato, è frutto dell’applicazione del principio di diritto recentemente espresso dalle Sezioni unite di questa Corte (ud. 26/09/2024, R.G. 31775/2023, ric. COGNOME ed altri: “In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.), per cui il profitto concretamente conseguito dal COGNOME ammonta ad euro 5000,00; mentre il profitto conseguito da “IRES”, quale ente avente personalità giuridica, è pari ad euro 39.542,38. In tali limiti deve pertanto contenersi il disposto sequestro.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore Europeo Delegato (sede di Palermo), lamentando la ricorrenza concreta delle seguenti violazioni di legge invalidanti:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen.), inosservanza della legge processuale penale (art. 321 cod. proc. pen.).
Segnala il ricorrente che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme dettate in tema di sequestro (finalizzato alla confisca) del reato di truffa aggravata contestato in concorso a più enti e associazioni, ove il profitto
complessivamente conseguito non può suddividersi, a differenza di quanto accade – nel caso di corruzione, tra i concorrenti (
-pag. 5 del ricorso, ultimo capoverso della parte motiva).
3. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato in diritto.
3.1. Nella concreta fattispecie, il reato di malversazione di fondi ritenuto dal
Tribunale è contestato come commesso in concorso da più persone (con utile conseguito anche da enti diversi dalle persone fisiche).
3.2. Il Tribunale della cautela reale, correttamente applicando il principio di diritto recentemente espresso dall’organo di massima collegialità di questa Corte
(Sez. U cit., informazione provvisoria), ha pertanto limitato l’ammontare del sequestro al profitto concretamente conseguito da ciascun singolo concorrente.
Mentre solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente (che non è il caso verificatosi nella presente regiudicanda),
soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Non era pertant concretamente calcabile alcun diverso percorso attuativo del principio di diritto
che regola la fattispecie, mentre l’accertamento del concreto ammontare del profitto da ciascuno conseguito è profilo di merito, certamente non censurabile
nella sede di legittimità, men che meno con il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen., che consente di dedurre soltanto la violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e, in ragione di tale qualità della parte ricorrente, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5 marzo 2025.