Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50046 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50046 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare e di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 21 novembre 2022, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo adottato in data 16 novembre 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, avente ad oggetto una polizza ed un conto
corrente intestati al COGNOME e in relazione ai quali il di lui coniuge COGNOME NOME era, rispettivamente, beneficiaria e delegata ad operare.
Il sequestro era stato disposto, nel 2012, in quanto funzionale alla confisca del profitto dei reati di evasione fiscale.
Il Tribunale, riducendo il perimetro di valutazione alla sussistenza del periculum in mora, ha ritenuto che il ricorrente ed il coniuge non avessero provato, attraverso idonea documentazione, di possedere risorse patrimoniali tali da poter garantire con altri beni il soddisfacimento della pretesa statuale, pari ad oltre due milioni d euro individuati quali profitto dei reati di evasione fiscale ancora in corso accertamento al dibattimento, rimarcando che i beni in sequestro – aventi valore pari a poco più di un milione di euro – erano costituiti da denaro immediatamente esigibile e per questo possibile oggetto di dispersione anche in relazione al fatto che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di voler adibire tali beni in sequestro anche a bisogni ordinari di vita.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale ispirato la sua decisione al principio di proporzionalità nell applicazione e nella esecuzione della misura, richiamato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e particolarmente rilevante nel caso in esame stante che il sequestro risale al 2012, con un evidente eccessivo sacrificio per il diritto d proprietà.
Il Tribunale non avrebbe fatto buon governo di tale principio ed anche di quanto devolutogli con la sentenza di annullamento con rinvio, non valutando adeguatamente la documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla situazione economica, reddituale e fiscale del ricorrente e della moglie, siccome idonea a dimostrare il possesso di un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare “in grado di garantire in egual misura rispetto al sequestro il debito tributario come delineato nelle imputazioni ” (fg. 14 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla sent di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, approfondendo il tema centrale e unico inerente alla sussistenza del periculum in mora a fronte di un sequestro risalente al 2012.
Sono stati valutati, in concreto, gli effetti applicativi dei principi di proporzion adeguatezza e gradualità della misura che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva imposto di tenere in considerazione non solo nella fase applicativa della misura ma anche nella fase di sua esecuzione, ispirandosi a
quanto stabilito da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, secondo cui, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto all definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro RAGIONE_SOCIALE cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato all confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). Inoltre, si è tenuto conto di quanto la sentenza di annullamento aveva chiesto di verificare, effettuando “una valutazione della composizione del patrimonio dell’imputato o l’accertamento della presenza di altri beni mobili o immobili, il cu valore può eventualmente garantire in uguale misura il debito verso lo Stato proprio alla luce della proposta formulata dalla difesa, che alla stessa può conferire concretezza, producendo idonea documentazione della situazione reddituale, economica e fiscale dell’imputato” (fg. 9 della sentenza rescindente).
Il Tribunale, sotto i cennati profili, ha sottolineato:
-che i beni in sequestro erano costituiti da denaro, bene per sua natura facilmente soggetto a dispersione, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE stesse affermazioni del ricorrente (in una RAGIONE_SOCIALE memorie espressamente indicata come depositata il 13 giugno 2022, fg. 10 dell’ordinanza impugnata) e da lui non smentite, circa il fatto che tale denaro in sequestro, qualora riottenuto, dovesse servire anche per far fronte ai bisogni ordinari di vita;
-che il quantum in sequestro fosse all’incirca corrispondente alla metà del profitto da confiscare;
-che il patrimonio del ricorrente e della moglie, sebbene cospicuo, non fosse idoneo a garantire la confisca nella sua interezza e, ciò, avuto riguardo alla analitica disamina della documentazione offerta dalla difesa (cfr. fgg. 11-14 dell’ordinanza impugnata).
Tali approfondimenti hanno condotto il Tribunale a ritenere persistente il periculum in mora, nonché proporzionata ed adeguata la misura cautelare nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla sua esecuzione.
Le argomentazioni del ricorrente, nella parte in cui criticano le conclusioni cui i Tribunale è giunto a seguito della analisi della documentazione difensiva inerente all’entità del patrimonio dell’indagato e della moglie, sono volte ad aggredire la congruità della motivazione del provvedimento impugnato e, come tali, non sono ammissibili in questa sede.
Deve ricordarsi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici del motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro duemila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro duemila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.11.2023.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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NOME COGNOME
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